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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4142/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4142/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza dell'11.3.2025, avente ad oggetto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1, legge n. 164/1982, e art. 31, d.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici TRA
rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Parte_1
Ruggiero Alessandro Chiarazzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RL, alla Via degli Orti n. 11;
-Ricorrente - E Procura della Repubblica in sede;
-Interventore ex lege- Conclusioni: come da note sostitutive di udienza depositate in data 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha chiesto al Tribunale, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, di rettificare gli atti dello stato civile, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di RL di effettuare la rettifica del suo atto di nascita, nel senso di riportare il sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” e quale prenome “ ” in luogo di Per_1
“ , nonché di autorizzare contestualmente l' intervento chirurgico di riattribuzione di Parte_1 sesso. A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha premesso: essere di stato civile libero, di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali maschili, con conseguente attribuzione all'atto di nascita del genere maschile;
di esternare la propria identità psico-sessuale come appartenente al genere femminile;
di aver vissuto con profondo disagio l'appartenere al genere maschile ed avere le caratteristiche somatiche maschili;
di aver sempre vissuto con profondo disagio e sofferenza l'appartenenza al genere maschile;
che, a causa della mancata accettazione della propria identità, ha deciso, nel 2018, di rivolgersi al Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere;
di essere stato preso in carico per l'iter di affermazione del genere dal 6.5.2022 presso il Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Psichiatria Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base presso il Policlinico di Bari, che non ha evidenziato condizioni psicologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere;
che la relazione medica redatta dalla dott.ssa reca la diagnosi di “Disforia di genere” Persona_2
(DSM) o Transessualismo ( ICD -10) , con identificazione stabile nel genere femminile. Disposta la comunicazione del ricorso e del decreto al P.M., avvenuta in data 16.11.2023, all' udienza del 15.05.2024, effettuato il libero interrogatorio del ricorrente, acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di accertare lo condizioni psicosessuali di la causa è stata rinviata per discussione. Parte_1
Riassegnato il procedimento ad altro Giudice relatore e depositate le note in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 11.03.2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio. Tanto premesso, la domanda di rettifica degli atti di stato civile è fondata e merita accoglimento, alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio. Nel corso dell'esame dinanzi al giudice relatore, il ha dimostrato adeguata consapevolezza della Parte_1 propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento gli procura nel suo rapporto con gli altri, limitandolo in diverse attività. In particolare, all' udienza del 15.05.2024, il ha dichiarato: “sono consapevole del percorso che mi Parte_1 aspetta e sono fermamente convinta della mia scelta che, peraltro, è nota al mio nucleo familiare composto da mia madre, che mi supporta nel mio processo. Attualmente non lavoro ma, anche a causa del fatto che i miei documenti e le mie generalità non corrispondono al mio aspetto. È mia intenzione, inoltre, completare il mio percorso di studi anche per facilitare la ricerca e l'ottenimento di un posto di lavoro”. La dott.ssa , dirigente medico responsabile del Centro regionale di riferimento per la Persona_2 disforia di genere, presso l'Università degli studi di Bari, con cui il ha sostenuto un percorso Parte_1 psicoterapeutico e psichiatrico, all'esito di un approfondito esame del ricorrente, con accertamento logicamente e congruamente motivato e perciò pienamente condivisibile, ha accertato che quest'ultimo presenta una condizione clinica che si può inquadrare come “Disforia di Genere” seguendo i criteri diagnostici del DSM V o Transessualismo ICD – 10 (cfr. certificazione allegata al ricorso introduttivo). Dalla relazione del 26.9.2023 emerge che “ (genere maschile assegnato alla nascita con nome Persona_3 all' anagrafe , soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di genere (DSM V) o Transessualismo Parte_1
(ICD – 10), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”. Dalla medesima relazione si evince inoltre che parte ricorrente assume una terapia ormonale cross-sex. In virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto accertato, ritiene questo Tribunale che possa senza dubbio dirsi dimostrato che il sia affetto da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto Parte_1 sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita. Dalle risultanze istruttorie, risulta quindi radicata la convinzione del ricorrente di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi il come da certificazione in atti, sottoposto a trattamenti Parte_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere femminile. Risulta quindi maturata, acquisita e radicata la convinzione del soggetto di appartenere al sesso femminile. Ed infatti, il percorso individuale svolto nel 2018 da parte ricorrente e verificato dalla dottoressa Lavorato consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (Cass. civ. 15138/2015). Sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte del è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile Parte_1 ormai compiutosi. Per tutti questi motivi, va accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale. Del resto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non è più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica. La Corte Costituzionale ha anche di recente affermato che “alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (Corte cost.180/2017). La Consulta già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15138/2015, ha osservato che “la disposizione in esame (artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Con la sentenza n. 221/15, la Consulta ha chiarito che stante il tenore dell'art. 1 L. 164/1982 laddove stabilisce “i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali” e interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Da ultimo, la Corte Cost. con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso evidenziando che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In definitiva, alla luce dei principi di diritto richiamati, va accolta la domanda principale e va, dunque, disposta, nei confronti di nato il [...] a [...], la rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Nulla deve disporsi in ordine alla richiesta di autorizzare l'intervento chirurgico, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma. All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome (cfr. Cass. Civ. 3877/2020). Il prenome della parte deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da " in " , risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte Parte_1 Per_1
è conosciuta nell'ambiente in cui vive. Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, in cui l'unico contraddittore è il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso dell' 08.11.2023 da così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile;
- attribuisce a il nuovo nome di “ ”; Parte_1 Persona_3
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1
31.10.1997 (atto n. 908, parte I, serie A, anno 1997), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto “ " si legga Parte_1
" " e dove è scritto “sesso maschile" si legga "sesso femminile"; Persona_3
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico;
- spese irripetibili;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 29.04.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4142/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza dell'11.3.2025, avente ad oggetto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1, legge n. 164/1982, e art. 31, d.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici TRA
rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Parte_1
Ruggiero Alessandro Chiarazzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RL, alla Via degli Orti n. 11;
-Ricorrente - E Procura della Repubblica in sede;
-Interventore ex lege- Conclusioni: come da note sostitutive di udienza depositate in data 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha chiesto al Tribunale, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, di rettificare gli atti dello stato civile, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di RL di effettuare la rettifica del suo atto di nascita, nel senso di riportare il sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” e quale prenome “ ” in luogo di Per_1
“ , nonché di autorizzare contestualmente l' intervento chirurgico di riattribuzione di Parte_1 sesso. A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha premesso: essere di stato civile libero, di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali maschili, con conseguente attribuzione all'atto di nascita del genere maschile;
di esternare la propria identità psico-sessuale come appartenente al genere femminile;
di aver vissuto con profondo disagio l'appartenere al genere maschile ed avere le caratteristiche somatiche maschili;
di aver sempre vissuto con profondo disagio e sofferenza l'appartenenza al genere maschile;
che, a causa della mancata accettazione della propria identità, ha deciso, nel 2018, di rivolgersi al Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere;
di essere stato preso in carico per l'iter di affermazione del genere dal 6.5.2022 presso il Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Psichiatria Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base presso il Policlinico di Bari, che non ha evidenziato condizioni psicologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere;
che la relazione medica redatta dalla dott.ssa reca la diagnosi di “Disforia di genere” Persona_2
(DSM) o Transessualismo ( ICD -10) , con identificazione stabile nel genere femminile. Disposta la comunicazione del ricorso e del decreto al P.M., avvenuta in data 16.11.2023, all' udienza del 15.05.2024, effettuato il libero interrogatorio del ricorrente, acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di accertare lo condizioni psicosessuali di la causa è stata rinviata per discussione. Parte_1
Riassegnato il procedimento ad altro Giudice relatore e depositate le note in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 11.03.2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio. Tanto premesso, la domanda di rettifica degli atti di stato civile è fondata e merita accoglimento, alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio. Nel corso dell'esame dinanzi al giudice relatore, il ha dimostrato adeguata consapevolezza della Parte_1 propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento gli procura nel suo rapporto con gli altri, limitandolo in diverse attività. In particolare, all' udienza del 15.05.2024, il ha dichiarato: “sono consapevole del percorso che mi Parte_1 aspetta e sono fermamente convinta della mia scelta che, peraltro, è nota al mio nucleo familiare composto da mia madre, che mi supporta nel mio processo. Attualmente non lavoro ma, anche a causa del fatto che i miei documenti e le mie generalità non corrispondono al mio aspetto. È mia intenzione, inoltre, completare il mio percorso di studi anche per facilitare la ricerca e l'ottenimento di un posto di lavoro”. La dott.ssa , dirigente medico responsabile del Centro regionale di riferimento per la Persona_2 disforia di genere, presso l'Università degli studi di Bari, con cui il ha sostenuto un percorso Parte_1 psicoterapeutico e psichiatrico, all'esito di un approfondito esame del ricorrente, con accertamento logicamente e congruamente motivato e perciò pienamente condivisibile, ha accertato che quest'ultimo presenta una condizione clinica che si può inquadrare come “Disforia di Genere” seguendo i criteri diagnostici del DSM V o Transessualismo ICD – 10 (cfr. certificazione allegata al ricorso introduttivo). Dalla relazione del 26.9.2023 emerge che “ (genere maschile assegnato alla nascita con nome Persona_3 all' anagrafe , soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di genere (DSM V) o Transessualismo Parte_1
(ICD – 10), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”. Dalla medesima relazione si evince inoltre che parte ricorrente assume una terapia ormonale cross-sex. In virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto accertato, ritiene questo Tribunale che possa senza dubbio dirsi dimostrato che il sia affetto da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto Parte_1 sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita. Dalle risultanze istruttorie, risulta quindi radicata la convinzione del ricorrente di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi il come da certificazione in atti, sottoposto a trattamenti Parte_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere femminile. Risulta quindi maturata, acquisita e radicata la convinzione del soggetto di appartenere al sesso femminile. Ed infatti, il percorso individuale svolto nel 2018 da parte ricorrente e verificato dalla dottoressa Lavorato consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (Cass. civ. 15138/2015). Sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte del è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile Parte_1 ormai compiutosi. Per tutti questi motivi, va accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale. Del resto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non è più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica. La Corte Costituzionale ha anche di recente affermato che “alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (Corte cost.180/2017). La Consulta già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15138/2015, ha osservato che “la disposizione in esame (artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Con la sentenza n. 221/15, la Consulta ha chiarito che stante il tenore dell'art. 1 L. 164/1982 laddove stabilisce “i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali” e interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Da ultimo, la Corte Cost. con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso evidenziando che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In definitiva, alla luce dei principi di diritto richiamati, va accolta la domanda principale e va, dunque, disposta, nei confronti di nato il [...] a [...], la rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Nulla deve disporsi in ordine alla richiesta di autorizzare l'intervento chirurgico, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma. All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome (cfr. Cass. Civ. 3877/2020). Il prenome della parte deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da " in " , risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte Parte_1 Per_1
è conosciuta nell'ambiente in cui vive. Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, in cui l'unico contraddittore è il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso dell' 08.11.2023 da così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile;
- attribuisce a il nuovo nome di “ ”; Parte_1 Persona_3
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1
31.10.1997 (atto n. 908, parte I, serie A, anno 1997), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto “ " si legga Parte_1
" " e dove è scritto “sesso maschile" si legga "sesso femminile"; Persona_3
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico;
- spese irripetibili;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 29.04.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore