Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto datato 28.03.2022 prot. n. -OMISSIS- del 01.08.2022, notificato al ricorrente in data 01.08.2022, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo per lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito allo straniero istante a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 Ottobre 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti la carenza del fumus boni juris contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 482/2022 (“Considerato che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente, in quanto - da un lato - il provvedimento impugnato è stato notificato allo straniero ricorrente il 1° Agosto 2022, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale provvisoria è stato depositato, per libera scelta del ricorrente, solo in data 7 Ottobre 2022, e - dall’altro - l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo contiene una condivisibile motivazione specifica basata - oltre che sulla persistente assenza della documentazione contabile relativa ai redditi prodotti nell’anno 2020 - sulla prevalenza nel caso di specie delle preminenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla concreta pericolosità sociale dell’extracomunitario istante - arrestato più volte, in epoca recente, per reati in materia di stupefacenti e deferito ripetutamente all’A.G. per la commissione di altri reati - prevalenti rispetto all’interesse di quest’ultimo al mantenimento del legame familiare in Italia”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 Ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.