Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2025, proposto da
Eurorecuperi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Cardoni, Guido Conticelli, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Cardoni in Roma, via dei Gracchi n. 209;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, del 22.1.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 30.11.2024 dalla ricorrente in favore del cittadino albanese AP AJ
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NN RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, del 22.1.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 30.11.2024 dalla ricorrente in favore del cittadino albanese AP AJ;
- il diniego è dipeso dalla mancanza in capo al lavoratore della patente di categoria CE (prevista dall’art. 116 Cds lett. m “ per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg ”), come richiesto anche in ragione della circolare interministeriale del 24.10.2024 firmata dal Ministero dell’Interno con altre autorità per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (cfr. p. 3 e ss. della circolare);
- la Eurorecuperi srl avverso tale provvedimento ha mosso due censure: A) violazione di legge e segnatamente dell’art. 6 co. 3 lett. a) D.M. 27.9.2023; B) eccesso di potere nella forma sintomatica della falsa applicazione di circolare illegittima; in sintesi, la circolare applicata sarebbe illegittima ove impone il possesso della patente di categoria CE, non richiesta, alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada, per la conduzione di automezzi aventi una portata fino a 35 quintali (sufficiente, in tal caso, la patente di categoria B, in possesso di AP AJ), parimenti al parco veicoli gestito dalla ricorrente;
- con ordinanza cautelare n. 3542/2025 il Collegio ha accolto la richiesta di misura cautelare; in effetti, con la precedente ordinanza n. 2631/2025 erano state chieste delle delucidazioni all’amministrazione sull’indispensabilità, a prescindere dal tipo di mezzo condotto dallo straniero per il quale è richiesto l’ingresso in Italia, del possesso della patente di categoria CE; questo anche perché il possesso della patente di categoria CE non è richiesta, alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada (art. 116), per la conduzione di qualsiasi veicolo ma solo per quelli aventi una certa portata, in cui non rientrano quelli in possesso della ricorrente;
- con nota depositata il 12.6.2026 l’amministrazione si è limitata a richiamare la circolare ma non ha esplicitato, come richiesto, il perché della necessità della patente di categoria CE, ciò a prescindere dal tipo di mezzo condotto dallo straniero; circostanza, si evidenzi, che non risulta chiarita, né dalla Circolare interministeriale del 24.10.2024 siglata dal Ministero dell’Interno con le altre autorità per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, né delle memorie e/o allegati della Prefettura di Viterbo; più nello specifico, si fa riferimento generico ad accordi di reciprocità vigenti con altri Paesi, tra cui l’Albania, ma nulla è stato prodotto in giudizio neppure con riferimento a tale aspetto;
- quindi, in mancanza di una giustificazione collegata al necessario possesso della patente CE, il ricorso risulta fondato laddove lamenta l’applicazione di una circolare non in linea con quanto previsto dal codice della strada;
- pertanto, fatte salve le valutazioni future dell’amministrazione, il provvedimento di rigetto impugnato deve essere annullato;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
- da ultimo, non vi è luogo a provvedere sull’istanza del 6.1.2026 con cui la ricorrente ha chiesto di disporre la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 20042/2025 adottata ex art. 59 c.p.a. per il rilascio, in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare di accoglimento n. 3542/2025, di un titolo provvisorio, in attesa della definizione del merito; invero, rispetto a tale richiesta l’Avvocatura di Stato, all’udienza pubblica odierna, ha rappresentato che l’amministrazione ha comunicato che, proprio a far data dal 9.1.2026, avverrà il rilascio del titolo che, peraltro, in ragione dell’esito del presente contenzioso, dovrà avere carattere di definitività, ciò ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA nonché alla restituzione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
NN RC, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RC | NI IO |
IL SEGRETARIO