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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TA Presidente dott. CI NU Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17077/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSIO SIMONA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. PREITI EMANUELA che lo rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte rispettivamente del 08/12/2025 e del
09/12/2025:
“1. L'alloggio ATC sito in Torino, via Orvieto 1/17 int. 52 sarà assegnato alla sig.ra già Parte_1 intestataria del contratto.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai Persona_1 genitori, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
3. Il padre potrà vedere la figlia secondo la volontà di quest'ultima e previo Per_1 accordo con la madre.
4. Il Sig. dovrà versare in favore della Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma pari ad € 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1 annualmente ai sensi dell'indice ISTAT, da versare sulla carta Postepay n. 4023601025258468, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
5. La Sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico Parte_1 universale erogato dall' a favore della minore .” CP_2 Persona_1
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 il 27/02/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/11/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed ormai da tempo cessata. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale, in ordine all'affidamento della minore ed in punto contributo al mantenimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08/05/2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
nulla opponendo in punto separazione personale dei coniugi ed in ordine all'assegnazione
[...] della casa coniugale formulando, tuttavia, diverse richieste per quanto concerne l'assunzione di provvedimenti di affidamento della minore, mantenimento della stessa e per quanto concerne il diritto di visita padre-figlia.
Nelle more del giudizio pervenivano le relazioni sociali richieste dal Tribunale con decreto di fissazione udienza di prima comparizione delle parti.
All'udienza del 14/10/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori rappresentando di aver raggiunto un accordo e chiedendo, pertanto, l'assegnazione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte. Il
Giudice, dato atto di quanto sopra, provvedeva ad assegnare termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti di cui alle note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate rispettivamente il 08/12/2025 ed il 09/12/2025
Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne (il cui ascolto è da considerarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.) e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
DISPONE che l'alloggio ATC sito in Torino, via Orvieto 1/17 int. 52 venga assegnato alla sig.ra già intestataria del contratto. Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere la figlia secondo la volontà di quest'ultima e previo Per_1 accordo con la madre.
DISPONE che il Sig. versi in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma pari ad € 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ai sensi Per_1 dell'indice ISTAT, da versare sulla carta Postepay n. 4023601025258468, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
DÀ ATTO che la Sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico universale erogato Parte_1 dall' a favore della minore . CP_2 Persona_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI NU BE TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TA Presidente dott. CI NU Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17077/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSIO SIMONA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. PREITI EMANUELA che lo rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte rispettivamente del 08/12/2025 e del
09/12/2025:
“1. L'alloggio ATC sito in Torino, via Orvieto 1/17 int. 52 sarà assegnato alla sig.ra già Parte_1 intestataria del contratto.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai Persona_1 genitori, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
3. Il padre potrà vedere la figlia secondo la volontà di quest'ultima e previo Per_1 accordo con la madre.
4. Il Sig. dovrà versare in favore della Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma pari ad € 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1 annualmente ai sensi dell'indice ISTAT, da versare sulla carta Postepay n. 4023601025258468, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
5. La Sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico Parte_1 universale erogato dall' a favore della minore .” CP_2 Persona_1
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 il 27/02/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/11/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed ormai da tempo cessata. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale, in ordine all'affidamento della minore ed in punto contributo al mantenimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08/05/2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
nulla opponendo in punto separazione personale dei coniugi ed in ordine all'assegnazione
[...] della casa coniugale formulando, tuttavia, diverse richieste per quanto concerne l'assunzione di provvedimenti di affidamento della minore, mantenimento della stessa e per quanto concerne il diritto di visita padre-figlia.
Nelle more del giudizio pervenivano le relazioni sociali richieste dal Tribunale con decreto di fissazione udienza di prima comparizione delle parti.
All'udienza del 14/10/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori rappresentando di aver raggiunto un accordo e chiedendo, pertanto, l'assegnazione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte. Il
Giudice, dato atto di quanto sopra, provvedeva ad assegnare termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti di cui alle note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate rispettivamente il 08/12/2025 ed il 09/12/2025
Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne (il cui ascolto è da considerarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.) e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
DISPONE che l'alloggio ATC sito in Torino, via Orvieto 1/17 int. 52 venga assegnato alla sig.ra già intestataria del contratto. Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere la figlia secondo la volontà di quest'ultima e previo Per_1 accordo con la madre.
DISPONE che il Sig. versi in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma pari ad € 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ai sensi Per_1 dell'indice ISTAT, da versare sulla carta Postepay n. 4023601025258468, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
DÀ ATTO che la Sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico universale erogato Parte_1 dall' a favore della minore . CP_2 Persona_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI NU BE TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.