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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1156/ 2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3.04.2025
Da
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Alghero Via Sassari 6 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Piera Veronese (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 per procura a calce al ricorso
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_2 C.F._3 Nuoro, 10 presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Cacciotto (C.F. che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in Alghero in data 24.01.1987, matrimonio regolarmente iscritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 1987, n. 4, Parte I) dalla cui unione sono nati due figli: il 16.08.1986 e il 02.01.1993 maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale nella causa iscritta al 4645/2017 con decreto n. cron. 7659/2018. Con l'odierno ricorso congiunto hanno chiesto “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS), il giorno 24.01.1987, tra i signori e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 4, Parte I, anno 1987”. A tal fine pur dando atto che il signor ancora oggi risiede e vive nella casa familiare hanno Pt_2 contestualmente allegato congiuntamente che dalla data della separazione ad oggi tra i ricorrenti non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è venuta definitivamente meno. Inoltre hanno allegato che conducono in locazione un immobile di proprietà dell' sito ad CP_1 Alghero in Largo Caprera, 8, per cui al momento corrispondono un canone di locazione mensile di
€ 211,00. Hanno infine dedotto che il signor presta attività lavorativa come dipendente in qualità di Pt_2 operaio e percepisce uno stipendio di € 1.600,00 mensili mentre la signora a causa delle sue Pt_1 condizioni di salute, è titolare di una pensione di invalidità civile per cui percepisce la somma di € 330,00 mensili. Hanno quindi concluso congiuntamente chiedendo al Tribunale:
“voglia il Tribunale di Sassari dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS), il giorno 24.01.1987, tra i signori e trascritto nei Registri degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 4, Parte I, anno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla signora la quale continuerà a viverci Parte_1 unitamente ai figli, finché questi lo vorranno. La stessa provvederà a sbrigare tutte le formalità presso l' al fine della voltura dell'assegnazione dell'immobile; CP_1
3) il signor lascerà la casa familiare sita in Alghero, Largo Caprera, 8, entro e non oltre Pt_2 il giorno 30 novembre 2025;
4) fino alla data del rilascio dell'immobile, il signor si impegna a far fronte alle spese Pt_2 comuni, nella misura indicata in separazione come sopra riportate;
5) la Signora rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
Pt_1
6) spese compensate”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1°ottobre 2025, i coniugi hanno confermato il ricorso, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le conclusioni congiunte possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Sussistono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio;
infatti, nonostante emerga dalle deduzioni delle parti che anche tuttora il risieda insieme alla nella casa coniugale (immobile Pt_2 Pt_1
prevedendosi il suo allontanamento soltanto a nov. 2025, ciò non è di ostacolo alla CP_1 pronunzia di divorzio atteso che non è sufficiente la mera coabitazione per affermare la prosecuzione della “convivenza more uxorio con comunanza materiale e spirituale di vita e progetto di vita comune”, avendola espressamente esclusa i coniugi medesimi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso e tenendo conto del fatto che la casa coniugale è un immobile per cui la ragione di tale CP_1 coabitazione è presumibilmente legata a ragioni economiche piuttosto che ad una riconciliazione dei coniugi dopo la separazione (vd. Per tutte sent. Cass. 6006/88). A tal fine può richiamarsi anche Cass. Sent. Sez. 1, Sentenza n. 72 del 09/01/1987 che recita: “Anche al fine del riscontro dei requisiti per il divorzio, la cessazione di uno stato di separazione giudiziale (o consensuale omologata) dei coniugi, per effetto di riconciliazione, richiede la ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, e, pertanto, non può discendere dalla mera ripresa della coabitazione, che può trovare ragioni non incompatibili con il perdurare di quello stato (quale, nella specie, l'esigenza di dissimulare temporaneamente la separazione a figli minori)
Dunque, conformemente alla domanda congiunta delle parti deve ritenersi pacifica l'impossibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Il Tribunale, vista la maggiore età e indipendenza economica dei due figli nati dalla coppia, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte sul solo status.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alghero (SS) il 24.01.1987, tra Pt_1
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2 (C.F. ) nato ad [...] il [...], entrambi
[...] C.F._3 residenti ad Alghero in Largo Caprera 8, regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Alghero (SS) anno 1987 al n. 4, parte I, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate Così deciso in Sassari in data 12.12.2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3.04.2025
Da
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Alghero Via Sassari 6 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Piera Veronese (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 per procura a calce al ricorso
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_2 C.F._3 Nuoro, 10 presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Cacciotto (C.F. che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in Alghero in data 24.01.1987, matrimonio regolarmente iscritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 1987, n. 4, Parte I) dalla cui unione sono nati due figli: il 16.08.1986 e il 02.01.1993 maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale nella causa iscritta al 4645/2017 con decreto n. cron. 7659/2018. Con l'odierno ricorso congiunto hanno chiesto “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS), il giorno 24.01.1987, tra i signori e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 4, Parte I, anno 1987”. A tal fine pur dando atto che il signor ancora oggi risiede e vive nella casa familiare hanno Pt_2 contestualmente allegato congiuntamente che dalla data della separazione ad oggi tra i ricorrenti non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è venuta definitivamente meno. Inoltre hanno allegato che conducono in locazione un immobile di proprietà dell' sito ad CP_1 Alghero in Largo Caprera, 8, per cui al momento corrispondono un canone di locazione mensile di
€ 211,00. Hanno infine dedotto che il signor presta attività lavorativa come dipendente in qualità di Pt_2 operaio e percepisce uno stipendio di € 1.600,00 mensili mentre la signora a causa delle sue Pt_1 condizioni di salute, è titolare di una pensione di invalidità civile per cui percepisce la somma di € 330,00 mensili. Hanno quindi concluso congiuntamente chiedendo al Tribunale:
“voglia il Tribunale di Sassari dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS), il giorno 24.01.1987, tra i signori e trascritto nei Registri degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 4, Parte I, anno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla signora la quale continuerà a viverci Parte_1 unitamente ai figli, finché questi lo vorranno. La stessa provvederà a sbrigare tutte le formalità presso l' al fine della voltura dell'assegnazione dell'immobile; CP_1
3) il signor lascerà la casa familiare sita in Alghero, Largo Caprera, 8, entro e non oltre Pt_2 il giorno 30 novembre 2025;
4) fino alla data del rilascio dell'immobile, il signor si impegna a far fronte alle spese Pt_2 comuni, nella misura indicata in separazione come sopra riportate;
5) la Signora rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
Pt_1
6) spese compensate”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1°ottobre 2025, i coniugi hanno confermato il ricorso, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le conclusioni congiunte possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Sussistono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio;
infatti, nonostante emerga dalle deduzioni delle parti che anche tuttora il risieda insieme alla nella casa coniugale (immobile Pt_2 Pt_1
prevedendosi il suo allontanamento soltanto a nov. 2025, ciò non è di ostacolo alla CP_1 pronunzia di divorzio atteso che non è sufficiente la mera coabitazione per affermare la prosecuzione della “convivenza more uxorio con comunanza materiale e spirituale di vita e progetto di vita comune”, avendola espressamente esclusa i coniugi medesimi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso e tenendo conto del fatto che la casa coniugale è un immobile per cui la ragione di tale CP_1 coabitazione è presumibilmente legata a ragioni economiche piuttosto che ad una riconciliazione dei coniugi dopo la separazione (vd. Per tutte sent. Cass. 6006/88). A tal fine può richiamarsi anche Cass. Sent. Sez. 1, Sentenza n. 72 del 09/01/1987 che recita: “Anche al fine del riscontro dei requisiti per il divorzio, la cessazione di uno stato di separazione giudiziale (o consensuale omologata) dei coniugi, per effetto di riconciliazione, richiede la ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, e, pertanto, non può discendere dalla mera ripresa della coabitazione, che può trovare ragioni non incompatibili con il perdurare di quello stato (quale, nella specie, l'esigenza di dissimulare temporaneamente la separazione a figli minori)
Dunque, conformemente alla domanda congiunta delle parti deve ritenersi pacifica l'impossibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Il Tribunale, vista la maggiore età e indipendenza economica dei due figli nati dalla coppia, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte sul solo status.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alghero (SS) il 24.01.1987, tra Pt_1
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2 (C.F. ) nato ad [...] il [...], entrambi
[...] C.F._3 residenti ad Alghero in Largo Caprera 8, regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Alghero (SS) anno 1987 al n. 4, parte I, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate Così deciso in Sassari in data 12.12.2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda