CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10207/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239114527105000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del direttore pro- tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli il 14.3.2025 per € 2.399,83, oltre accessori, in riferimento alla cartella di pagamento n. 09720180004808430000, presuntivamente notificata il 29.3.2019.
Chiedeva il ricorrente la “remissione in termini” limitatamente alle eccezioni soggette a decadenza, tenuto conto del fatto che l'opposta intimazione difettava della puntuale indicazione della autorità cui proporre l'impugnazione e delle modalità di presentazione.
Da qui una raffica di eccezioni:
- In via preliminare ed assorbente, la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento relativa alla
TARI, sul rilievo che il termine prescrizionale era maturato dopo la data di presunta notifica della stessa, al momento della notifica dell'opposta intimazione di pagamento (14.3.2025).
- La mancanza di preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge n. 160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad € 10.000,00, donde la manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento.
- L'inesistenza e/o nullità della notifica dell'opposta cartella esattoriale, anche alla stregua dell'intera tipologia delle procedure notificatorie previste dalla legge.
- Ad ogni modo, il mancato riscontro che ad esso istante fosse stata notificata una cartella conforme al modello ministeriale.
- Chiedeva, poi, che fossero prodotte le copie delle sottese cartelle per verificare la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
- Eccepiva ancora: l'inesistenza ovvero il difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 12 d.p.r. n. 602/1973.
- La mancanza di sottoscrizione dell'opposto atto impositivo.
- La mancata indicazione della data di esecutività del ruolo.
- La mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto, con conseguente manifesta illegittimità dei successivi provvedimenti (cartella di pagamento), anche per mancata sottoscrizione del titolo esecutivo.
- L'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto dei “diversi enti impositori”, alla riscossione delle somme
“di cui alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito”, stante il difetto e/o nullità della notifica delle
“cartelle di pagamento”, nonché dei titoli esecutivi, ed essendo ormai ampiamente decorsi i termini prescrizionali di legge in mancanza di atti interruttivi.
Il ricorrente contestava “sin d'ora” tutta la documentazione ex adverso prodotta in quanto non conforme all'originale e chiedeva all'uopo che fosse emesso ordine di esibizione degli originali. Per tutte queste ragioni, chiedeva che l'opposta intimazione fosse annullata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Per conto del ricorrente erano depositate note e memoria difensive, con allegata documentazione.
All'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E noto che l'intimazione di pagamento è atto suscettibile d'impugnazione alla duplice condizione che sia affetto da vizi propri e non siano stati notificati gli atti presupposti.
1.1. Nel caso di specie, non sussiste il primo presupposto, apprendo, prima facie, palesemente infondate le censure del ricorrente.
Tale é quella relativa alla mancata indicazione dei termini dell'eventuale impugnazione e dell'autorità cui inoltrarla, in quanto non prevista dal modulo ministeriale predisposto per la tipologia dell'atto in questione.
E' da ritenere dunque sufficiente, al riguardo, la dicitura secondo cui i termini di eventuale impugnazione ed autorità cui inoltrarla sono quelli indicati negli atti sottesi.
Tant'é che il ricorrente non ha avuto esitazioni a proporre tempestiva opposizione innanzi a questa Corte, giudice competente a provvedere.
Non sussiste invalidità per mancanza di sottoscrizione, posto che la sottoscrizione dell'atto impositivo - di cui sia indubbia, come nel caso di specie, la provenienza e la piena conformità al modello ministeriale di riferimento - non è prevista da alcuna disposizione e che, stante la specificità della fattispecie, non è suscettibile di interpretazione analogica alcuna norma che la preveda per determinati provvedimenti.
In tal senso, è indiscusso l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, evocabile per eadem ratio, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice: cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366–01; id. Sez. 5, ordinanza n. 21290 del 29/08/2018, Rv. 650058–01, così massimata: “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.”; id. Sez. 5, sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638460–01; id. Sez. 5, sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901-01).
Palesemente infondata è l'eccezione di nullità dell'opposta intimazione perché non preceduta dal sollecito di pagamento prescritto per pretese d'importo inferiore a € 10.000. Ed infatti, il sollecito è obbligatorio, in tale ipotesi, solo per gli atti della riscossione coattiva, tale non potendo considerarsi l'intimazione di pagamento, che è solo preannuncio di esecuzione, in caso di mancato pagamento nel termine prescritto.
La censura di omessa indicazione della data di esecutività del ruolo non attiene all'intimazione di pagamento, ma agli atti presupposti e, comunque non è neppur essa prevista.
1.2. Sussiste, invece, la seconda condizione, stante l'inesistenza o nullità della notifica della sottesa carella esattoriale.
Al riguardo, il ricorrente ha eccepito l'irregolarità della notifica effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta, in mancanza dell'indicazione, da parte dell'agente notificatore, delle ricerche effettuate.
Il rilievo è certamente fondato.
E' infatti ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, di recente ribadito da Cass. Sez. 5, n. 781 del 12 gennaio 2025,R. 673687-01) il principio secondo cui: <in tema di procedura notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni pubblico ufficiale impugnabili mediante querela falso>>
(cfr. Sez. 5 , ordinanza n. 27729 del 25/10/2024, Rv. 672718-01, secondo cui: «In tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione»; id. Sez. 5 , ordinanza n. 14658 del 24/05/2024, Rv. 67142-01; id. Sez. 5, ordinanza n. 8823 del 03/04/2024 (Rv. 671046–01; id. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014,
Rv. 633117-01).
Tra l'altro, è stato anche precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura ”sconosciuto
“ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024, non massimata).
Ed è proprio questo che si é verificato nel caso di specie, posto che nella relata di notifica figura una generica indicazione 'sconosciuto', senza che si dia atto delle ricerche effettuate.
Del resto, risulta dalla prodotta documentazione che l'accesso del notificatore è avvenuto il 22.3.2019 all'indirizzo di Indirizzo_1, ove il contribuente risultava però residente solo sino al 21.1.2015, data dell'emigrazione a Londra, come risulta dall'allegata visura storica, mentre la cartella esattoriale in questione è stata indirizzata in Svizzera, Indirizzo_2.
2. L'inesistenza della notifica dell'atto prodromico rende dunque proponibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, consentendo di delibare la questione della prescrizione. Questione che è, ovviamente, fondata, trattandosi di TARI 2015 soggetta, notoriamente, al termine quinquennale di prescrizione ed anche, stante la scadenza naturale al 31.12.2020, al regime delle sospensioni e proroga da legislazione emergenziale da COVID-19.
Sul computo dei termini di sospensione, ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento interpretativo che fa riferimento alle disposizioni della legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis”. n. 73/2021, nella parte in cui ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Tale disposizione va letta in rapporto alla regola generale del sistema fiscale, secondo cui – per elementari esigenze di perequazione – al periodo di sospensione dell'attività di riscossione deve fare riscontro identico periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cfr. art. 12 d.lgs.24.9.2015, n. 159), di talché il termine prescrizionale resta pur esso sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
Trattandosi, poi, di carico tributario affidato all'agente della riscossione entro il 31.12.2021, si applica alla fattispecie anche la proroga di anni due,
Sommando al termine prorogato del 31.12.2022 i 541 giorni si ha che la scadenza finale cade nel maggio
2024 e, dunque molto prima della data di notifica dell'opposta intimazione (14.3.025).
Il credito azionato è, dunque, prescritto e di ciò va preso atto con conseguente annullamento dell'impugnata intimazione.
3. Per quanto concerne le spese di giudizio, reputa questo Giudice che sussistano valide e gravi ragioni per disporne l'integrale compensazione, considerato:
- la formulazione del ricorso, inutilmente prolissa, non rispetta i canoni della sintesi e della chiarezza di cui alla nuova disposizione dell'art. 15, 2-nonies del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte».
- Tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, all'infuori di quella, pur decisiva, della nullità/inesistenza della sottesa cartella di pagamento, sono state rigettate per manifesta infondatezza e, alcune di esse, per il carattere meramente esplorativo, in forma ipotetica ed eventuale.
- L'uso di formule generiche ed improprie (come il riferimento ”alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito” ove, peraltro, è impugnata una sola cartella) induce a ritenere che sia stata impiegata la tecnica irrituale ed irriguardosa – ove non 'collazionata' - del “copia e incolla”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta intimazione. Spese compensate Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL
PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10207/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239114527105000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del direttore pro- tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli il 14.3.2025 per € 2.399,83, oltre accessori, in riferimento alla cartella di pagamento n. 09720180004808430000, presuntivamente notificata il 29.3.2019.
Chiedeva il ricorrente la “remissione in termini” limitatamente alle eccezioni soggette a decadenza, tenuto conto del fatto che l'opposta intimazione difettava della puntuale indicazione della autorità cui proporre l'impugnazione e delle modalità di presentazione.
Da qui una raffica di eccezioni:
- In via preliminare ed assorbente, la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento relativa alla
TARI, sul rilievo che il termine prescrizionale era maturato dopo la data di presunta notifica della stessa, al momento della notifica dell'opposta intimazione di pagamento (14.3.2025).
- La mancanza di preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge n. 160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad € 10.000,00, donde la manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento.
- L'inesistenza e/o nullità della notifica dell'opposta cartella esattoriale, anche alla stregua dell'intera tipologia delle procedure notificatorie previste dalla legge.
- Ad ogni modo, il mancato riscontro che ad esso istante fosse stata notificata una cartella conforme al modello ministeriale.
- Chiedeva, poi, che fossero prodotte le copie delle sottese cartelle per verificare la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
- Eccepiva ancora: l'inesistenza ovvero il difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 12 d.p.r. n. 602/1973.
- La mancanza di sottoscrizione dell'opposto atto impositivo.
- La mancata indicazione della data di esecutività del ruolo.
- La mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto, con conseguente manifesta illegittimità dei successivi provvedimenti (cartella di pagamento), anche per mancata sottoscrizione del titolo esecutivo.
- L'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto dei “diversi enti impositori”, alla riscossione delle somme
“di cui alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito”, stante il difetto e/o nullità della notifica delle
“cartelle di pagamento”, nonché dei titoli esecutivi, ed essendo ormai ampiamente decorsi i termini prescrizionali di legge in mancanza di atti interruttivi.
Il ricorrente contestava “sin d'ora” tutta la documentazione ex adverso prodotta in quanto non conforme all'originale e chiedeva all'uopo che fosse emesso ordine di esibizione degli originali. Per tutte queste ragioni, chiedeva che l'opposta intimazione fosse annullata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Per conto del ricorrente erano depositate note e memoria difensive, con allegata documentazione.
All'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E noto che l'intimazione di pagamento è atto suscettibile d'impugnazione alla duplice condizione che sia affetto da vizi propri e non siano stati notificati gli atti presupposti.
1.1. Nel caso di specie, non sussiste il primo presupposto, apprendo, prima facie, palesemente infondate le censure del ricorrente.
Tale é quella relativa alla mancata indicazione dei termini dell'eventuale impugnazione e dell'autorità cui inoltrarla, in quanto non prevista dal modulo ministeriale predisposto per la tipologia dell'atto in questione.
E' da ritenere dunque sufficiente, al riguardo, la dicitura secondo cui i termini di eventuale impugnazione ed autorità cui inoltrarla sono quelli indicati negli atti sottesi.
Tant'é che il ricorrente non ha avuto esitazioni a proporre tempestiva opposizione innanzi a questa Corte, giudice competente a provvedere.
Non sussiste invalidità per mancanza di sottoscrizione, posto che la sottoscrizione dell'atto impositivo - di cui sia indubbia, come nel caso di specie, la provenienza e la piena conformità al modello ministeriale di riferimento - non è prevista da alcuna disposizione e che, stante la specificità della fattispecie, non è suscettibile di interpretazione analogica alcuna norma che la preveda per determinati provvedimenti.
In tal senso, è indiscusso l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, evocabile per eadem ratio, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice: cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366–01; id. Sez. 5, ordinanza n. 21290 del 29/08/2018, Rv. 650058–01, così massimata: “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.”; id. Sez. 5, sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638460–01; id. Sez. 5, sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901-01).
Palesemente infondata è l'eccezione di nullità dell'opposta intimazione perché non preceduta dal sollecito di pagamento prescritto per pretese d'importo inferiore a € 10.000. Ed infatti, il sollecito è obbligatorio, in tale ipotesi, solo per gli atti della riscossione coattiva, tale non potendo considerarsi l'intimazione di pagamento, che è solo preannuncio di esecuzione, in caso di mancato pagamento nel termine prescritto.
La censura di omessa indicazione della data di esecutività del ruolo non attiene all'intimazione di pagamento, ma agli atti presupposti e, comunque non è neppur essa prevista.
1.2. Sussiste, invece, la seconda condizione, stante l'inesistenza o nullità della notifica della sottesa carella esattoriale.
Al riguardo, il ricorrente ha eccepito l'irregolarità della notifica effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta, in mancanza dell'indicazione, da parte dell'agente notificatore, delle ricerche effettuate.
Il rilievo è certamente fondato.
E' infatti ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, di recente ribadito da Cass. Sez. 5, n. 781 del 12 gennaio 2025,R. 673687-01) il principio secondo cui: <in tema di procedura notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni pubblico ufficiale impugnabili mediante querela falso>>
(cfr. Sez. 5 , ordinanza n. 27729 del 25/10/2024, Rv. 672718-01, secondo cui: «In tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione»; id. Sez. 5 , ordinanza n. 14658 del 24/05/2024, Rv. 67142-01; id. Sez. 5, ordinanza n. 8823 del 03/04/2024 (Rv. 671046–01; id. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014,
Rv. 633117-01).
Tra l'altro, è stato anche precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura ”sconosciuto
“ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024, non massimata).
Ed è proprio questo che si é verificato nel caso di specie, posto che nella relata di notifica figura una generica indicazione 'sconosciuto', senza che si dia atto delle ricerche effettuate.
Del resto, risulta dalla prodotta documentazione che l'accesso del notificatore è avvenuto il 22.3.2019 all'indirizzo di Indirizzo_1, ove il contribuente risultava però residente solo sino al 21.1.2015, data dell'emigrazione a Londra, come risulta dall'allegata visura storica, mentre la cartella esattoriale in questione è stata indirizzata in Svizzera, Indirizzo_2.
2. L'inesistenza della notifica dell'atto prodromico rende dunque proponibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, consentendo di delibare la questione della prescrizione. Questione che è, ovviamente, fondata, trattandosi di TARI 2015 soggetta, notoriamente, al termine quinquennale di prescrizione ed anche, stante la scadenza naturale al 31.12.2020, al regime delle sospensioni e proroga da legislazione emergenziale da COVID-19.
Sul computo dei termini di sospensione, ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento interpretativo che fa riferimento alle disposizioni della legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis”. n. 73/2021, nella parte in cui ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Tale disposizione va letta in rapporto alla regola generale del sistema fiscale, secondo cui – per elementari esigenze di perequazione – al periodo di sospensione dell'attività di riscossione deve fare riscontro identico periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cfr. art. 12 d.lgs.24.9.2015, n. 159), di talché il termine prescrizionale resta pur esso sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
Trattandosi, poi, di carico tributario affidato all'agente della riscossione entro il 31.12.2021, si applica alla fattispecie anche la proroga di anni due,
Sommando al termine prorogato del 31.12.2022 i 541 giorni si ha che la scadenza finale cade nel maggio
2024 e, dunque molto prima della data di notifica dell'opposta intimazione (14.3.025).
Il credito azionato è, dunque, prescritto e di ciò va preso atto con conseguente annullamento dell'impugnata intimazione.
3. Per quanto concerne le spese di giudizio, reputa questo Giudice che sussistano valide e gravi ragioni per disporne l'integrale compensazione, considerato:
- la formulazione del ricorso, inutilmente prolissa, non rispetta i canoni della sintesi e della chiarezza di cui alla nuova disposizione dell'art. 15, 2-nonies del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte».
- Tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, all'infuori di quella, pur decisiva, della nullità/inesistenza della sottesa cartella di pagamento, sono state rigettate per manifesta infondatezza e, alcune di esse, per il carattere meramente esplorativo, in forma ipotetica ed eventuale.
- L'uso di formule generiche ed improprie (come il riferimento ”alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito” ove, peraltro, è impugnata una sola cartella) induce a ritenere che sia stata impiegata la tecnica irrituale ed irriguardosa – ove non 'collazionata' - del “copia e incolla”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta intimazione. Spese compensate Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL
PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno