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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7073/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400018018 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – previa notifica a Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. e al Comune di Cariati – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento Tasi, provvedimento n. 5443 del 15.11.2023 anno 2018, notificato in data 21.09.2024 a mezzo raccomandata, con la quale gli era stato richiesto il versamento della somma complessiva di euro 135,32.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
- decadenza dalla pretesa per omessa notifica avviso di accertamento;
- prescrizione del credito e, ad abundantiam, decadenza
- violazione obbligo di motivazione nonché indicazione dell'autorità giudiziaria nonché del termine entro il quale proporre ricorso;
- violazione l. 241/90 nonché della l. 296/2006;
- omessa motivazione circa il calcolo degli interessi di mora.
Si è costituita IGE S.r.l. resistendo al ricorso avversario sulla scorta della analitica confutazione delle tesi ivi esposte: ha, in particolare, fatto rilevare che la richiesta impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 5443 del 15/11/2023, in data 24.01.2020.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di premessa, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;.
Nel caso in esame, IGE S.r.l. ha allegato, senza registrare cointestazione di sorta, l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 5443 del 15/11/2023, in data 24.01.2020.
La pretesa è divenuta incontestabile per irretrattabilità del titolo.
In tutta evidenza, tanto determina la radicale carenza di fondamento di tutti i motivi di gravame ed impone il rigetto del ricorso, posto che nessuna nullità è dato riscontrare per mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso e della mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi, previsti e determinati per legge,
Parimenti, deve essere esclusa ogni decadenza – non fatta valere avverso l'atto di accertamento – ed ogni prescrizione, palesemente non maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di IGE S.r.l., che liquida in euro 150 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7073/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400018018 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – previa notifica a Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. e al Comune di Cariati – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento Tasi, provvedimento n. 5443 del 15.11.2023 anno 2018, notificato in data 21.09.2024 a mezzo raccomandata, con la quale gli era stato richiesto il versamento della somma complessiva di euro 135,32.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
- decadenza dalla pretesa per omessa notifica avviso di accertamento;
- prescrizione del credito e, ad abundantiam, decadenza
- violazione obbligo di motivazione nonché indicazione dell'autorità giudiziaria nonché del termine entro il quale proporre ricorso;
- violazione l. 241/90 nonché della l. 296/2006;
- omessa motivazione circa il calcolo degli interessi di mora.
Si è costituita IGE S.r.l. resistendo al ricorso avversario sulla scorta della analitica confutazione delle tesi ivi esposte: ha, in particolare, fatto rilevare che la richiesta impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 5443 del 15/11/2023, in data 24.01.2020.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di premessa, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;.
Nel caso in esame, IGE S.r.l. ha allegato, senza registrare cointestazione di sorta, l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 5443 del 15/11/2023, in data 24.01.2020.
La pretesa è divenuta incontestabile per irretrattabilità del titolo.
In tutta evidenza, tanto determina la radicale carenza di fondamento di tutti i motivi di gravame ed impone il rigetto del ricorso, posto che nessuna nullità è dato riscontrare per mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso e della mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi, previsti e determinati per legge,
Parimenti, deve essere esclusa ogni decadenza – non fatta valere avverso l'atto di accertamento – ed ogni prescrizione, palesemente non maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di IGE S.r.l., che liquida in euro 150 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA.