Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 93
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto sia avvenuta in data anteriore e che la pretesa sia divenuta incontestabile per irretrattabilità del titolo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha escluso la prescrizione, ritenendo che non fosse maturata dato che la pretesa era divenuta incontestabile per irretrattabilità del titolo.

  • Rigettato
    Violazione obbligo di motivazione e indicazione autorità giudiziaria

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità per mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Violazione L. 241/90 e L. 296/2006

    La Corte ha ritenuto che tutti i motivi di gravame fossero infondati in virtù della corretta notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sul calcolo degli interessi di mora

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, previsti e determinati per legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 93
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo