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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4154/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4154/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 13/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 24/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 21/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 04/02/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 26/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
24/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 17 settembre 1994 a Venezia, atto iscritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Venezia al n.141, p.1, uff.1 anno 1994;
- disporre che sia trasferito alla sig.ra il residuo 50% del controvalore del deposito titoli nn. 1099/1035252 Parte_2
- 1035252/0 e 1035252/1;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/09/1994 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 141, parte I, Uff. 1, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4154/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4154/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 13/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 24/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 21/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 04/02/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 26/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
24/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 17 settembre 1994 a Venezia, atto iscritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Venezia al n.141, p.1, uff.1 anno 1994;
- disporre che sia trasferito alla sig.ra il residuo 50% del controvalore del deposito titoli nn. 1099/1035252 Parte_2
- 1035252/0 e 1035252/1;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/09/1994 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 141, parte I, Uff. 1, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca