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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 20.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note.
Prende atto delle note conclusive degli attori e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
e (Avv. Alberto Avila) Parte_1 Parte_2
attori
E
(Avv. Maurizio Lombardo) CP_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione dell'08.01.2022, condanna al pagamento in favore degli CP_1
attori della complessiva somma di € 11.768,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate, CP_1
d'ufficio, in complessivi € 3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico degli attori medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premettendo di essere comproprietari di un Parte_1 Parte_2
immobile sito in Carini, Via Allodole n. 24, identificato in catasto al foglio 8, p.lla
2026, hanno agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti in seguito alla non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile medesimo da , n.q. di titolare dell'omonima ditta. CP_1
Costituendosi in giudizio, , contestando le avverse pretese, ha addebitato ogni CP_1
responsabilità della sussistenza dei vizi a scelte della committenza.
Svolte dette premesse in fatto, va osservato che non è contestato che, nel mese di luglio 2016, le parti convenivano la realizzazione da parte della ditta ” delle opere di rifacimento CP_1
della pavimentazione dell'ingresso-disimpegno, del ripostiglio-lavanderia, del soggiorno, della cucina e della veranda coperta dell'immobile di proprietà degli attori, per una superficie complessiva di circa 60 mq, in forza di un preventivo di € 22.000,00.
È pacifico, poi, che, successivamente alla posa della nuova pavimentazione, furono rinvenuti dei difetti, in ordine ai quali l'appaltatore ha escluso qualsivoglia addebito.
Ora, la soluzione della controversia deve necessariamente riposare - stante la natura tecnica della vicenda - sulle conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici che ne possano inficiare la validità, cui
è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base dell'attenta disamina degli atti di causa e dei luoghi.
Ebbene, in sede di sopralluogo, il Ctu ha rilevato “un elevato numero di mattoni, costituiti da listoni aventi dimensioni pari a cm. 15x120, con un accentuato difetto di planarità”.
Nel dettaglio, il Ctu ha riferito che “in più parti gli angoli dei mattoni svettano verso l'alto determinando un accentuato salto di livello che connota la pavimentazione assolutamente colma di difetti e certamente lontana dai normali criteri di regola dell'arte, oltre a costituire potenziale pericolo di inciampo. Anche la distanza tra mattoni, e dunque lo spazio colmato con la fuga, risulta irregolare rendendo esteticamente criticabile la pavimentazione”.
Molto incisivamente, sostiene il perito, “tale situazione è riscontrabile, in percentuali variabili, in tutti gli ambienti oggetto di intervento. Anche il rivestimento alle pareti della cucina contro cui insiste lo specifico mobilio componibile, palesa evidenti difetti di planarità e di contiguità”.
In conclusione, il consulente di nomina giudiziaria, ha rappresentato che “nei fatti oggi si ha modo di rilevare una condizione assai mediocre, oltre al potenziale pericolo di inciampo, che rende il lavoro non consono con gli importi corrisposti”.
Secondo le condivisibili conclusioni del Ctu, “siamo in presenza di un'attività oggettivamente condotta in modo non conforme ai criteri di buona regola dell'arte”.
Il tecnico ha individuato le lavorazioni da compiere per risolvere le problematiche rinvenute nell'immobile attoreo nella rimozione della pavimentazione e del relativo massetto nella cucina e nel salone e nella realizzazione di un nuovo massetto e conseguente ripavimentazione con mattoni in analogia all'esistente.
Necessiterà, inoltre, rimuovere in questi ambienti anche lo zoccolino battiscopa, procedendo alla posa di nuovo zoccolino in sintonia con il mattone di pavimentazione posato.
Quanto ai locali “disimpegno e ripostiglio/lavanderia”, condividendo parzialmente le osservazioni critiche del ct di parte attrice, il Ctu ha concluso nel senso che “anche la pavimentazione degli ambienti interessati dovrà essere interamente rimossa e sostituita integralmente”.
In merito al rivestimento in cucina, il tecnico ha individuato nella rimozione e nella nuova posa per circa 3,0 mq le opere da eseguire per risolvere le problematiche rinvenute nel detto ambiente.
In considerazione delle osservazioni critiche sollevate da entrambe le parti in sede di operazioni peritali, cui il Ctu ha offerto adeguato riscontro – pervenendo ad una limitata condivisione delle critiche del Ctp degli attori –, non può non ricordarsi che, come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., ord. n. 33742/2022).
Fermo quanto precede, secondo le motivate conclusioni del Ctu, il costo complessivamente stimato per eseguire le opere indicate è pari ad € 9.646,18, oltre Iva al 22% pari ad € 2.122,16, per un totale di € 11.768,35.
Il convenuto va, quindi, condannato a pagare agli attori la complessiva somma di € 11.768,35 (i.i.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22
e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario.
Le spese di ctu, infine, liquidate come in atti e poste provvisoriamente a carico degli attori, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 settembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive degli attori e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
e (Avv. Alberto Avila) Parte_1 Parte_2
attori
E
(Avv. Maurizio Lombardo) CP_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione dell'08.01.2022, condanna al pagamento in favore degli CP_1
attori della complessiva somma di € 11.768,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate, CP_1
d'ufficio, in complessivi € 3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico degli attori medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premettendo di essere comproprietari di un Parte_1 Parte_2
immobile sito in Carini, Via Allodole n. 24, identificato in catasto al foglio 8, p.lla
2026, hanno agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti in seguito alla non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile medesimo da , n.q. di titolare dell'omonima ditta. CP_1
Costituendosi in giudizio, , contestando le avverse pretese, ha addebitato ogni CP_1
responsabilità della sussistenza dei vizi a scelte della committenza.
Svolte dette premesse in fatto, va osservato che non è contestato che, nel mese di luglio 2016, le parti convenivano la realizzazione da parte della ditta ” delle opere di rifacimento CP_1
della pavimentazione dell'ingresso-disimpegno, del ripostiglio-lavanderia, del soggiorno, della cucina e della veranda coperta dell'immobile di proprietà degli attori, per una superficie complessiva di circa 60 mq, in forza di un preventivo di € 22.000,00.
È pacifico, poi, che, successivamente alla posa della nuova pavimentazione, furono rinvenuti dei difetti, in ordine ai quali l'appaltatore ha escluso qualsivoglia addebito.
Ora, la soluzione della controversia deve necessariamente riposare - stante la natura tecnica della vicenda - sulle conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici che ne possano inficiare la validità, cui
è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base dell'attenta disamina degli atti di causa e dei luoghi.
Ebbene, in sede di sopralluogo, il Ctu ha rilevato “un elevato numero di mattoni, costituiti da listoni aventi dimensioni pari a cm. 15x120, con un accentuato difetto di planarità”.
Nel dettaglio, il Ctu ha riferito che “in più parti gli angoli dei mattoni svettano verso l'alto determinando un accentuato salto di livello che connota la pavimentazione assolutamente colma di difetti e certamente lontana dai normali criteri di regola dell'arte, oltre a costituire potenziale pericolo di inciampo. Anche la distanza tra mattoni, e dunque lo spazio colmato con la fuga, risulta irregolare rendendo esteticamente criticabile la pavimentazione”.
Molto incisivamente, sostiene il perito, “tale situazione è riscontrabile, in percentuali variabili, in tutti gli ambienti oggetto di intervento. Anche il rivestimento alle pareti della cucina contro cui insiste lo specifico mobilio componibile, palesa evidenti difetti di planarità e di contiguità”.
In conclusione, il consulente di nomina giudiziaria, ha rappresentato che “nei fatti oggi si ha modo di rilevare una condizione assai mediocre, oltre al potenziale pericolo di inciampo, che rende il lavoro non consono con gli importi corrisposti”.
Secondo le condivisibili conclusioni del Ctu, “siamo in presenza di un'attività oggettivamente condotta in modo non conforme ai criteri di buona regola dell'arte”.
Il tecnico ha individuato le lavorazioni da compiere per risolvere le problematiche rinvenute nell'immobile attoreo nella rimozione della pavimentazione e del relativo massetto nella cucina e nel salone e nella realizzazione di un nuovo massetto e conseguente ripavimentazione con mattoni in analogia all'esistente.
Necessiterà, inoltre, rimuovere in questi ambienti anche lo zoccolino battiscopa, procedendo alla posa di nuovo zoccolino in sintonia con il mattone di pavimentazione posato.
Quanto ai locali “disimpegno e ripostiglio/lavanderia”, condividendo parzialmente le osservazioni critiche del ct di parte attrice, il Ctu ha concluso nel senso che “anche la pavimentazione degli ambienti interessati dovrà essere interamente rimossa e sostituita integralmente”.
In merito al rivestimento in cucina, il tecnico ha individuato nella rimozione e nella nuova posa per circa 3,0 mq le opere da eseguire per risolvere le problematiche rinvenute nel detto ambiente.
In considerazione delle osservazioni critiche sollevate da entrambe le parti in sede di operazioni peritali, cui il Ctu ha offerto adeguato riscontro – pervenendo ad una limitata condivisione delle critiche del Ctp degli attori –, non può non ricordarsi che, come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., ord. n. 33742/2022).
Fermo quanto precede, secondo le motivate conclusioni del Ctu, il costo complessivamente stimato per eseguire le opere indicate è pari ad € 9.646,18, oltre Iva al 22% pari ad € 2.122,16, per un totale di € 11.768,35.
Il convenuto va, quindi, condannato a pagare agli attori la complessiva somma di € 11.768,35 (i.i.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22
e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario.
Le spese di ctu, infine, liquidate come in atti e poste provvisoriamente a carico degli attori, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 settembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina