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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 609/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. LARI LEONARDO (cf ) C.F._1
ATTRICE
(cf ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. FAGNI ALESSANDRO (cf ) C.F._3
CONVENUTO
Fatto e diritto
I.1. agisce in riassunzione a seguito di sentenza del Parte_1
Tribunale di Prato, n. 38/2024 resa a definizione del giudizio R.G. n.
1659/2023 (di opposizione al d.i. n. 672/2023 emesso dallo stesso Tribunale di Prato in favore di ) e con la quale, in accoglimento Parte_1 dell'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 33 lett. u) d.lgs. n.
206/2005 sollevata dall'opponente è stato individuato il foro Controparte_1 competente – quale foro inderogabile del consumatore – nel Tribunale di
Pistoia e, conseguentemente, revocato il d.i. opposto n. 672/2023 Trib. Prato.
Nel rispetto del termine per la riassunzione del processo fissato dal giudice del giudizio di opposizione, R.G. n. 1659/2023 Trib. Prato, l'odierna parte attrice incardina il giudizio davanti al Tribunale di Pistoia, territorialmente competente ex art. 33 lett. u) d.lgs. n. 206/2005, per l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti di pari all'importo di Controparte_1 euro 11.388,98 o altra somma ritenuta di giustizia a titolo di mancato pagamento di forniture di materiali edili, inserendo nell'atto di citazione in riassunzione tutti gli atti processuali depositati nel procedimento a quo R.G. n.
1659/2023 Trib. Prato ivi comprese le memorie ex art. 171ter c.p.c.. I.2. Si costituisce, nel presente giudizio riassunto, parte convenuta (attrice opponente nel giudizio a quo anzidetto), eccependo l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancata attivazione della negoziazione assistita e contestando nel merito l'avversa pretesa creditoria per (i) inadempimento di controparte a causa di vizi della merce venduta, (ii) inesattezza del credito nel quantum per intervenuto parziale pagamento del credito ingiunto nell'importo di euro 5.600,00, (iii) in subordine, non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 trattandosi di normativa non applicabile nei confronti dei consumatori.
Conclude quindi per sentir “I - in via preliminare, dichiarare l'azione improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita;
II - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta per i motivi di cui in narrativa
III – in subordine, ridurre l'importo a favore della ditta della somma di Pt_1 euro 5.600,00 che l'attore ha dimostrato di aver pagato;
V - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
I.3. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171ter c.p.c., cui ha provveduto unicamente parte convenuta tramite deposito della sola mem. 171ter n. 2
c.p.c., e non andato a buon fine il tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185bis c.p.c. che ha ottenuto l'adesione della sola parte convenuta, vengono respinte le istanze istruttorie formulate da quest'ultima e fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. La domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che si vengono a dettagliare.
II.1. Preliminarmente e per mero scrupolo di completezza, non avendo parte convenuta insistito in fase conclusiva nell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea ex d.lgs. n. 132/2024, preme comunque confermare integralmente sul punto quanto già disposto con ordinanza 18.9.2024 del seguente testuale tenore: “ritenuta in primis non accoglibile l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta nel presente giudizio riassunto, atteso che a tenore di legge (art.
3 d.l. n. 132/2024) l'esperimento della negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” e non v'è dubbio che la presente contesa rientri in siffatta ipotesi, avendo proprio l'odierna convenuta eccepito - nel giudizio di opposizione a d.i. di cui al R.G. n. 1659/2023 Trib. Prato - l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il provvedimento monitorio opposto in quanto incompetente a tenore dell'art. 33 co. 2 lett. u) d.lg. n. 206/2005 (cd. foro inderogabile del consumatore), dal che è scaturita la pronuncia del Tribunale di Prato di incompetenza territoriale e revoca del d.i. opposto e la successiva riassunzione davanti a questo Ufficio giudiziario territorialmente competente ai sensi della normativa ora citata”.
II.2. Tanto chiarito e venendo al merito della contesa, rammentato in premessa che è onere della parte che agisce in giudizio dimostrare il fondamento della propria pretesa, dunque ex art. 2697 c.c. è l'odierna attrice
(già attrice in senso sostanziale anche nel giudizio a quo, R.G. n. 1659/2023
Trib. Prato, trattandosi di giudizio di opposizione a d.i. in cui la Pt_1 Pt_1 rivestiva la posizione processuale di convenuta opposta) a dover provare
[...] la fondatezza nell'an e nel quantum del credito vantato, si osserva che:
- (i) sotto un primo profilo, non è in discussione perché incontestato fra le parti il rapporto negoziale (contratto di fornitura/compravendita) sotteso alla pretesa azionata dall'odierna attrice la quale, da questo punto di vista, ha assolto al proprio onere probatorio (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001 e successiva granitica giurisprudenza) dando prova del titolo negoziale fondante la domanda di adempimento e allegando l'altrui inadempimento, consistente nel mancato pagamento della merce consegnata;
costei non ha però provato né, invero, chiesto di provare – non avendo formulato istanze istruttorie né nel presente giudizio, né nel giudizio di opposizione a d.i. incardinato dinnanzi al
Tribunale di Prato (come si evince dal contenuto delle memorie ex art. 171ter
c.p.c. riprodotte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) –
l'effettiva consegna di tutta la merce di cui alle fatture azionate e ciò specie a fronte della contestazione di controparte circa il mancato ricevimento integrale della merce, così restando indimostrato il credito preteso ex parte actoris perlomeno in ordine al quantum; - (ii) sotto un secondo profilo e nella prospettiva degli oneri probatori “contrari” gravanti sulla parte denunciata come inadempiente, risulta parimenti comprovato in giudizio perché mai fatto oggetto di specifica contestazione ex adverso (arg. ex art. 115 c.p.c.) l'avvenuto parziale adempimento dell'obbligazione di pagamento per l'importo di euro 5.600,00.
Anche su tale questione, vale il rinvio a quanto già rilevato nella citata ordinanza 18.9.2024, non fatta oggetto peraltro di alcuna istanza di revoca o modifica neppure in parte qua:
“considerato che, oltre alla denuncia di vizi delle opere ex adverso svolte, la parte convenuta nel presente giudizio ha eccepito l'intervenuto pagamento di euro 5.600,00 a deconto dell'importo preteso da controparte producendo al riguardo quietanza scritta (doc. 4 fasc. convenuta), mentre l'odierna parte attrice nulla ha contestato in proposito nel presente giudizio non curando il deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c. né ha mai (né nel presente giudizio, né nel precedente giudizio di opposizione a d.i. incardinato dinnanzi al Tribunale di
Prato) disconosciuto formalmente e validamente la quietanza prodotta da controparte e la riferibilità delle sottoscrizioni appostavi a soggetto dotato del potere di agire in nome e per conto della società attrice, rilevato, sempre a tal proposito e anche volendo guardare agli scritti difensivi depositati dall'odierna attrice nel precedente giudizio di opposizione a d.i. e riprodotti integralmente in uno all'atto di riassunzione del presente giudizio, che
l'odierna attrice nella comparsa di risposta depositata nel giudizio R.G. n.
2659/2023 aveva ammesso di aver ricevuto l'importo di cui sopra, deducendo poi del tutto genericamente che lo stesso sarebbe in realtà da imputarsi a diverso rapporto inter partes senza poi mai, nelle successive mem. 171ter c.p.c., specificare alcunché al riguardo né offrire alcuna prova di siffatta asserzione, talché resta dimostrata perché non contestata e anzi confessoriamente riconosciuta l'avvenuta dazione di denaro e non dimostrata, invece, la relativa imputazione a rapporti negoziali diversi da quello per cui oggi è giudizio”;
- (iii) sotto un ulteriore profilo, l'odierna parte convenuta ha contrastato - per la restante parte - l'avversa pretesa denunciando vizi nel materiale compravenduto, dunque avanzando eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.: talché, sempre in forza del monolitico indirizzo esegetico sancito dalle citate SS.UU. n. 13533/2001 e ad oggi mai sconfessato, l'onere probatorio si ribalta sulla controparte, odierna attrice, perché questa volta è costei ad essere denunciata come inadempiente e a dover dare prova del proprio esatto adempimento ovvero della ricorrenza di una causa a sé non imputabile determinante l'impossibilità di adempiere.
A questo proposito, ribadito che a fronte della reiterata denuncia di vizi contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto la parte attrice non ha contestato alcunché, non provvedendo al deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c., anche volendosi guardare alle memorie ex art. 171ter c.p.c. depositate invece dalla nel giudizio a quo R.G. Parte_1
n. 1659/2023 Trib. Prato e testualmente riprodotte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che mentre parte convenuta ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta denuncia di vizi e mancanze nelle forniture (cfr. doc. 3 fasc. convenuto) parte attrice nel presente giudizio non ha svolto alcuna contestazione in merito, non depositando appunto alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c., laddove la contestazione in proposito avanzata nel precedente giudizio (R.G. n.
1659/2023 Trib. Pistoia) è da dimettere come tardiva, posto che la documentazione relativa a scambio di messaggistica intercorsa fra le parti e da cui risultano espressamente denunciati i difetti e le mancanze nelle forniture era stata depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione (doc. 4; cfr. pagg. 13 e 17 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) ma nella successiva comparsa di costituzione e risposta (riprodotta alle pagg. 21ss. dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) nulla Parte_1 ha dedotto sulla questione e, soprattutto, non ha disconosciuto la provenienza e la conformità all'originale della messaggistica in discorso e solo in mem.
171ter n. 2 c.p.c. (riprodotta alle pagg. 32-33 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) ha tardivamente a anche del tutto genericamente asserito che “Le conversazioni whatsapp prodotte da controparte non potranno essere assunte come prova delle contestazioni, atteso che dalle stesse non è possibile risalire effettivamente al reale autore del messaggio”.
Pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. devono ritenere effettivamente intercorsi tra gli odierni contendenti i messaggi di cui trattasi, contenenti espressa e contestuale denuncia dei vizi.
Oltre a ciò, mette conto rilevare come, dinnanzi a contestazioni di vizi del materiale esposte in modo specifico e dettagliato sin dall'atto di citazione in opposizione di cui al R.G. n. 1659/2023 Trib. Prato (cfr. pagg. 11 ss. dell'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio), l'odierna parte attrice da un lato non ha replicato alcunché di specifico, limitandosi ad asserzioni del tutto generiche, dall'altro lato non ha neppure chiesto di provare il proprio esatto adempimento pur essendo a ciò onerata a fronte dell'avversa eccezione ex art. 1460 c.c. (perciò, anche la valutazione di superfluità delle prove, per testi e c.t.u., chieste dal convenuto in quanto, una volta denunciati i vizi, era piuttosto onere dell'attrice provare la loro insussistenza); in definitiva, l'attrice non ha provato la fondatezza della creditoria azionata, con l'effetto che la domanda di adempimento ivi spiegata non merita accoglimento.
Del resto, considerate le specifiche contestazioni di vizi formulate dal convenuto - suffragate anche da materiale fotografico (cfr. doc. 2 fasc. convenuto) su cui parte attrice non ha fatto parola - e la deduzione di intervenuto parziale pagamento ante causam del prezzo della fornitura, anch'esso suffragato da riscontro documentale (cfr. doc. 4 fasc. convenuto) non disconosciuto né contestato ex parte actoris, era onere dell'attrice dare prova sia dell'esatto adempimento all'obbligazione di fornitura su sé gravante sia, in ipotesi, dell'eventuale credito residuo ove riconosciuta fondata alcuna delle contestazioni avversarie: mentre, come detto, l'attrice non solo non ha provato, ma neppure ha chiesto di provare nulla di tutto ciò, neppure svolgendo domande subordinate se non la richiesta di accertamento del credito nella misura indicata ovvero in quella risultante di giustizia che tuttavia non ha provato, come invece era suo onere fare.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea, ritenendosi ininfluente
(ossia, non determinante alcuna soccombenza reciproca neppure parziale) il rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte convenuta siccome integrante una eccezione di mero rito e dovendosi piuttosto valorizzare il rifiuto di parte attrice (cfr. nota scritta 127ter c.p.c. dep.
9.10.2024) alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185bis c.p.c. di cui all'ordinanza 18.9.2024 che le riconosceva quantomeno un credito - pur ridotto - pari a euro 3.500,00 e che invece è stata espressamente accettata da parte convenuta (cfr. nota scritta 127ter c.p.c. dep. 10.10.2024).
La liquidazione delle spese avviene a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, ridotti i compensi sia per la fase istruttoria esauritasi nel deposito di una sola breve memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. a opera del solo convenuto, sia per la fase decisionale svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. tramite deposito di una sola breve nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 06/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini