Art. 1.
I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133 , essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purche':
se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.
I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133 , essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purche':
se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.