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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Villa D'Agri presso Parte_1 lo studio dell'avv. Orlando Rossi che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 10.05.2024 - premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Riano il 13.11.2016 con e che con decreto n. 114/2021 del 22.06.2021 Controparte_1 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dalla convivenza, risalente al 2006, sono nate le figlie
(05.11.2009) e (01.02.2013) e che – secondo gli Per_1 Per_2 accordi di separazione – il resistente è tenuto al versamento di un contributo ordinario di mantenimento di complessivi € 400,00 mensili.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione di quelle relative al mantenimento delle minori, per le quale ha chiesto che il resistente – genitore non collocatario - versi complessivi € 700,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione del consistente miglioramento delle condizioni economiche del e delle accresciute esigenze di vita delle CP_1 ragazze.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza di comparizione del 07.11.2024 è stata dichiarata la contumacia del resistente, la ricorrente non è comparsa personalmente e la causa è stata rinviata per la discussione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 16.04.2025 la ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. Ha chiesto inoltre “– l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 473 bis 2. secondo comma c.p.c. per: 1) ordinare al convenuto contumace, titolare ed esercente l'attività commerciale denominata “Caffetteria da Mario” nella rinomata meta turistica di IE
… l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle ultime tre dichiarazioni dei redditi o di documentazione equipollente, nonché della documentazione bancaria;
2) disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita dello stesso, avvalendosi della Polizia Tributaria”.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole e la causa è stata riservata in decisione.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, e ha dedotto la mancata ripresa della convivenza dei coniugi e quindi la permanenza ed effettività della separazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata dichiarata con decreto di questo Tribunale n. 114/2021 del 22.06.2021, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento del resistente, il quale non costituendosi si è del tutto disinteressato della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Riano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396. Le figlie minori vanno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dalle ragazze.
La casa familiare è assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario delle figlie minori.
La ricorrente ha chiesto che sia confermato il regime di frequentazione tra padre e figlie concordato in sede di separazione come segue: “Il padre incontrerà le figlie TRE pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extra-scolastici delle figlie;
eventuali variazioni in ordine ai giorni e agli orari dovranno essere preventivamente concordati tra le parti, almeno il giorno prima di quello stabilito nel presente punto. Nei giorni di incontro del sig.
con le figlie, questi le prenderà all'uscita dalla scuola o, in CP_1 alternativa, dall'abitazione ove le stesse sono allocate e le riaccompagnerà presso l'abitazione medesima, ovvero – previo accordo tra i coniugi – in luogo diverso. Il padre trascorrerà due fine settimana al mese in alternanza con le proprie figlie, con le medesime modalità. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre trascorrerà con le figlie la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno
e quello dell'Epifania; l'altro genitore trascorrerà con le figlie il giorno di Natale, di Santo Stefano e quello di San Silvestro. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con le figlie 2 giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive;
le date precise saranno di volta in volta concordate con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno”. Il prospetto risponde al preminente interesse delle figlie a mantenere rapporti stabili e significativi con il genitore non collocatario e, tenuto conto anche della loro età, va confermato nella presente sede divorzile.
Quanto al contributo di mantenimento, va tenuto conto, da un lato, dell'accordo di separazione consensuale, con il quale il padre ha assunto l'obbligo di versare la somma di complessivi 400,00 euro mensili, e, dall'altro, dei quattro anni trascorsi dal suddetto accordo, nel corso dei quali le figlie sono passate dallo stato di bambine a quello di adolescenti, con il conseguente aumento delle loro esigenze di vita, il quale costituisce fatto notorio che non necessita di prova.
Non consta invece agli atti che la ricorrente si sia invano attivata per acquisire la documentazione di cui ha chiesto l'acquisizione ufficiosa.
Tale omissione, unita alla mancata presentazione della Pt_1 all'udienza di comparizione – con conseguente sottrazione all'esame del giudice, anche in merito al tenore di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio - ed alla omessa produzione di documentazione idonea a dimostrare la dedotta mancanza di beni patrimoniali e finanziari della ricorrente, deve condurre a disattendere la richiesta di attivazione dei poteri d'ufficio del Tribunale, i quali non possono essere concepiti in funzione sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte.
Per le ragioni esposte, in considerazione dell'accordo di separazione e del notorio aumento delle esigenze di vita delle figlie minori, il contributo ordinario di mantenimento delle figlie a carico del resistente deve essere stabilito nella misura di 300,00 euro mensili ciascuna, così per complessivi 600,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Per le medesime ragioni, le spese straordinarie per la prole sono poste a carico dei genitori, ciascuno nella misura del 50%. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La pronuncia sullo status, l'accoglimento solo parziale della domanda di aumento del contributo di mantenimento e la segnalata condotta processuale della ricorrente giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso del 10.05.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Riano il Parte_1 Controparte_1
13.11.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Riano dell'anno 2020, Parte II, Serie A, n. 3;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
d) dispone che la frequentazione tra padre e figlie avvenga secondo i tempi e le modalità concordati dai coniugi in sede di separazione consensuale, come integralmente trascritti in motivazione;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per le figlie di complessivi 600,00 euro mensili (€ 300,00 ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come indicate e disciplinate in motivazione;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 18.06.2025
La Presidente est.