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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8525 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Alessandra Sassu e Roberta
Serreli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , C.F. nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto nonché di comunicarsi reciprocamente le variazioni di residenza.
2) Nel domicilio coniugale, sito in Assemini al n. 3/A della Via Trilussa, continuerà a risiedere il marito il quale ne è anche esclusivo proprietario.
3) Affidare ad entrambi i genitori il minore che dovrà continuare a ricevere Per_1 dagli stessi educazione e istruzione, nonché mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, Per_1
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi.
Pag. 2 di 3 avrà provvisoriamente il domicilio prevalente presso l'abitazione del Per_1 padre, come già risulta dai certificati anagrafici, mentre Parte_1 presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento della residenza anagrafica Con del bambino presso il domicilio materno una volta che la signora avrà reperito una stabile sistemazione abitativa.
4) Disporre che, salvi diversi accordi tra i genitori, trascorrerà sempre con Per_2 la madre la giornata del lunedì mentre i restanti sei giorni della settimana verranno suddivisi alternando tre giorni con ciascuno dei genitori laddove i 3 giorni di permanenza con il padre verranno individuati, settimana per settimana, a seconda dei turni lavorativi di entrambi. trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività di Per_2
Natale, Capodanno ed Epifania, nonché le festività Pasquali, mentre ciascun genitore godrà di due settimane di permanenza esclusiva con il minore durante le vacanze estive, da comunicare entro la fine dell'anno scolastico, e di due settimane durante il periodo invernale.
5) erogherà ad entro i primi 5 giorni di ogni Parte_1 CP_1 mese l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, ed Per_1 erogherà altresì ad l'importo di ulteriori € 300,00 mensili a titolo di CP_1 contributo per il canone di locazione, non appena la moglie avrà reperito l'immobile che adibirà a propria residenza.
L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie, così come identificate nelle linee guida del CNF predisposte il 29 novembre 2017, verranno ripartite nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di e verranno Parte_1 CP_1 concordate e rimborsate con le modalità indicate nelle medesime linee guida.
6) Entro il 31.12.2025 avrà cura di ritirare dal domicilio coniugale i CP_1 propri effetti personali, nonché gli altri beni di sua esclusiva proprietà.
7) I coniugi concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio anche di Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8525 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Alessandra Sassu e Roberta
Serreli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , C.F. nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto nonché di comunicarsi reciprocamente le variazioni di residenza.
2) Nel domicilio coniugale, sito in Assemini al n. 3/A della Via Trilussa, continuerà a risiedere il marito il quale ne è anche esclusivo proprietario.
3) Affidare ad entrambi i genitori il minore che dovrà continuare a ricevere Per_1 dagli stessi educazione e istruzione, nonché mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, Per_1
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi.
Pag. 2 di 3 avrà provvisoriamente il domicilio prevalente presso l'abitazione del Per_1 padre, come già risulta dai certificati anagrafici, mentre Parte_1 presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento della residenza anagrafica Con del bambino presso il domicilio materno una volta che la signora avrà reperito una stabile sistemazione abitativa.
4) Disporre che, salvi diversi accordi tra i genitori, trascorrerà sempre con Per_2 la madre la giornata del lunedì mentre i restanti sei giorni della settimana verranno suddivisi alternando tre giorni con ciascuno dei genitori laddove i 3 giorni di permanenza con il padre verranno individuati, settimana per settimana, a seconda dei turni lavorativi di entrambi. trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività di Per_2
Natale, Capodanno ed Epifania, nonché le festività Pasquali, mentre ciascun genitore godrà di due settimane di permanenza esclusiva con il minore durante le vacanze estive, da comunicare entro la fine dell'anno scolastico, e di due settimane durante il periodo invernale.
5) erogherà ad entro i primi 5 giorni di ogni Parte_1 CP_1 mese l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, ed Per_1 erogherà altresì ad l'importo di ulteriori € 300,00 mensili a titolo di CP_1 contributo per il canone di locazione, non appena la moglie avrà reperito l'immobile che adibirà a propria residenza.
L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie, così come identificate nelle linee guida del CNF predisposte il 29 novembre 2017, verranno ripartite nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di e verranno Parte_1 CP_1 concordate e rimborsate con le modalità indicate nelle medesime linee guida.
6) Entro il 31.12.2025 avrà cura di ritirare dal domicilio coniugale i CP_1 propri effetti personali, nonché gli altri beni di sua esclusiva proprietà.
7) I coniugi concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio anche di Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3