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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia –
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Sica Presidente rel.
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1293/2025, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili, vertente
TRA
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dell'Aversana (c.f. ) con studio in C.F._2
Frattamaggiore alla Via Firenze n. 42, come da procura in atti;
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dagli avv.ti GIUSEPPE SIPORSO (cf. ) e (c.f. C.F._4 Controparte_2
) con studio in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti n. 60, coma da procura in atti;
C.F._5
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.5.2021 chiese al Tribunale di Napoli pronunziarsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio contratto il 3 settembre 2012, in Portici, con , dal quale era nata, il 18 Parte_1 febbraio 2014, la figlia Chiese, altresì, la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione Per_1
e la condanna della al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. Dedusse, in particolare che, con Pt_1 decreto del 17 gennaio 2020, il Tribunale di Napoli aveva ratificato l'accordo di separazione tra i coniugi ed in tale sede egli si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 300,00 in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiunse che il comportamento della ex coniuge avrebbe impedito la serena prosecuzione del rapporto padre-figlia, tanto da giustificare le avanzate richieste risarcitorie ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette nel merito. Pt_1
Emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza dell'11 ottobre 2024, il Tribunale, preso atto dei punti di contrasto, relativi al regime dell'esercizio del diritto di visita paterno con la figlia e alle domande risarcitorie ex art. 709 Per_1 ter c.p.c. avanzate dall' ha confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione, ha rigettato CP_1 le domande risarcitorie avanzate in quanto non provate ed ha dichiarato compensate le spese nella misura del 50% con condanna del ricorrente al pagamento delle restanti, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 25 marzo Parte_1
2025, con il quale ha concluso perché la Corte voglia disporre la condanna integrale dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo grado, con vittoria di spese del presente grado.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. CP_1
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
La statuizione sulle spese del giudizio di primo grado
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara le spese processuali compensate nella misura del 50%.
Assumeva che:
a) nella comparsa di costituzione non aveva proposto domande riconvenzionali, associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate da controparte;
b) le domande risarcitorie avanzate dall' ex art. 709 ter c.p.c. erano state tutte disattese, così come CP_1 era stata dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dallo stesso, solo in sede di conclusioni, di riduzione dell'assegno di mantenimento fissato in favore della figlia Per_1
c) la sentenza impugnata definiva la condotta processuale tenuta dall' come da “stigmatizzare” e CP_1 alcuna motivazione offriva a giustificazione della già menzionata compensazione.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il criterio della soccombenza, individuato dall'art. 91 c.p.c., è da ritenersi prevalente nella disciplina delle spese di lite, potendo operare il regime della compensazione nelle sole ipotesi eccezionalmente previste dall'art. 92 c.p.c. Nel caso in esame non ricorre nessuna delle ragioni di compensazione delle spese di lite indicate dall'art. 92 c.p.c., non vi è soccombenza reciproca e vanno, altresì, escluse la novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Né alcuna altra particolare motivazione il giudice di prime cure adduce alla parziale compensazione delle spese. Al contrario, egli, nel rigettare le domande accessorie avanzate dall' , definisce “da CP_1 stigmatizzare” la condotta processuale dallo stesso tenuta.
A tanto si aggiunga, quanto alla posizione della , che la mera adesione alla richiesta di scioglimento Pt_1 del matrimonio non può giustificare la pronuncia parziale di compensazione delle spese di lite. Ella, infatti, si è limitata a resistere all'azione giudiziaria intrapresa da controparte, chiedendo esclusivamente il rigetto delle pretese risarcitorie dallo stesso avanzate.
Sul punto, la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. 9860/2025).
Ebbene, la può ritenersi certamente parte “interamente vittoriosa”, considerato che le domande Pt_1 risarcitorie dell' sono state tutte rigettate e che il divorzio è stato pronunciato alle condizioni già CP_1 stabilite in sede di separazione, come peraltro dalla stessa richiesto in comparsa di costituzione.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno rideterminate le spese di lite e poste integralmente a carico dell' . CP_1
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata l'11.10.2024, così provvede: CP_1
a) accoglie l'appello;
b) in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento delle spese processuali del CP_1 primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 2.000 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvana Sica
- sezione persone e famiglia –
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Sica Presidente rel.
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1293/2025, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili, vertente
TRA
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dell'Aversana (c.f. ) con studio in C.F._2
Frattamaggiore alla Via Firenze n. 42, come da procura in atti;
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dagli avv.ti GIUSEPPE SIPORSO (cf. ) e (c.f. C.F._4 Controparte_2
) con studio in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti n. 60, coma da procura in atti;
C.F._5
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.5.2021 chiese al Tribunale di Napoli pronunziarsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio contratto il 3 settembre 2012, in Portici, con , dal quale era nata, il 18 Parte_1 febbraio 2014, la figlia Chiese, altresì, la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione Per_1
e la condanna della al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. Dedusse, in particolare che, con Pt_1 decreto del 17 gennaio 2020, il Tribunale di Napoli aveva ratificato l'accordo di separazione tra i coniugi ed in tale sede egli si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 300,00 in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiunse che il comportamento della ex coniuge avrebbe impedito la serena prosecuzione del rapporto padre-figlia, tanto da giustificare le avanzate richieste risarcitorie ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette nel merito. Pt_1
Emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza dell'11 ottobre 2024, il Tribunale, preso atto dei punti di contrasto, relativi al regime dell'esercizio del diritto di visita paterno con la figlia e alle domande risarcitorie ex art. 709 Per_1 ter c.p.c. avanzate dall' ha confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione, ha rigettato CP_1 le domande risarcitorie avanzate in quanto non provate ed ha dichiarato compensate le spese nella misura del 50% con condanna del ricorrente al pagamento delle restanti, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 25 marzo Parte_1
2025, con il quale ha concluso perché la Corte voglia disporre la condanna integrale dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo grado, con vittoria di spese del presente grado.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. CP_1
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
La statuizione sulle spese del giudizio di primo grado
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara le spese processuali compensate nella misura del 50%.
Assumeva che:
a) nella comparsa di costituzione non aveva proposto domande riconvenzionali, associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate da controparte;
b) le domande risarcitorie avanzate dall' ex art. 709 ter c.p.c. erano state tutte disattese, così come CP_1 era stata dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dallo stesso, solo in sede di conclusioni, di riduzione dell'assegno di mantenimento fissato in favore della figlia Per_1
c) la sentenza impugnata definiva la condotta processuale tenuta dall' come da “stigmatizzare” e CP_1 alcuna motivazione offriva a giustificazione della già menzionata compensazione.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il criterio della soccombenza, individuato dall'art. 91 c.p.c., è da ritenersi prevalente nella disciplina delle spese di lite, potendo operare il regime della compensazione nelle sole ipotesi eccezionalmente previste dall'art. 92 c.p.c. Nel caso in esame non ricorre nessuna delle ragioni di compensazione delle spese di lite indicate dall'art. 92 c.p.c., non vi è soccombenza reciproca e vanno, altresì, escluse la novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Né alcuna altra particolare motivazione il giudice di prime cure adduce alla parziale compensazione delle spese. Al contrario, egli, nel rigettare le domande accessorie avanzate dall' , definisce “da CP_1 stigmatizzare” la condotta processuale dallo stesso tenuta.
A tanto si aggiunga, quanto alla posizione della , che la mera adesione alla richiesta di scioglimento Pt_1 del matrimonio non può giustificare la pronuncia parziale di compensazione delle spese di lite. Ella, infatti, si è limitata a resistere all'azione giudiziaria intrapresa da controparte, chiedendo esclusivamente il rigetto delle pretese risarcitorie dallo stesso avanzate.
Sul punto, la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. 9860/2025).
Ebbene, la può ritenersi certamente parte “interamente vittoriosa”, considerato che le domande Pt_1 risarcitorie dell' sono state tutte rigettate e che il divorzio è stato pronunciato alle condizioni già CP_1 stabilite in sede di separazione, come peraltro dalla stessa richiesto in comparsa di costituzione.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno rideterminate le spese di lite e poste integralmente a carico dell' . CP_1
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata l'11.10.2024, così provvede: CP_1
a) accoglie l'appello;
b) in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento delle spese processuali del CP_1 primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 2.000 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvana Sica