TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1953
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura speciale, richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità adita e ogni altro elemento utile all'individuazione della controversia. La procura in esame, pur rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica, risulta assolutamente generica e inidonea. Tale vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., né è configurabile l'errore scusabile, dato che la giurisprudenza consolidata, inclusa la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, richiede che la procura preesista o sia coeva al ricorso e che la parte avrebbe potuto aderire a indirizzi interpretativi più prudenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1953
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1953
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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