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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
7235/2025
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. MI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_7
CON GLI AVV.TI RANFAGNI DR E ON DR
RICORRENTI
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI PESSI ROBERTO, SIGILLO' MA US E ZZ LE
RESISTENTE
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI AVV.TI PESSI ROBERTO, SIGILLO' MA US E ZZ LE
INTERVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/06/2025, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro – hiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal
1° luglio 2018, o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 556,58 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 1.186,57 lordi fissi Pt_1 mensili per quanto riguarda € 127,56 lordi fissi mensili per quanto riguarda € Pt_5 Pt_6
511,52 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 504,58 lordi fissi mensili per quanto Pt_4 riguarda € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , € 1.025,11 lordi fissi Pt_2 Parte_7 mensili per quanto riguarda o pari alle diverse somme maggiori o minori che Parte_3 emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo / sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto. nterveniva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
I ricorrenti, tutti dipendenti originariamente dipendenti di - con le seguenti Controparte_2 decorrenze: dal 16 novembre 1998, dal 20 marzo 1995, al 1° giugno Pt_1 Pt_5 Pt_6
2000, dal 4 gennaio 1994, dal 27 giugno 1995, dal 10 agosto 1992 e Pt_4 Pt_2 Parte_7
dal 16 settembre 1997 -, deducono che il superminimo individuale di cui hanno goduto Parte_3 fino a febbraio 2018 sia stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti. Il loro rapporto di lavoro è poi passato a Fiber coop in ragione del trasferimento di azienda con decorrenza 1° luglio
2024.
2. Preliminarmente, va detto che l'intervento di deve ritenersi ammissibile in quanto CP_2 avvenuto con il rispetto del termine di cui all'articolo 419 c.p.c.
La difesa di parte ricorrente ha chiesto l'estensione delle domande di formulate anche nei confronti della L'estensione della domanda non è automatica, ma a fronte della domanda del CP_2 ricorrente, deve essere ammessa, in quanto proposta tempestivamente ossia al termine del tentativo di conciliazione di fatto nella prima udienza utile, nei confronti di soggetto divenuto parte del giudizio
(Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36639). Peraltro, va osservato che se il convenuto chiama il terzo come corresponsabile del danno, la giurisprudenza ammette estensione automatica della domanda risarcitoria, senza decadenza, perché non muta l'oggetto del giudizio (Cass. 17995/2025).
Nel caso di specie, la parte intervenuta è proprio l'autrice della trattenuta asseritamente indebita e, dal punto di vista sostanziale, è l'obbligata principale. L'estensione è pertanto senz'altro ammissibile anche per gli evidenti vantaggi in termini di economia processuale. (Tribunale di Milano, sentenza del 30.10.2025).
3. Tanto premesso, occorre dare atto che sul contenzioso in oggetto è intervenuta la Suprema Corte,
(ordinanze n. 12477,12473, 13192, 16178, 16166, 16171, tutte emesse all'esito della Camera di
Consiglio del 18.3.2025) mostrando di avallare l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano cui questo giudice ha già prestato adesione in numerose pronunce (RG 1762/2020, decisa con sentenza
1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del
11/10/2022, estensore Perillo), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in CP_2
Part busta l' sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento Part retributivo e dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla Pt_8 censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua
a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711;
Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n.
14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per
18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n.
966/2018). (…)
Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta Pt_8
l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì
l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra Part l'aumento contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS
Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione Parte dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di
E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed
è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio
2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”.
Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società. Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal
2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso
Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.” 4.
Per questi motivi
il ricorso deve essere integralmente accolto. Accertata l'illegittimità della trattenuta da parte di , la attuale datrice di lavoro deve essere condannata a CP_2 CP_1 ripristinare il superminimo nella misura indicata in ricorso per ciascun ricorrente.
Entrambe le società sono poi condannate in solido alla restituzione di quanto trattenuto per il periodo fino al trasferimento di azienda. A seguito del trasferimento sussiste la responsabilità della sola cessionaria . CP_1
Va precisato, poi, con riferimento alla posizione del solo ricorrente , che questi Parte_1 ha esteso la domanda nei confronti di dichiarando di rinunciare alla domanda nei CP_2 confronti della per intervenuto accordo in sede stragiudiziale.Di conseguenza, fermi gli CP_1 accertamenti svolti, per , la condanna è pronunciata nei confronti della sola Parte_1
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e Parte_1
Controparte_3
2) accerta l'illegittimità della condotta di e per avere CP_2 Controparte_1 assorbito nelle buste paga dei ricorrenti la voce individuale con decorrenza CP_4 febbraio 2018 e per l'effetto condanna ricostituire tale voce nella misura Controparte_1 indicata in ricorso goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018;
3) dichiara tenute e condanna in solido le convenute al versamento di tutte le somme assorbite- trattenute da febbraio 2018 fino alla data del 30 giugno 2024 e dichiara tenuta e condanna la sola al versamento delle somme assorbite -trattenute nel periodo successivo, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna in solido e al pagamento a favore dei ricorrenti delle Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del c.u. pari a euro 118,50;
Sentenza esecutiva. Milano,
12/12/2025
Il Giudice
MI ZI
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. MI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_7
CON GLI AVV.TI RANFAGNI DR E ON DR
RICORRENTI
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI PESSI ROBERTO, SIGILLO' MA US E ZZ LE
RESISTENTE
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI AVV.TI PESSI ROBERTO, SIGILLO' MA US E ZZ LE
INTERVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/06/2025, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro – hiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal
1° luglio 2018, o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 556,58 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 1.186,57 lordi fissi Pt_1 mensili per quanto riguarda € 127,56 lordi fissi mensili per quanto riguarda € Pt_5 Pt_6
511,52 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 504,58 lordi fissi mensili per quanto Pt_4 riguarda € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , € 1.025,11 lordi fissi Pt_2 Parte_7 mensili per quanto riguarda o pari alle diverse somme maggiori o minori che Parte_3 emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo / sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto. nterveniva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
I ricorrenti, tutti dipendenti originariamente dipendenti di - con le seguenti Controparte_2 decorrenze: dal 16 novembre 1998, dal 20 marzo 1995, al 1° giugno Pt_1 Pt_5 Pt_6
2000, dal 4 gennaio 1994, dal 27 giugno 1995, dal 10 agosto 1992 e Pt_4 Pt_2 Parte_7
dal 16 settembre 1997 -, deducono che il superminimo individuale di cui hanno goduto Parte_3 fino a febbraio 2018 sia stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti. Il loro rapporto di lavoro è poi passato a Fiber coop in ragione del trasferimento di azienda con decorrenza 1° luglio
2024.
2. Preliminarmente, va detto che l'intervento di deve ritenersi ammissibile in quanto CP_2 avvenuto con il rispetto del termine di cui all'articolo 419 c.p.c.
La difesa di parte ricorrente ha chiesto l'estensione delle domande di formulate anche nei confronti della L'estensione della domanda non è automatica, ma a fronte della domanda del CP_2 ricorrente, deve essere ammessa, in quanto proposta tempestivamente ossia al termine del tentativo di conciliazione di fatto nella prima udienza utile, nei confronti di soggetto divenuto parte del giudizio
(Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36639). Peraltro, va osservato che se il convenuto chiama il terzo come corresponsabile del danno, la giurisprudenza ammette estensione automatica della domanda risarcitoria, senza decadenza, perché non muta l'oggetto del giudizio (Cass. 17995/2025).
Nel caso di specie, la parte intervenuta è proprio l'autrice della trattenuta asseritamente indebita e, dal punto di vista sostanziale, è l'obbligata principale. L'estensione è pertanto senz'altro ammissibile anche per gli evidenti vantaggi in termini di economia processuale. (Tribunale di Milano, sentenza del 30.10.2025).
3. Tanto premesso, occorre dare atto che sul contenzioso in oggetto è intervenuta la Suprema Corte,
(ordinanze n. 12477,12473, 13192, 16178, 16166, 16171, tutte emesse all'esito della Camera di
Consiglio del 18.3.2025) mostrando di avallare l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano cui questo giudice ha già prestato adesione in numerose pronunce (RG 1762/2020, decisa con sentenza
1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del
11/10/2022, estensore Perillo), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in CP_2
Part busta l' sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento Part retributivo e dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla Pt_8 censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua
a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711;
Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n.
14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per
18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n.
966/2018). (…)
Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta Pt_8
l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì
l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra Part l'aumento contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS
Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione Parte dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di
E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed
è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio
2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”.
Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società. Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal
2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso
Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.” 4.
Per questi motivi
il ricorso deve essere integralmente accolto. Accertata l'illegittimità della trattenuta da parte di , la attuale datrice di lavoro deve essere condannata a CP_2 CP_1 ripristinare il superminimo nella misura indicata in ricorso per ciascun ricorrente.
Entrambe le società sono poi condannate in solido alla restituzione di quanto trattenuto per il periodo fino al trasferimento di azienda. A seguito del trasferimento sussiste la responsabilità della sola cessionaria . CP_1
Va precisato, poi, con riferimento alla posizione del solo ricorrente , che questi Parte_1 ha esteso la domanda nei confronti di dichiarando di rinunciare alla domanda nei CP_2 confronti della per intervenuto accordo in sede stragiudiziale.Di conseguenza, fermi gli CP_1 accertamenti svolti, per , la condanna è pronunciata nei confronti della sola Parte_1
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e Parte_1
Controparte_3
2) accerta l'illegittimità della condotta di e per avere CP_2 Controparte_1 assorbito nelle buste paga dei ricorrenti la voce individuale con decorrenza CP_4 febbraio 2018 e per l'effetto condanna ricostituire tale voce nella misura Controparte_1 indicata in ricorso goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018;
3) dichiara tenute e condanna in solido le convenute al versamento di tutte le somme assorbite- trattenute da febbraio 2018 fino alla data del 30 giugno 2024 e dichiara tenuta e condanna la sola al versamento delle somme assorbite -trattenute nel periodo successivo, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna in solido e al pagamento a favore dei ricorrenti delle Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del c.u. pari a euro 118,50;
Sentenza esecutiva. Milano,
12/12/2025
Il Giudice
MI ZI