TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/01/2026, n. 726
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Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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Decreto cautelare 30 gennaio 2025
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per modalità di quantificazione dello scostamento dal tetto di spesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo dello scostamento debba basarsi sui criteri vigenti ratione temporis e che le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' non sia irragionevole né sproporzionato, considerando le finalità perseguite e la riduzione della quota dovuta disposta da interventi successivi. Ha altresì escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa UE e principi comunitari

    Il Tribunale ha ritenuto che il 'payback' sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dalla partecipazione alle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità per modalità di quantificazione dello scostamento dal tetto di spesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo dello scostamento debba basarsi sui criteri vigenti ratione temporis e che le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' non sia irragionevole né sproporzionato, considerando le finalità perseguite e la riduzione della quota dovuta disposta da interventi successivi. Ha altresì escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa UE e principi comunitari

    Il Tribunale ha ritenuto che il 'payback' sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dalla partecipazione alle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità per modalità di quantificazione dello scostamento dal tetto di spesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo dello scostamento debba basarsi sui criteri vigenti ratione temporis e che le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' non sia irragionevole né sproporzionato, considerando le finalità perseguite e la riduzione della quota dovuta disposta da interventi successivi. Ha altresì escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa UE e principi comunitari

    Il Tribunale ha ritenuto che il 'payback' sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dalla partecipazione alle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità per modalità di quantificazione dello scostamento dal tetto di spesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo dello scostamento debba basarsi sui criteri vigenti ratione temporis e che le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' non sia irragionevole né sproporzionato, considerando le finalità perseguite e la riduzione della quota dovuta disposta da interventi successivi. Ha altresì escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa UE e principi comunitari

    Il Tribunale ha ritenuto che il 'payback' sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dalla partecipazione alle gare.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
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    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
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    Il Tribunale ha ritenuto che tali atti siano di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, privi di discrezionalità, e pertanto rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/01/2026, n. 726
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 726
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo