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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RE NE Presidente
UD RI GI
RE MA GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 632/2025, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. COTTALI SIMONA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza dell'8/7/2025: “si riporta agli atti depositati e insiste per le conclusioni formulate in ricorso rinunciando ai termini per gli atti conclusivi”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2025 la sig.ra ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio il 26/12/2018 in Tunisia, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Torbole Casaglia (BS), con il sig. e che dall'unione non sono nati figli. CP_1
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
All'udienza dell'8/7/2025 la parte resistente non è comparsa e il GI, rilevata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni quanto alla pronuncia di separazione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
All'esito dell'udienza non è stato adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di natura sostanziale alla luce della domanda, circoscritta alla pronuncia inerente allo status coniugale, e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata all'udienza dell'8/7/2025, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al GI relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
2. Sulle spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente sentenza, le spese andranno liquidate all'esito del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del GI relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il GI estensore
RE NE RE MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RE NE Presidente
UD RI GI
RE MA GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 632/2025, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. COTTALI SIMONA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza dell'8/7/2025: “si riporta agli atti depositati e insiste per le conclusioni formulate in ricorso rinunciando ai termini per gli atti conclusivi”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2025 la sig.ra ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio il 26/12/2018 in Tunisia, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Torbole Casaglia (BS), con il sig. e che dall'unione non sono nati figli. CP_1
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
All'udienza dell'8/7/2025 la parte resistente non è comparsa e il GI, rilevata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni quanto alla pronuncia di separazione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
All'esito dell'udienza non è stato adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di natura sostanziale alla luce della domanda, circoscritta alla pronuncia inerente allo status coniugale, e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata all'udienza dell'8/7/2025, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al GI relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
2. Sulle spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente sentenza, le spese andranno liquidate all'esito del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del GI relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il GI estensore
RE NE RE MA
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