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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 2.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7851/2025 R.G. cui è riunito 14011/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Domenica
Parte_1
Riello presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito favorevole;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
Ed invero, nella perizia si legge: “L'esame clinico, i dati rilevati agli atti, e gli accertamenti eseguiti , ci consentono di affermare che il Sig. re è affetto da: " artrosi del rachide con Parte_1 medio impegno funzionale , sindrome depressiva reattiva media , iniziale vasculopatia cerebrale , cardiopatia ischemica con pregresso IMA , IRC in trattamento dialitico odierno trisettimanale ” . Le affezioni dell'apparato osteo - articolare sono evidenti all'esame radiografico, ed al riscontro clinico si è visto che procurano medie limitazioni funzionali del rachide , sia nei movimenti di flesso – estensione e sia nei movimenti di lateralità . Assume una notevole importanza ai fini di una valutazione medico - legale la presenza dell'insufficienza renale cronica in trattamento dialitico, complicata dalla cardiopatia ischemica con pregresso IMA e trattata con Ptca . Da non dimenticare la vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo. Malattie, queste , di una entità medio
- grave , e da seguire sempre con periodici controlli clinici e strumentali . Da non dimenticare la presenza della sindrome ansioso - depressiva, anche se facilmente controllabile con opportuna terapia farmacologica e psicologica . Pertanto le infermità riscontrate, considerate nel loro insieme, arrivano a determinare un grado d'invalidità nella misura del 100 % ( cento per cento ), e NON necessitano dell' indennità di accompagnamento ” (cfr. perizia pag. 8 e 9).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che “Le infermità obiettivate nel Sig. re Parte_1
NON sono riducibili con opportuno trattamento riabilitativo e sono produttive di un grado
[...]
d'invalidità nella misura del 100 % ( cento per cento ) . INDENNIZZABILI nei termini previsti dalla legge . E NON necessitano della indennità di accompagnamento , in quanto il ricorrente E' in grado di deambulare , autonomamente , ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi ( uscire da solo , lavarsi , prendere i farmaci , capire il valore del denaro , telefonare , andare al bagno , ecc. ) . (cfr. perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ 3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 2.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7851/2025 R.G. cui è riunito 14011/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Domenica
Parte_1
Riello presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito favorevole;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
Ed invero, nella perizia si legge: “L'esame clinico, i dati rilevati agli atti, e gli accertamenti eseguiti , ci consentono di affermare che il Sig. re è affetto da: " artrosi del rachide con Parte_1 medio impegno funzionale , sindrome depressiva reattiva media , iniziale vasculopatia cerebrale , cardiopatia ischemica con pregresso IMA , IRC in trattamento dialitico odierno trisettimanale ” . Le affezioni dell'apparato osteo - articolare sono evidenti all'esame radiografico, ed al riscontro clinico si è visto che procurano medie limitazioni funzionali del rachide , sia nei movimenti di flesso – estensione e sia nei movimenti di lateralità . Assume una notevole importanza ai fini di una valutazione medico - legale la presenza dell'insufficienza renale cronica in trattamento dialitico, complicata dalla cardiopatia ischemica con pregresso IMA e trattata con Ptca . Da non dimenticare la vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo. Malattie, queste , di una entità medio
- grave , e da seguire sempre con periodici controlli clinici e strumentali . Da non dimenticare la presenza della sindrome ansioso - depressiva, anche se facilmente controllabile con opportuna terapia farmacologica e psicologica . Pertanto le infermità riscontrate, considerate nel loro insieme, arrivano a determinare un grado d'invalidità nella misura del 100 % ( cento per cento ), e NON necessitano dell' indennità di accompagnamento ” (cfr. perizia pag. 8 e 9).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che “Le infermità obiettivate nel Sig. re Parte_1
NON sono riducibili con opportuno trattamento riabilitativo e sono produttive di un grado
[...]
d'invalidità nella misura del 100 % ( cento per cento ) . INDENNIZZABILI nei termini previsti dalla legge . E NON necessitano della indennità di accompagnamento , in quanto il ricorrente E' in grado di deambulare , autonomamente , ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi ( uscire da solo , lavarsi , prendere i farmaci , capire il valore del denaro , telefonare , andare al bagno , ecc. ) . (cfr. perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ 3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli