Art. 12.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.