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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1833/2022, pubblicata il 21/07/2022,
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, iscritto al n.1047/2023 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 07.01.2025 e pen-
dente
TRA
P.Iva in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione Parte_2
in appello, dall'avv. Antonio Renzullo c.f. ,PEC: C.F._1 [...]
Email_1
-APPELLANTE-
[...
in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA – C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di PO Nona Sezione Civile
dall'avv. Virginia Palomba (C.F. , pec: C.F._2 Email_2 Email_3
[...]
-APPELLANTE INCIDENTALE –
E
, C.F. , rappresentata e difesa, per procura Controparte_2 C.F._3
in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Roberto Ciaravolo (C.F.
), pec: C.F._4 Email_4
-APPELLATO-
E
, C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in calce CP_3 C.F._5
all'atto di costituzione in appello - dall'avv. Raffaele Renzullo (C.F.
), pec: C.F._6 Email_5
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata in via telematica il 21.2.23 ap- Parte_1
pellava la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1419/2015 del 21/09/2015 RG n.
4371/2015 che ingiungeva a i pagare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di €.82.000,00, oltre interessi e spese. Il pagamento richiesto era riferito alla fattura n.5678/2017 per il saldo dei lavori edili realizzati dalla ricorrente in virtù del con-
tratto di appalto per i lavori edili nel cantiere di via Giovanni Ventitreesimo 8/10 di Torre
del Greco. I lavori erano stati sottoposti a sequestro perché non conformi agli strumenti urbanistici in vigore salvo successivamente essere dissequestrati all'esito del procedi-
mento amministrativo di regolarizzazione.
2. promuoveva il giudizio di opposizione per far dichiarare Controparte_1
la nullità dell'appalto intercorso tra le parti in causa per illeceità dell'oggetto e per la irregolarità urbanistica delle opere. Proponeva domanda riconvenzionale per la restitu-
zione della somma di € 84.053,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la est. Sandro Figliozzi
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dichiarazione della risoluzione dell'appalto per grave inadempimento della società op-
posta con dichiarazione di nulla dovere alla società opposta.
Contr chiedeva ed otteneva di chiamare in causa , progettista dell'opera e CP_3
direttore dei lavori al fine di accertare la sua responsabilità in merito ai danni subiti dalla società committente per la errata progettazione ed esecuzione dei lavori per cui è causa.
3. si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo di chia- Parte_1
mare in causa , qualificato come imprenditore di fatto che operava Controparte_2
con la società opponente e spiegando domanda subordinata, in caso di accoglimento
Contr della riconvenzionale, per la condanna di e/o , in solido o Controparte_2
individualmente, al pagamento della somma ingiunta o comunque di quella emergente dal giudizio, da determinarsi anche in via equitativa, per essersi verificato, senza giusta causa, un arricchimento in favore di e/o dell'imprenditore di fatto con corre- CP_1
lativo impoverimento del patrimonio della società ovvero per indebito arric- Parte_1
chimento provocato ai danni della comparente.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU tecnica, precisate le con-
clusioni il giudice così decideva:
“a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando nullo il con-
tratto di appalto oggetto di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/15;
b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
c) rigetta le domande delle altre parti;
d) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite ponendo le spese di
entrambe le C.T.U. a carico della di in solido tra loro.” Parte_1 CP_3
La motivazione illustrava l'ìter logico giuridico della decisione, assunta perché il con-
tratto di appalto aveva ad oggetto un'opera abusiva e quindi era nullo per illeceità
dell'oggetto e la nullità persisteva nonostante il sopravvenuto condono edilizio in quanto la nullità, una volta dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre effetti.
In merito alla riconvenzionale proposta per ottenere la restituzione di €. 84.053,22, il est. Sandro Figliozzi
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giudice, in virtù delle risultanze della CTU affermava, poco comprensibilmente, che il
“corrispettivo dovuto per le opere è stato determinato dai CTU e la domanda è formulata in maniera tale da non permettere una condanna ad una somma maggiore o minore di quanto richiesto”.
2. Proponeva appello roponendo all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi:
A) SS in merito alla domanda subordinata dell'opposta riferita Parte_3
all'arricchimento senza giusta causa dell'opponente, con violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc. Il giudice neppure menzionava la domanda,
proposta in via subordinata in primo grado e reiterata in appello, fondata sul vantaggio
Contr Parte conseguito da a seguito dell'attività svolta dalla L'arricchimento era indicato ad un importo pari al residuo ancora dovuto, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'appaltatore, per realizzare l'opera, subiva un impoverimento per impiego di capitali,
forza lavoro, macchinari.
Il giudice, nella motivazione dell'impugnata sentenza, a pag. 19 dichiarava che il costo delle opere effettivamente eseguite, tenuto conto degli eventuali vizi accertati e della demolizione intervenuta di alcune di esse, ammontava ad € 151.951,52 in conformità di quanto accertato dal CTU che, alle pagine 34-35, descriveva quanto realizzato preci-
sando che l'importo a misura di tutte le opere ammontava a €.262.478,36, ridotto ad €
151.951,52 per i vizi accertati e la demolizione intervenuta di alcune di esse. L'importo,
che corrispondeva all'arricchimento, era superiore all'ammontare della fattura oggetto della domanda proposta nel procedimento monitorio, € 82.000,00, che rappresentava l'indebito arricchimento anche considerando che quando il cantiere veniva sequestrato
Parte erano ivi presenti il materiale e le attrezzature della non restituiti.
B) ISTANZE ISTRUTTORIE – SS ED RR VALUTAZIONE.
Il giudice non motivava la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, costituiti:
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- dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di Torre del Greco dei documenti afferenti la pratica urbanistica relativa al cantiere e le contestazioni inerenti le opere;
- dagli interrogatori formali del legale rappresentante della , di Controparte_1 [...]
, di;
CP_2 CP_3
- dalla prova per testi sulle modalità di esecuzione delle opere con il teste architetto
, sull'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi Testimone_1
con l'amministratore p.t. della sulla direzione dei lavori con Controparte_4 CP_5
, , , , .
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
C) SS ED RR VALUTAZIONE anche nella liquidazione delle spese di lite,
compensate ponendo quelle di CTU anche a carico della La fonda- Parte_1
tezza della domanda subordinata, riproposta in appello, implica che anche le spese di
CTU dovranno essere imputate interamente alla parte soccombente
Così concludeva l'appellante:” - Piaccia alla Corte d'Appello di PO DI …. acco-
gliere l'appello per tutti i motivi suindicati in appello che si intendono integralmente per
ripetuti e trascritti.
- Per l'effetto, ammettersi i mezzi istruttori non valutati dal Giudice di primo grado per il
suddetto giudizio avente R.G. 6576/2015 (Tribunale di Torre Annunziata), così come
articolati in atti e riproposti integralmente dall'appellante con il presente atto di appello.
- Per l'effetto, accogliere la domanda subordinata di cui alle conclusioni della comparsa
di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in giudizio di 1°
grado in data 14/3/2016, che di seguito testualmente si ritrascrive e si ripropone chie-
dendone la pronuncia e contestualmente riformarsi la sentenza impugnata per tutti i
motivi suindicati in appello che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti:
10) In via del tutto subordinata per assurdo in caso di accoglimento della domanda
Contr dell'opponente, condannare l in pers. del legale rapp.te p.t. e/o il sig. in solido CP_2
o individualmente al pagamento delle somme di cui alla fattura n. 8 del 31/12/2009 o
comunque quella emergente dal giudizio e comunque anche in via equitativa per essersi
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verificato, senza giusta causa, un arricchimento a favore della /o dell'impren- CP_1
ditore di fatto con correlativo impoverimento del patrimonio della società ovvero Pt_1
per indebito arricchimento provocato ai danni della comparente, per i fatti tutti suesposti.
- Per l'effetto riformarsi la Sentenza n. 1833/2022 pubblicata il 21/07/2022 RG n.
6576/2015 Repert. n. 2771/2022 del 04/08/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annun-
ziata, accogliendo integralmente il presente appello per tutti i motivi suesposti che si
intendono integralmente ripetuti e trascritti.
- Con vittoria di spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, al sottoscritto pro-
curatore antistatario.”
3. si costituiva nel gravame eccependo come Controparte_1 Parte_1
avesse prestato acquiescenza alla sentenza nelle parti:
- in cui sanciva la nullità del contratto per illeceità dell'oggetto e conseguentemente re-
vocava il decreto ingiuntivo n. 1419/15,
- dichiarava l'illeceità di ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto di appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna,
Parte
- dichiarava che le opere realizzate dalla presentano dei vizi strutturali.
In merito al primo motivo di gravame eccepiva come il giudice si fosse pronunciato an-
che sulla domanda di indebito arricchimento a pag. 26, affermando di rigettare le do-
mande proposte dalle altre parti.
La domanda era inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondata, perché le do-
mande di adempimento e di ingiustificato arricchimento sono strutturalmente diverse,
non intercambiabili né autonomamente proponibili nel giudizio di cognizione promosso con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
La proponibilità della domanda di arricchimento senza causa è riconosciuta soltanto in conseguenza della natura e delle questioni difensive introdotte dalla parte opponente con l'atto introduttivo del relativo giudizio, contrariamente a quanto avvenuto nella est. Sandro Figliozzi
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fattispecie in esame. Nel merito la domanda era infondata in quanto sfornita di supporto probatorio perché non si comprendeva quali fossero le opere eseguite dalla CEP in
Contr favore della e per le quali viene richiesto il pagamento dell'indennizzo, espressa-
mente contestate dall'opponente e neppure allegate.
L'elenco contenuto nella CTU del primo grado era privo di riscontro e la consulenza non poteva essere esplorativa. ATM disconosceva la debenza del saldo riportato dalla fat-
tura azionata in sede monitoria, l'arricchimento era dedotto in modo assolutamente ge-
nerico e non esisteva perché le opere abusive realizzate erano state demolite. L'impo-
verimento non era munito di allegazione e documentazione dei costi effettivamente affrontati per eseguire l'appalto, non evincibile dalla CTU perché il consulente utilizzava il tariffario della Regione Campania comprensivo anche dei compensi per spese gene-
rali e dell'utile.
Le opere richiamate nella relazione del CTU erano inutilizzabili perché presentavano dei rilevanti vizi strutturali come risultava dalla consulenza dell'ing. strutturista Per_1
alla quale il primo giudice aderiva alle pagine 20 e 21 della sentenza, non impugnate.
Anche la quantificazione della pretesa, pari ad €. 82.000,00, era errata perché non con-
siderava che la committente aveva già corrisposto € 84.053,22, i lavori erano quantificati in € 151.951,52 dal CTU e quindi il residuo ammontava ad € 67.898,30, da cui detrarre i danni oggetto dell'appello incidentale pari ad € 39.072,88, con un residuo di €.
25.825,42, dal quale detrarre il costo di € 15.120,00 a sostenersi per le spese e com-
petenze legali per i procedimenti giurisdizionali volti ad ottenere il dissequestro prima temporaneo e poi definitivo dell'immobile, € 10.450,00 per le demolizioni delle opere abusive e di quelle non realizzate a regola d'arte individuate anche dal CTU, € 613,23
per lo scarico dei rifiuti derivanti dalla demolizione, € 10.622,34 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria connessa al rilascio del permesso a costruire in sa-
natoria n. 109/2012, € 2.267,31 per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza del cantiere nel corso dei lavori di demolizione. La quantificazione operata dal est. Sandro Figliozzi
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CTU era oltretutto errata come illustrato dal CTP dell'opponente, tanto da dover quanti-
Parte ficare il valore complessivo delle opere presuntivamente realizzate dalla in €
88.184,99 da cui detrarre € 84.053,22 già versate con un residuo di € 4.131,77, molto inferiore ai danni arrecati e pari ad € 39.072,88.
Il tariffario della Regione Campania da utilizzarsi era quello dell'anno 2009, corrispon-
dente all'epoca dell'esecuzione dei lavori per cui è causa e non quello del 2020 adottato dal CTU che, nei chiarimenti redatti, precisava che mutando il tariffario di riferimento l'importo diveniva € 112.109,83, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all'ap-
pellante a titolo di arricchimento senza causa.
Eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del secondo motivo di ap-
pello avente ad oggetto il diniego delle istanze istruttorie proposte in primo grado, per-
ché l'opposta, nei propri atti difensivi successivi alla pronuncia dell'ordinanza del giu-
dice, nelle note di trattazione del 22/09/2020 e del 14/01/2021 non reiterava l'istanza istruttoria e ciò non avveniva neppure all'udienza successiva al deposito della CTU e a quella di precisazione delle conclusioni. Dette istanze erano quindi state abbandonate e l'appellato comunque ne illustrava anche l'inammissibilità.
In subordine, in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla CEP,
l'odierna appellata chiedeva di essere abilitata alla prova contraria a quella ex adverso articolata con gli stessi testi indicati dalla controparte nonché con i propri, insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.
depositate nel corso del giudizio di primo grado.
In merito al terzo motivo di appello osservava che il suo rigetto discendeva dall'infonda-
tezza di quelli precedenti proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
a) Erroneo mancato accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere la restituzione in favore dell'appellata della somma di euro 84.053,22, versata alla società appellante in virtù del contratto di appalto dichiarato nullo con statuizione non oggetto di avverso est. Sandro Figliozzi
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gravame. Il giudice non considerava che dalla pronuncia di nullità derivava l'indebita dazione dell'importo versato, da restituirsi.
b) Omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dalla società appellata, rappresentati dai costi di demolizione delle opere difformi e non auto-
rizzate, l'eliminazione dei vizi delle opere non realizzate a regola d'arte e i danni costituiti dalle sanzioni e dalle oblazioni che la società appellata sosteneva per l'accertamento in sanatoria, pari ad € 39.072,88. ra negligente nel non rilevare gli errori Parte_1
progettuali così violando l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle conces-
sioni/permessi di costruire, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985
(ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
c) Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di responsabilità e della conse-
guente domanda di condanna dell'ing. , nella qualità di progettista e diret- CP_3
tore dei lavori. Errava il Giudice ove motivava sul punto affermando non doversi pronun-
ciare a seguito della dichiarazione di nullità del contratto di appalto, e ciò in quanto l'in-
validità del contratto non escludeva la responsabilità dell'ing. quale progettista CP_3
e direttore dei lavori ed il diritto al risarcimento dei danni da parte dell'appellata. L'ing.
era anche il direttore tecnico della corresponsabile CP_3 Parte_1
delle conseguenze dei lavori e quindi rivestiva ruoli espressioni di interessi diversi e tra loro contrapposti. Il progetto forniva una rappresentazione non corretta della realtà
all'origine dell'annullamento del permesso a costruire, quale direttore dei lavori consen-
tiva l'esecuzione di un progetto errato ed opere difformi rispetto alle licenze edilizie e al permesso a costruire poi annullato. L'ing. è quindi tenuto al risarcimento dei CP_3
danni e a manlevare la società appellata da tutte le eventuali conseguenze derivanti da una eventuale sua soccombenza.
d) Erronea compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio di primo grado nonostante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale comunque CEP
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e dovranno essere condannati al pagamento delle spese re- Parte_1 CP_3
lative al doppio grado del giudizio.
e) Omessa pronuncia in merito alle altre richieste istruttorie formulate dalla società
appellata nelle proprie memorie e art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado,
sulle quali il giudice non si pronunciava nonostante la costante reiterazione della richie-
sta di ammissione dei mezzi istruttori. Insisteva quindi di: a) Acquisire al presente giudi-
zio del fascicolo relativo al procedimento penale instaurato presso il Tribunale Penale
di Torre Annunziata chiedendo al Giudice di avvalersi delle risultanze istruttorie del suin-
dicato procedimento penale;
b) Acquisire presso il Comune di Torre del Greco della copia conforme della documen-
tazione di cui alla pratica edilizia n. 227/06;
c) Acquisire presso il Comune di Torre del Greco della copia conforme della documen-
tazione afferente l'istanza del 7/6/2007 prot. n. 38593 di variante in corso d'opera alla pratica edilizia n. 121/06 presentata dalla;
CP_1
d) Disporre interrogatorio formale dell'ing. sulle modalità di esecuzione CP_3
dei lavori;
e) Ammettere prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto di cui all'interroga-
torio formale con i testi: 1) , residente in [...]del Greco alla Testimone_2
Via Giovanni XXIII n. 6; 2) , residente in [...]
Giovanni XXIII n. 6; 3) residente in [...]
vanni XXIII n. 6; 4) , residente in [...]
XXIII n. 12; 5) , residente in [...]
12.
A.M.T. concludeva quindi per sentir: 1) Rigettare il proposto appello, essendo inammis-
sibile ed improponibile la domanda di arricchimento senza causa e per l'effetto confer-
mare la sentenza di primo grado sul punto;
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2) Rigettare il primo motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello per la sua
evidente infondatezza in fatto ed in diritto, ovvero per essere infondata la domanda di
arricchimento senza causa formulata dall'appellante sia perché non provata, sia perché
le opere per cui è causa non rappresentano una utilitas per l'appellata visto che le stesse
sono affette da vizi strutturale così come precisato dal CTU Ing. e per l'effetto Per_1
confermare su tale punto la sentenza impugnata;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale, del
motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello e dunque della domanda di arric-
chimento senza causa proposta dall'appellante, dichiarare che il valore delle opere per
cui è causa è pari ad € 88.184,99 come da prospetto di calcolo allegato alle note/osser-
vazioni del proprio CTP Arch. e conseguentemente determinare l'indennizzo Tes_1
Contr pretesto dall'appellante decurtando sia le somme già versate dalla a titolo di ac-
conto/saldo per i lavori per cui è causa, sia i danni subiti dalla appellata pari ad €
39.072,88;
4) In via ancora più gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
di appello di cui al capo A) dell'atto di appello, dichiarare che il valore delle opere per
cui è causa è pari ad € 112.109,83 quale costo delle predette opere determinato dal
CTU Arch. nelle proprie note a chiarimento del 26/11/2021 applicando il tarif- Per_2
fario della Regione Campania delle opere pubbliche per l'anno 2009, quale anno di ese-
cuzione delle opere per cui è causa e per l'effetto determinare l'indennizzo pretesto
Contr dall'appellante decurtando sia le somme già versate dalla a titolo di acconto/saldo
per i lavori per cui è causa, sia i danni subiti dalla appellata pari ad € 39.072,88;
5) Ancora in via più subordinata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del
motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello e quindi della domanda di arricchi-
mento senza causa, dichiarare che l'indennizzo dovuto all'appellata è pari ad euro
67.898,30 (€ 151.951,52 valore delle opere dato dal CTU - € 84.053,22 acconto già
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versato dall'appellata) e conseguentemente decurtare da tale importo la somma di €
39.072,88 quale importo dovuto all'appellata a titolo di risarcimento danni;
6) Rigettare il secondo motivo di appello di cui al capo B) dell'atto di appello essendo le
richieste formulate nello stesso inammissibili, improponibili e comunque infondate e in
ogni caso rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante per le motivazioni am-
piamente esposte nel capo B) della presente comparsa;
7) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello di
cui al capo B) dell'atto di appello e della conseguente ammissione della prova testimo-
Parte niale richiesta dalla l'odierna appellata chiede di essere abilitata alla prova con-
traria a quella ex adverso articolata con gli stessi testi indicati dalla controparte nonché
con i propri.
8) Rigettare integralmente il motivo di appello di cui al capo C) dell'atto di appello per
essere lo stesso totalmente infondato in fatto ed in diritto;
9) A conferma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le eccezioni e le
domande formulate dal terzo chiamato in causa Ing. in quanto inammis- CP_3
sibili ed infondate in fatto ed in diritto;
10) In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure
parziale del proposto appello e delle domande formulate dalla società appellante, in
ragione di quanto dedotto nel presente atto e nel corso del giudizio di primo grado, con-
dannare l'ing. , nella qualità di progettista e direttore dei lavori per cui è CP_3
causa, a tenere indenne la società appellata da tutte le conseguenze di una eventuale
soccombenza;
11) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, condannare la alla restituzione, in favore Parte_1
dell'appellata, della somma di € 84.053,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
quale corrispettivo già versato alla società appellante in esecuzione del contratto di ap-
palto dichiarato nullo dalla sentenza di primo grado;
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12) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, condannare la società appellante, in persona del legale rapp.te
p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito dei lavori per Controparte_1
cui è causa, ovvero al pagamento della somma pari ad € 39.072,88, quali costi sostenuti
Contr Parte dalla per la demolizione delle opere abusive realizzate dalla per l'accerta-
mento in sanatoria, per le sanzioni amministrative, per le spese e competenze legali
Parte afferenti i vari procedimenti conseguenti agli abusi edilizi commessi dalla o comun-
que di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
13) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, dichiarare l'ing. , nella qualità di progettista e diret- CP_3
tore dei lavori per cui è causa, responsabile, in via esclusiva o in solido con la società
dei danni subiti dalla società appellata a seguito dei fatti per cui Parte_1
è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso, in via esclusiva o in solido con la
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla nella mi- Parte_1 Controparte_1
Contr sura pari ad € 39.072,88, corrispondenti ai costi sostenuti dalla per la demolizione
delle opere abusive, per l'accertamento in sanatoria, per le sanzioni amministrative con-
nesse al permesso a costruire in sanatoria, per le spese e competenze legali afferenti i
vari procedimenti giudiziari conseguenti agli abusi edilizi per cui è causa o comunque di
quella diversa somma che l'adita Corte d'Appello riterrà di giustizia;
14) In accoglimento del proposto appello incidentale ammettere le richieste istruttorie
formulate dall'odierna appellata nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.;
15) In accoglimento del proposto appello incidentale, condannare la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e l'ing. , ciascuno per quanto di
[...] CP_3
ragione o in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del primo
grado di giudizio, oltre alle spese afferenti le CTU espletate nel corso del giudizio;
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16) In accoglimento del proposto appello incidentale, ammettere le richieste istruttorie
formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata nel corso del giudizio
di primo grado;
17) Condannare in ogni caso la società in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. e l'ing. , in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al CP_3
pagamento delle spese e delle competenze afferenti il doppio grado di giudizio;”
4. eccepiva l'infondatezza nel merito dell'appello principale perché Controparte_2
la chiamata in causa del terzo effettuata dalla nel primo grado Parte_1
di giudizio era inammissibile, come già eccepito in primo grado. La chiamata in causa di un terzo da parte dell'opposta deve necessariamente trovare la sua ragion d'essere nelle difese svolte dall'opponente nell'atto di opposizione. Altrimenti la domanda contro il terzo è una domanda nuova, che nulla ha a che vedere con l'appalto intercorso tra la società e la società posto alla base del decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Pt_1
era estraneo al presunto credito vantato dalla società C.E.P. Co- Controparte_2
struzioni s.r.l. nei confronti della società e quanto allegato da e dall'ing. CP_1 Pt_1
in primo grado, circa il ruolo dello come reale committente dei lavori di CP_3 CP_2
ristrutturazione era smentito dalla documentazione in atti e comunque non dimostrato.
e l'ing. avevano allegato che lo era socio di maggioranza della Pt_1 CP_3 CP_2
onché convivente della legale rappresentante, aveva stipulato con la un CP_1 CP_1
contratto preliminare di vendita afferente l'immobile ed aveva quindi interesse a che i lavori fossero effettuati nella maniera la più possibile rispondente al futuro utilizzo dell'immobile, così causando le numerose violazioni rispetto al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Torre del Greco.
Parte
All'epoca della realizzazione da parte della delle opere risultate abusive, CP_2
non era socio di maggioranza della società l'amministratrice Controparte_1
era coniuge di che ricopriva contemporaneamente il CP_14 CP_3
ruolo di socio di maggioranza della (titolare di una quota pari al 45%), quello di CP_1
est. Sandro Figliozzi
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Contr progettista e direttore dei lavori in corso presso il capannone della e direttore tec-
nico della d i coniugi controllavano tutti i soggetti a diverso titolo inte- Parte_1
ressati dai lavori di ristrutturazione dell'immobile, come confermato dalle indagini esple-
tate nell'ambito del procedimento penale che portava alla pronuncia di una sentenza penale di condanna nei loro confronti perché colpevoli del reato di abuso edilizio.
In merito ad un muro allegato come frutto di iniziativa dello nel periodo estivo in CP_2
assenza del , il terzo chiamato rilevava come, nel corso dell'interrogatorio reso CP_3
nell'ambito del procedimento penale, riferisse che la realizzazione era CP_3
dipesa da una iniziativa errata degli operai. Il preliminare di vendita era stipulato tre anni dopo la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e quindi nessun vantaggio deri-
vava allo dai lavori posti in essere dalla società CP_2 Parte_1
Così concludeva: “ a) rigettare l'appello proposto dalla C.E.P. Co- Controparte_2
struzioni Srl avverso la sentenza n° 1833/2022 pronunciata dal Tribunale di Torre An-
nunziata confermando in toto le statuizioni ivi contenute in ordine al rigetto delle do-
mande di condanna formulata nei confronti dell'odierno appellato Dott. CP_2
;
[...]
b) dichiarare in ogni caso l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate dalla
società opposta e dal terzo chiamato in causa Ing. nei Parte_1 CP_3
confronti del Dott. e, per l'effetto, dichiarare non dovute dal Dott. Controparte_2
in favore della società le somme di cui alla Controparte_2 Parte_1
fattura n° 8 del 31/12/2009 e al decreto Ingiuntivo n° 1419/2015 e, in ogni caso, la sua
assoluta estraneità ai lavori per cui è causa e alle obbligazioni dalle stesse nascenti;
c) rigettare la domanda di condanna per indebito arricchimento formulata dalla società
appellate nei confronti del Dott. per essere Parte_1 Controparte_2
la stessa priva di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, nonché rigettare tutte le
domande formulate dall'ing. nei confronti dell'odierno appellato;
CP_3
est. Sandro Figliozzi
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d) per l'effetto, condannare la società appellante in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del primo
grado di giudizio, nonché di quelle afferenti il presente giudizio d'appello, con attribu-
zione allo scrivente procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
l'odierno appellato reitera nel presente giudizio d'appello le richieste istruttorie formulate
nel primo grado di giudizio e che di seguito si ritrascrivono integralmente, ovvero chiede:
A) deferirsi interrogatorio formale dell'ing. sulle seguenti circostanze di CP_3
fatto:
1) Vero è che dagli inizi del mese di maggio del 2007 e sino alla fine del mese di no-
vembre del 2007 l'ing. ha assunto e svolto l'incarico di Direttore dei Lavori CP_3
di ristrutturazione che hanno interessato l'immobile sito in Torre del Greco alla Via Gio-
vanni XXIII n. 10 per conto della società nonché di direttore Controparte_1
tecnico della società Parte_1
2) Vero è che nel periodo a far data dagli inizi del mese di maggio del 2007 e sino alla
fine del mese di novembre del 2007, l'ing. è stato presente nel cantiere di CP_3
Via Giovanni XXIII n. 10 in Torre del Greco e, unitamente alla sig.ra ha CP_14
diretto, sovrainteso e fornito indicazioni agli operai della irca l'esecu- Parte_1
zione delle opere presso il predetto cantiere, segnatamente: la demolizione di strutture
preesistenti tra cui pilastri, pareti e solai;
le opere di cui al processo verbale n. 257/07
del 27/07/2007 (sostituzione della struttura portante di copertura dei tre moduli del pre-
detto immobile costituita da lamierato di acciaio, con realizzazione della soletta cemen-
tizia armata); le opere di cui alla relazione del servizio antiabusivismo edilizio del co-
mune di Torre del Greco prot. n. 2232 del 28/09/2007 (realizzazione ex novo della
parete perimetrale lato mare con tavelle di laterizio in sostituzione di quella preesistente,
nonché la realizzazione lungo la predetta parete di armature metalliche ovvero di molle
e di monconi lunghe circa un metro); le opere di cui al processo verbale n. 343/07 del
est. Sandro Figliozzi
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26/10/2007 (pilastri di attesa, non gettati, posti all'interno della muratura del predetto
immobile presente al lato monte); le opere di cui al processo verbale n. 350/07 del
5/11/2007 (realizzazione di ulteriori di n. 16 pilastri già gettati ed ancora in casseformi
in legno con travi di fondazione;
lo spostamento della tomponatura di circa 25 centimetri
per l'intera lunghezza sia per i tre moduli del fabbricato e sia per il corpo in muratura;
3) Vero è che la parete perimetrale lato mare con tavelle di laterilizio in sostituzione di
quella preesistente del capannone sito in Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII n. 10,
ovvero il fuori sagoma, veniva realizzata per una errata iniziativa degli operari della
[...]
che inserivano la muratura tra i pilastri e non in aderenza come previsto Parte_1
nel progetto;
B) ammettersi prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto di cui all'interro-
gatorio formale deferito all'Ing. , circostanze che abbiansi di seguito per CP_3
integralmente ripetute e trascritte, con i seguenti testi:
1) , residente in [...]; Testimone_2
2) , residente in [...]; Controparte_10
3) residente in [...]; Controparte_11
4) , residente in [...]; CP_12
5) , residente in [...]; CP_13
6) , residente in [...]. Controparte_15
C) ammettersi prova testimoniale sulla seguente ulteriore circostanza di fatto:
“Vero e che il Dott. nel periodo che va dalla seconda settimana di Controparte_2
Agosto ai primi giorni di Settembre del 2007 si trovava unitamente alla propria famiglia
fuori da Torre del Greco per un periodo di vacanza”;
Su tale capo si indica a teste il sig. , residente in [...]
Cavallino n°61.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dall'appellante
nel presente giudizio d'appello, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova
est. Sandro Figliozzi
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contraria con gli stessi testi e sui medesimi capi indicati dalla controparte nonché con i
testi propri.”
5. eccepiva l'inammissibilità, inconferenza, infondatezza dell'appello inci- CP_3
dentale e delle difese di , l'introduzione di domande nuove che de- Controparte_16
terminano l'inammissibilità dell'appello incidentale, la formulazione di richieste con cau-
sali diverse rispetto a quelle di primo grado.
Contestava la sussistenza di un conflitto di interesse tra il progettista ed il direttore dei lavori precisando che le difformità al cantiere erano state realizzate a sua insaputa su direttiva di lossa . non aveva autorizzato, n.q. di direttore CP_2 CP_3
di lavori, alcuna esecuzione in difformità e lo , quale futuro proprietario a seguito CP_2
del perfezionamento di un contratto di compravendita, faceva modificare l'opera se-
condo le proprie necessità, dirigendo in prima persona i lavori quale titolare di fatto della società CP_1
Il procedimento penale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata si concludeva con l'as-
soluzione dell'ing . CP_3
Le difformità erano parziali e di lieve entità e comunque sanate con la conseguenza che il contratto di appalto non era nullo. Si trattava di incrementi limitati di superficie e di volume sanabili e sanate ai sensi dell'art. 22, 3 comma - lett. a), del TU. m. 380/2001,
come modificato dal D.Lgs. m. 301/2002, sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività. Le modifiche del volume modeste erano sanate dall'accertamento di conformità con eliminazione delle difformità secondarie con ripristino delle quantità di superfici, con esclusione dei profili di responsabilità in capo al progettista/direttore dei lavori.
Anche l'ing. chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado CP_3
e cioè di ordinare - ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – al l'acquisi- Controparte_17
zione nell'odierno giudizio della documentazione già richiesta con istanza del
08.11.2016, in particolare il rilascio della certificazione attestante la mansione, la est. Sandro Figliozzi
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posizione lavorativa, nonché il settore di appartenenza, ricoperto dall'ingegnere
[...]
per gli anni 2005/2007. CP_3
Contr Interrogatorio formale del legale rappresentante della prova per testi con CP_7
sulla modalità di esecuzione dei lavori.
[...]
Concludeva per sentir: 1) Estromettere dall'odierno giudizio il comparente per i fatti tutti
suesposti.
2) Rigettare l'appello incidentale per inammissibilità.
3) Rigettare l'appello incidentale spiegato nei confronti del comparente.
4) Ove mai ritenuto opportuno dall'Ill.Ma Corte adita, rimettere in istruttoria la controver-
sia e ammettere i mezzi istruttori non valutati dal Giudice di primo grado, così come
articolati in primo grado e riproposti dall'appellato con il presente atto.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado giudizio, oltre IVA, CPA e
spese generali forfettarie come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario.
6. All'udienza del 07 gennaio 2025 la Corte tratteneva la causa in decisione conce-
dendo i termini di rito per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. in sintesi, chiedeva con il gravame di valutare la fondatezza Parte_1
della domanda di ingiustificato arricchimento e di ammettere le istanze istruttorie origi-
nariamente proposte;
invece insisteva per la restituzione di quanto Controparte_1
corrisposto all'impresa in virtù del contratto nullo, per il conseguimento dei danni arre-
cati dall'impresa e dal D.L. e progettista, per la modifica del governo delle spese di lite e per l'ammissione delle istanze istruttorie in primo grado formulate.
8. La disamina del gravame non concerne la validità e/o efficacia, genetica e/o so-
pravvenuta, del contratto di appalto oggetto della causa. Il capo del dispositivo che ne dichiarava la nullità in primo grado è difatti divenuto definitivo non essendo stato impu-
gnato in appello. Per l'appellante principale la sentenza dovrebbe essere riformata per est. Sandro Figliozzi
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non essere stata esaminata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
per l'appello incidentale la riforma dovrebbe riguardare il capo inerente il rigetto della do-
manda di restituzione delle somme versate all'appaltatore pur essendo stata dichiarata la nullità del contratto. In ogni caso la citata nullità contrattuale non è più in discussione.
9. Il giudicato interno illustrato rende inammissibili per irrilevanza tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, indirizzate alla individuazione delle modalità di realizza-
zione della costruzione o del rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori. L'iter amministrativo concessorio risultava comunque ben documentato già a seguito delle indagini espletate dal CTU in primo grado.
10. La domanda di ingiustificato arricchimento è ammissibile pur essendo il conten-
zioso sorto con l'azione monitoria e la proposizione di un'azione contrattuale. La do-
manda ex art. 2041 c.c. era formulata dall'opposto con la comparsa di risposta e la giurisprudenza della S.C. a Sez.Un, con la sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727 ne sancisce l'ammissibilità purché il petitum della domanda alternativa a quella contrattuale risulti almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. Nella
fattispecie in esame l'interesse era coincidente e ciò costituisce il presupposto legitti-
mante la domanda ex art. 2041 c.c. nonostante la diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria.
11. In primo grado la domanda di ingiustificato arricchimento non era effettivamente stata esaminata dal giudice non essendo considerata nella motivazione e neppure del dispositivo;
neppure può ritenersi implicitamente rigettata.
La Corte se ne occupa quindi per la prima volta e la disamina avviene congiuntamente alla contrapposta domanda proposta dall'appellante incidentale al fine di vedersi resti-
tuita la somma corrisposta in precedenza all'appaltatore in esecuzione di un contratto nullo.
est. Sandro Figliozzi
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All'evidenza la pretesa dell'appellante principale e quella dell'appellante incidentale sono in antitesi logica sul medesimo oggetto, sicché vanno esaminate nel medesimo contesto.
Nel mentre la domanda di arricchimento – come già detto – non fu proprio esaminata dal giudice di primo grado, la pretesa della controparte fu rigettata, con motivazione,
tuttavia, non del tutto convincente, posto che il giudice si limitava ad affermare che il
CTU aveva diversamente quantificato l'ammontare per le opere “in termini di corrispet-
tivo dovuto” mentre la domanda formulata dalla parte non era “aperta” e quindi non ri-
sultava consentiva alternativa tra accoglimento e rigetto. La tesi non può condividersi.
La pretesa azionata dalla parte era, in realtà, del tutto svincolata dal “corrispettivo do-
vuto”, inerendo un'azione di ripetizione di indebito oggettivo a seguito dell'accolta de-
claratoria di nullità contrattuale.
Le reciproche contrapposte pretese, in sostanza, devono essere esaminate ex novo dalla Corte e la loro valutazione deve essere congiunta. L'eventuale fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento evidentemente escluderebbe la ripetibilità delle somme in precedenza versate. Al rigetto della pretesa dell'opposto, di contro, consegui-
rebbe la condanna dell'appaltatore alla restituzione di quanto percepito in virtù di un contratto nullo.
Come dalla Cassazione precisato nella parte motiva dell'ordi-
nanza n. 20884 del 22/08/2018, l'istituto dell'arricchimento ingiustificato è espressione del principio generale secondo cui l'ordinamento non consente spostamenti patrimoniali non sorretti da una giusta causa. Qualora ciò dovesse accadere, è dovuta o la ripeti-
zione di quando corrisposto (art. 2033 e ss c.c.), o il pagamento di un indennizzo (art. 2041 c.c.). Precisa altresì l'ordinanza n. 32696/2024 che in materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la est. Sandro Figliozzi
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possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la contropre-
stazione non sia a propria volta ripetibile, come nella fattispecie in esame, stante l'ec-
cezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio eco-
nomico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa.
Il giudice non può allora sottrarsi dal decidere se vi siano i presupposti per l'ingiustificato arricchimento. In presenza di una giusta causa che giustifichi il pregiudizio subito, sarà
parte committente a poter pretendere, in virtù della nullità negoziale, la restituzione dell'indebito corrisposto. La presenza di un arricchimento senza causa comporterà in-
vece anche l'automatico rigetto della pretesa restitutoria del committente e tale ipotesi è quella che la Corte ritiene fondata. La presenza di un arricchimento per il com-
mittente è certa, avendo questa parte acquisito il frutto delle lavora- Controparte_1
Parte zioni dell'appaltatore concordate in esecuzione di un progetto, riconducibile al committente per il tramite del progettista;
progetto già geneticamente viziato, per ine-
satta rappresentazione della realtà, come condivisibilmente sancito in primo grado a seguito delle risultanze della CTU.
Il progetto era viziato ab inizio per la non fedele ricostruzione dello stato dei luoghi e ciò
incideva sulla concessione rilasciata;
le opere da realizzarsi sarebbero state quindi ine-
vitabilmente abusive. La successiva sanatoria, concessa dal e riferita al ma- CP_17
nufatto realizzato, conferiva all'immobile, divenuto regolare dal punto di vista urbani-
stico, un valore commerciale concreto e fattuale al quale si contrapponeva una retribu-
zione solo parziale in favore dell'appaltatore.
La sanatoria, ad opera del committente, comunque rendeva privo di causa il suo arric-
chimento a fronte del depauperamento dell'impresa che, certamente, aveva dovuto est. Sandro Figliozzi
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sostenere del tutto inevitabilmente costi per maestranze, macchinari, materiali. Sussi-
steva un nesso causale evidente tra il depauperamento ed il corrispondente arricchi-
mento, in mancanza di qualsivoglia causa di giustificazione dell'arricchimento dell'uno con l'impoverimento dell'altro in conseguenza di un vincolo negoziale che, pur eviden-
temente viziato, comunque implicava una comune responsabilità.
E' quindi solo l'appaltatore a poter avanzare la pretesa di pagamento, nei termini con-
cessi dall'ingiustificato arricchimento, non il committente che conseguiva un manufatto comunque regolarizzato. I costi della regolarizzazione non incidevano sul rapporto tra impoverimento ed arricchimento, consistendo nel solo presupposto dell'arricchimento,
rientrante nella sfera interna ed autonoma dell'arricchito. Di detti costi ci si occuperà più
avanti, rientranti nella diversa disamina incentrata sui danni arrecati, che coinvolge an-
che . CP_3
L'arricchimento corrisponde all'acquisizione di un bene che, over realizzato da terzi,
avrebbe comportato, con applicazione del prezziario 2010, un esborso di €. 151.951,52,
come stimato dal CTU. La somma va comunque quantificata al momento in cui l'arric-
chimento si verificava, corrispondente all'epoca nella quale il committente avrebbe do-
vuto sopportare l'esborso ove si fosse rivolto ad altri, e quindi, accogliendo l'indicazione dell'appellante incidentale, il prezziario di riferimento è quello del 2009 con quantifica-
zione della diversa somma di €. 112.109,83, come indicato dal CTU nei chiarimenti resi il 29.11.21 a pag.
6. La somma era dal CTU elaborata considerando tutte le caratteristi-
che delle lavorazioni sull'immobile sanato, ivi compresi eventuali vizi.
Il depauperamento dell'appaltatore corrispondente non è pari all'arricchimento del com-
mittente dovendosi defalcare l'utile di impresa, quantificato nel 10%, non riconoscibile all'appaltatore in caso di azione ex art. 2041 c.c., come statuito dalla S.C. anche con l'ordinanza n. 20884 del 22/08/2018. Il depauperamento ammonta allora ad €.
est. Sandro Figliozzi
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100.898,85 (112.109,82- 10%) da cui detrarre la somma di €. 84.053,22 pacificamente già incassata prima del giudizio ed imputata dall'appaltatore in conto del maggior im-
porto riportato nella fattura allegata in sede monitoria. La fattura conteggiava l'iva al
10% e quindi l'importo versato, €. 84.053,22, deve intendersi pari ad €. 76.412,00 oltre iva. La differenza tra €. 100.898,85 ed €. 76.412,00, cioè €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, è pari al depauperamento dell'appaltatore.
Parte quindi maturava un credito di €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, nei confronti di
, Controparte_1
Per quanto esposto in premessa, l'accoglimento di questa domanda di arricchimento,
esclude possa accogliersi l'opposto domanda dell'altra parte.
12. Il secondo e terzo motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiun-
tamente e comunque incidono sulla somma indicata nel punto che precede.
In merito alla errata progettazione ed alla responsabilità per le opere abusive, le do-
mande rivolte nei riguardi dell'impresa esecutrice e dell'ing. sono parzial- CP_3
mente fondate.
La Corte condivide l'assunto dell'appellante incidentale secondo il quale la declaratoria di nullità del contratto non poteva implicare automaticamente, come ritenuto in sen-
tenza, il venir meno della responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e ciò
perché detta responsabilità sussisteva prescindendo dalla nullità contrattuale che, anzi,
trovava la sua genesi proprio nell'opera del professionista che aveva progettato le stesse.
Va sul punto anteposto come a nulla rilevasse che le opere difformi nell'esecuzione fossero riconducibili allo - terzo rispetto al contratto di appalto, non titolare di titolo CP_2
alcuno sul bene edificando - le cui pretese (giustificate o meno che fossero) non pote-
vano sortire l'effetto di indurre il committente alla realizzazione di opere abusive.
est. Sandro Figliozzi
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Le sue eventuali pretese erano in sintesi tamquam non esset, mentre il progettista era responsabile sia per il progetto non conforme allo stato dei luoghi ed anche per la rea-
lizzazione di opere non conformi neppure al progetto.
La responsabilità era certamente anche della esecutrice, tenuta a controllare la confor-
mità del progetto da realizzare e comunque a non discostarsi da quanto assentito nella realizzazione concreta dell'opera.
Il d.l. era anche responsabile per non aver fatto rimuovere le opere realizzate in even-
tuale autonomia da parte dell'impresa o manifestato formale dissenso per lavorazioni per le quali non aveva concesso preventivo assenso.
I danni di certo non possono consistere nell'aver fatto realizzare un immobile comunque regolarizzato e neppure nei costi da sopportare con l'appaltatore in virtù dell'ingiustifi-
cato arricchimento.
I danni sono quelli sopportati per la regolarizzazione del manufatto e cioè per la steriliz-
zazione delle difformità imputabili ai suddetti.
Il progettista e direttore dei lavori è obbligato a far eseguire un'opera conforme a legge e l'appaltatore deve verificare la conformità del progetto e comunque non eseguire opere in difformità a quanto assentito.
Il committente allegava e dimostrava in primo grado, tramite produzione documentale,
di aver affrontato le seguenti spese, imputabili alle opere necessarie per sanare l'opera e quindi a neutralizzare gli effetti delle suddette condotte colpose del professionista e dell'impresa: €. 2.267,31 per esborsi in favore del professionista incaricato della demo-
lizione; €. 10.450,00 per la ditta che li realizzava;
€. 613,22 per il trasporto a discarica;
€. 10.622,34 per sanzione amministrativa comminata al committente per un totale di €.
23.952,87.
La Corte non concede rilevanza alla fattura “pro forma” del legale che asseritamente est. Sandro Figliozzi
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assisteva la committente e che chiedeva di essere pagato per prestazioni non definite,
indicate in “competenze per attività giudiziale e stragiudiziale”, in assenza di un docu-
mento fiscalmente valido ed in mancanza di riscontro di effettivi pagamenti.
Rigetta anche la domanda di risarcimento danni da mancato guadagno per la sua as-
soluta genericità ed indeterminatezza.
Parte Contr 13. In conclusione, deve ricevere da €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, per i lavori eseguiti ma deve, in solido con , €. 23.952,87 alla committente per CP_3
i danni arrecati.
14. Nessuna responsabilità può essere ascritta a . CP_2
15. In merito al governo delle spese di lite, la Corte ritiene che, in considerazione
Parte Contr della reciproca soccombenza, debbano essere compensate le spese tra e
Contr Parte
deve rifondere le spese a e quelle di per l'appello, CP_3 CP_2
non avendo quest'ultimo proposto impugnazione alla sentenza di primo grado che le compensava. Le spese della CTU espletata in primo grado devono essere poste a
Contr Parte carico di e in parti eguali. La quantificazione delle spese av- CP_3
viene con riferimento allo scaglione sino ad €. 26.000,00 e con liquidazione di un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1833/2022, pubblicata il 21/07/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in par-
ziale accoglimento di entrambi gli appelli e parziale riforma dell'impugnata sentenza,
limitatamente ai capi b),c),d):
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 24.486,85 oltre iva se dovuta oltre interessi al tasso legale dalla do-
manda;
est. Sandro Figliozzi
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2) Condanna in solido con al pagamento, in Parte_1 CP_3
favore di della somma di €. 23.952,87 oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dalla domanda;
3) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra Controparte_1
e Parte_1
4) Condanna al pagamento, in favore di delle CP_3 Controparte_1
spese di lite che liquida, per il primo grado, in €. 3.000,00 per competenze oltre €. 125,00
per esborsi inerenti il C.U. per la quota di domanda coinvolgente lo , oltre spese CP_2
generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in €. 3.000,00 per competenze oltre
€. 184,00 per esborsi inerenti il C.U. per la quota di domanda coinvolgente lo , oltre CP_2
spese generali, iva e cpa come per legge.
5) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del grado che liquida in €. 3.000,00 per competenze oltre spese ge-
nerali, iva e cpa come per legge che distrae in favore dell'avv. Roberto Ciaravolo, di-
chiaratosi antistatario.
6) Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado, come già ivi liquidate, a carico di , e in CP_3 Controparte_1 Parte_1
parti eguali.
Così deciso il 31.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr. Eugenio Forgillo
est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1833/2022, pubblicata il 21/07/2022,
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, iscritto al n.1047/2023 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 07.01.2025 e pen-
dente
TRA
P.Iva in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione Parte_2
in appello, dall'avv. Antonio Renzullo c.f. ,PEC: C.F._1 [...]
Email_1
-APPELLANTE-
[...
in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA – C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di PO Nona Sezione Civile
dall'avv. Virginia Palomba (C.F. , pec: C.F._2 Email_2 Email_3
[...]
-APPELLANTE INCIDENTALE –
E
, C.F. , rappresentata e difesa, per procura Controparte_2 C.F._3
in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Roberto Ciaravolo (C.F.
), pec: C.F._4 Email_4
-APPELLATO-
E
, C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in calce CP_3 C.F._5
all'atto di costituzione in appello - dall'avv. Raffaele Renzullo (C.F.
), pec: C.F._6 Email_5
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata in via telematica il 21.2.23 ap- Parte_1
pellava la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1419/2015 del 21/09/2015 RG n.
4371/2015 che ingiungeva a i pagare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di €.82.000,00, oltre interessi e spese. Il pagamento richiesto era riferito alla fattura n.5678/2017 per il saldo dei lavori edili realizzati dalla ricorrente in virtù del con-
tratto di appalto per i lavori edili nel cantiere di via Giovanni Ventitreesimo 8/10 di Torre
del Greco. I lavori erano stati sottoposti a sequestro perché non conformi agli strumenti urbanistici in vigore salvo successivamente essere dissequestrati all'esito del procedi-
mento amministrativo di regolarizzazione.
2. promuoveva il giudizio di opposizione per far dichiarare Controparte_1
la nullità dell'appalto intercorso tra le parti in causa per illeceità dell'oggetto e per la irregolarità urbanistica delle opere. Proponeva domanda riconvenzionale per la restitu-
zione della somma di € 84.053,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la est. Sandro Figliozzi
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dichiarazione della risoluzione dell'appalto per grave inadempimento della società op-
posta con dichiarazione di nulla dovere alla società opposta.
Contr chiedeva ed otteneva di chiamare in causa , progettista dell'opera e CP_3
direttore dei lavori al fine di accertare la sua responsabilità in merito ai danni subiti dalla società committente per la errata progettazione ed esecuzione dei lavori per cui è causa.
3. si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo di chia- Parte_1
mare in causa , qualificato come imprenditore di fatto che operava Controparte_2
con la società opponente e spiegando domanda subordinata, in caso di accoglimento
Contr della riconvenzionale, per la condanna di e/o , in solido o Controparte_2
individualmente, al pagamento della somma ingiunta o comunque di quella emergente dal giudizio, da determinarsi anche in via equitativa, per essersi verificato, senza giusta causa, un arricchimento in favore di e/o dell'imprenditore di fatto con corre- CP_1
lativo impoverimento del patrimonio della società ovvero per indebito arric- Parte_1
chimento provocato ai danni della comparente.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU tecnica, precisate le con-
clusioni il giudice così decideva:
“a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando nullo il con-
tratto di appalto oggetto di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/15;
b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
c) rigetta le domande delle altre parti;
d) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite ponendo le spese di
entrambe le C.T.U. a carico della di in solido tra loro.” Parte_1 CP_3
La motivazione illustrava l'ìter logico giuridico della decisione, assunta perché il con-
tratto di appalto aveva ad oggetto un'opera abusiva e quindi era nullo per illeceità
dell'oggetto e la nullità persisteva nonostante il sopravvenuto condono edilizio in quanto la nullità, una volta dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre effetti.
In merito alla riconvenzionale proposta per ottenere la restituzione di €. 84.053,22, il est. Sandro Figliozzi
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giudice, in virtù delle risultanze della CTU affermava, poco comprensibilmente, che il
“corrispettivo dovuto per le opere è stato determinato dai CTU e la domanda è formulata in maniera tale da non permettere una condanna ad una somma maggiore o minore di quanto richiesto”.
2. Proponeva appello roponendo all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi:
A) SS in merito alla domanda subordinata dell'opposta riferita Parte_3
all'arricchimento senza giusta causa dell'opponente, con violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc. Il giudice neppure menzionava la domanda,
proposta in via subordinata in primo grado e reiterata in appello, fondata sul vantaggio
Contr Parte conseguito da a seguito dell'attività svolta dalla L'arricchimento era indicato ad un importo pari al residuo ancora dovuto, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'appaltatore, per realizzare l'opera, subiva un impoverimento per impiego di capitali,
forza lavoro, macchinari.
Il giudice, nella motivazione dell'impugnata sentenza, a pag. 19 dichiarava che il costo delle opere effettivamente eseguite, tenuto conto degli eventuali vizi accertati e della demolizione intervenuta di alcune di esse, ammontava ad € 151.951,52 in conformità di quanto accertato dal CTU che, alle pagine 34-35, descriveva quanto realizzato preci-
sando che l'importo a misura di tutte le opere ammontava a €.262.478,36, ridotto ad €
151.951,52 per i vizi accertati e la demolizione intervenuta di alcune di esse. L'importo,
che corrispondeva all'arricchimento, era superiore all'ammontare della fattura oggetto della domanda proposta nel procedimento monitorio, € 82.000,00, che rappresentava l'indebito arricchimento anche considerando che quando il cantiere veniva sequestrato
Parte erano ivi presenti il materiale e le attrezzature della non restituiti.
B) ISTANZE ISTRUTTORIE – SS ED RR VALUTAZIONE.
Il giudice non motivava la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, costituiti:
est. Sandro Figliozzi
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- dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di Torre del Greco dei documenti afferenti la pratica urbanistica relativa al cantiere e le contestazioni inerenti le opere;
- dagli interrogatori formali del legale rappresentante della , di Controparte_1 [...]
, di;
CP_2 CP_3
- dalla prova per testi sulle modalità di esecuzione delle opere con il teste architetto
, sull'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi Testimone_1
con l'amministratore p.t. della sulla direzione dei lavori con Controparte_4 CP_5
, , , , .
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
C) SS ED RR VALUTAZIONE anche nella liquidazione delle spese di lite,
compensate ponendo quelle di CTU anche a carico della La fonda- Parte_1
tezza della domanda subordinata, riproposta in appello, implica che anche le spese di
CTU dovranno essere imputate interamente alla parte soccombente
Così concludeva l'appellante:” - Piaccia alla Corte d'Appello di PO DI …. acco-
gliere l'appello per tutti i motivi suindicati in appello che si intendono integralmente per
ripetuti e trascritti.
- Per l'effetto, ammettersi i mezzi istruttori non valutati dal Giudice di primo grado per il
suddetto giudizio avente R.G. 6576/2015 (Tribunale di Torre Annunziata), così come
articolati in atti e riproposti integralmente dall'appellante con il presente atto di appello.
- Per l'effetto, accogliere la domanda subordinata di cui alle conclusioni della comparsa
di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in giudizio di 1°
grado in data 14/3/2016, che di seguito testualmente si ritrascrive e si ripropone chie-
dendone la pronuncia e contestualmente riformarsi la sentenza impugnata per tutti i
motivi suindicati in appello che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti:
10) In via del tutto subordinata per assurdo in caso di accoglimento della domanda
Contr dell'opponente, condannare l in pers. del legale rapp.te p.t. e/o il sig. in solido CP_2
o individualmente al pagamento delle somme di cui alla fattura n. 8 del 31/12/2009 o
comunque quella emergente dal giudizio e comunque anche in via equitativa per essersi
est. Sandro Figliozzi
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verificato, senza giusta causa, un arricchimento a favore della /o dell'impren- CP_1
ditore di fatto con correlativo impoverimento del patrimonio della società ovvero Pt_1
per indebito arricchimento provocato ai danni della comparente, per i fatti tutti suesposti.
- Per l'effetto riformarsi la Sentenza n. 1833/2022 pubblicata il 21/07/2022 RG n.
6576/2015 Repert. n. 2771/2022 del 04/08/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annun-
ziata, accogliendo integralmente il presente appello per tutti i motivi suesposti che si
intendono integralmente ripetuti e trascritti.
- Con vittoria di spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, al sottoscritto pro-
curatore antistatario.”
3. si costituiva nel gravame eccependo come Controparte_1 Parte_1
avesse prestato acquiescenza alla sentenza nelle parti:
- in cui sanciva la nullità del contratto per illeceità dell'oggetto e conseguentemente re-
vocava il decreto ingiuntivo n. 1419/15,
- dichiarava l'illeceità di ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto di appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna,
Parte
- dichiarava che le opere realizzate dalla presentano dei vizi strutturali.
In merito al primo motivo di gravame eccepiva come il giudice si fosse pronunciato an-
che sulla domanda di indebito arricchimento a pag. 26, affermando di rigettare le do-
mande proposte dalle altre parti.
La domanda era inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondata, perché le do-
mande di adempimento e di ingiustificato arricchimento sono strutturalmente diverse,
non intercambiabili né autonomamente proponibili nel giudizio di cognizione promosso con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
La proponibilità della domanda di arricchimento senza causa è riconosciuta soltanto in conseguenza della natura e delle questioni difensive introdotte dalla parte opponente con l'atto introduttivo del relativo giudizio, contrariamente a quanto avvenuto nella est. Sandro Figliozzi
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fattispecie in esame. Nel merito la domanda era infondata in quanto sfornita di supporto probatorio perché non si comprendeva quali fossero le opere eseguite dalla CEP in
Contr favore della e per le quali viene richiesto il pagamento dell'indennizzo, espressa-
mente contestate dall'opponente e neppure allegate.
L'elenco contenuto nella CTU del primo grado era privo di riscontro e la consulenza non poteva essere esplorativa. ATM disconosceva la debenza del saldo riportato dalla fat-
tura azionata in sede monitoria, l'arricchimento era dedotto in modo assolutamente ge-
nerico e non esisteva perché le opere abusive realizzate erano state demolite. L'impo-
verimento non era munito di allegazione e documentazione dei costi effettivamente affrontati per eseguire l'appalto, non evincibile dalla CTU perché il consulente utilizzava il tariffario della Regione Campania comprensivo anche dei compensi per spese gene-
rali e dell'utile.
Le opere richiamate nella relazione del CTU erano inutilizzabili perché presentavano dei rilevanti vizi strutturali come risultava dalla consulenza dell'ing. strutturista Per_1
alla quale il primo giudice aderiva alle pagine 20 e 21 della sentenza, non impugnate.
Anche la quantificazione della pretesa, pari ad €. 82.000,00, era errata perché non con-
siderava che la committente aveva già corrisposto € 84.053,22, i lavori erano quantificati in € 151.951,52 dal CTU e quindi il residuo ammontava ad € 67.898,30, da cui detrarre i danni oggetto dell'appello incidentale pari ad € 39.072,88, con un residuo di €.
25.825,42, dal quale detrarre il costo di € 15.120,00 a sostenersi per le spese e com-
petenze legali per i procedimenti giurisdizionali volti ad ottenere il dissequestro prima temporaneo e poi definitivo dell'immobile, € 10.450,00 per le demolizioni delle opere abusive e di quelle non realizzate a regola d'arte individuate anche dal CTU, € 613,23
per lo scarico dei rifiuti derivanti dalla demolizione, € 10.622,34 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria connessa al rilascio del permesso a costruire in sa-
natoria n. 109/2012, € 2.267,31 per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza del cantiere nel corso dei lavori di demolizione. La quantificazione operata dal est. Sandro Figliozzi
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CTU era oltretutto errata come illustrato dal CTP dell'opponente, tanto da dover quanti-
Parte ficare il valore complessivo delle opere presuntivamente realizzate dalla in €
88.184,99 da cui detrarre € 84.053,22 già versate con un residuo di € 4.131,77, molto inferiore ai danni arrecati e pari ad € 39.072,88.
Il tariffario della Regione Campania da utilizzarsi era quello dell'anno 2009, corrispon-
dente all'epoca dell'esecuzione dei lavori per cui è causa e non quello del 2020 adottato dal CTU che, nei chiarimenti redatti, precisava che mutando il tariffario di riferimento l'importo diveniva € 112.109,83, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all'ap-
pellante a titolo di arricchimento senza causa.
Eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del secondo motivo di ap-
pello avente ad oggetto il diniego delle istanze istruttorie proposte in primo grado, per-
ché l'opposta, nei propri atti difensivi successivi alla pronuncia dell'ordinanza del giu-
dice, nelle note di trattazione del 22/09/2020 e del 14/01/2021 non reiterava l'istanza istruttoria e ciò non avveniva neppure all'udienza successiva al deposito della CTU e a quella di precisazione delle conclusioni. Dette istanze erano quindi state abbandonate e l'appellato comunque ne illustrava anche l'inammissibilità.
In subordine, in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla CEP,
l'odierna appellata chiedeva di essere abilitata alla prova contraria a quella ex adverso articolata con gli stessi testi indicati dalla controparte nonché con i propri, insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.
depositate nel corso del giudizio di primo grado.
In merito al terzo motivo di appello osservava che il suo rigetto discendeva dall'infonda-
tezza di quelli precedenti proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
a) Erroneo mancato accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere la restituzione in favore dell'appellata della somma di euro 84.053,22, versata alla società appellante in virtù del contratto di appalto dichiarato nullo con statuizione non oggetto di avverso est. Sandro Figliozzi
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gravame. Il giudice non considerava che dalla pronuncia di nullità derivava l'indebita dazione dell'importo versato, da restituirsi.
b) Omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dalla società appellata, rappresentati dai costi di demolizione delle opere difformi e non auto-
rizzate, l'eliminazione dei vizi delle opere non realizzate a regola d'arte e i danni costituiti dalle sanzioni e dalle oblazioni che la società appellata sosteneva per l'accertamento in sanatoria, pari ad € 39.072,88. ra negligente nel non rilevare gli errori Parte_1
progettuali così violando l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle conces-
sioni/permessi di costruire, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985
(ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
c) Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di responsabilità e della conse-
guente domanda di condanna dell'ing. , nella qualità di progettista e diret- CP_3
tore dei lavori. Errava il Giudice ove motivava sul punto affermando non doversi pronun-
ciare a seguito della dichiarazione di nullità del contratto di appalto, e ciò in quanto l'in-
validità del contratto non escludeva la responsabilità dell'ing. quale progettista CP_3
e direttore dei lavori ed il diritto al risarcimento dei danni da parte dell'appellata. L'ing.
era anche il direttore tecnico della corresponsabile CP_3 Parte_1
delle conseguenze dei lavori e quindi rivestiva ruoli espressioni di interessi diversi e tra loro contrapposti. Il progetto forniva una rappresentazione non corretta della realtà
all'origine dell'annullamento del permesso a costruire, quale direttore dei lavori consen-
tiva l'esecuzione di un progetto errato ed opere difformi rispetto alle licenze edilizie e al permesso a costruire poi annullato. L'ing. è quindi tenuto al risarcimento dei CP_3
danni e a manlevare la società appellata da tutte le eventuali conseguenze derivanti da una eventuale sua soccombenza.
d) Erronea compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio di primo grado nonostante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale comunque CEP
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e dovranno essere condannati al pagamento delle spese re- Parte_1 CP_3
lative al doppio grado del giudizio.
e) Omessa pronuncia in merito alle altre richieste istruttorie formulate dalla società
appellata nelle proprie memorie e art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado,
sulle quali il giudice non si pronunciava nonostante la costante reiterazione della richie-
sta di ammissione dei mezzi istruttori. Insisteva quindi di: a) Acquisire al presente giudi-
zio del fascicolo relativo al procedimento penale instaurato presso il Tribunale Penale
di Torre Annunziata chiedendo al Giudice di avvalersi delle risultanze istruttorie del suin-
dicato procedimento penale;
b) Acquisire presso il Comune di Torre del Greco della copia conforme della documen-
tazione di cui alla pratica edilizia n. 227/06;
c) Acquisire presso il Comune di Torre del Greco della copia conforme della documen-
tazione afferente l'istanza del 7/6/2007 prot. n. 38593 di variante in corso d'opera alla pratica edilizia n. 121/06 presentata dalla;
CP_1
d) Disporre interrogatorio formale dell'ing. sulle modalità di esecuzione CP_3
dei lavori;
e) Ammettere prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto di cui all'interroga-
torio formale con i testi: 1) , residente in [...]del Greco alla Testimone_2
Via Giovanni XXIII n. 6; 2) , residente in [...]
Giovanni XXIII n. 6; 3) residente in [...]
vanni XXIII n. 6; 4) , residente in [...]
XXIII n. 12; 5) , residente in [...]
12.
A.M.T. concludeva quindi per sentir: 1) Rigettare il proposto appello, essendo inammis-
sibile ed improponibile la domanda di arricchimento senza causa e per l'effetto confer-
mare la sentenza di primo grado sul punto;
est. Sandro Figliozzi
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2) Rigettare il primo motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello per la sua
evidente infondatezza in fatto ed in diritto, ovvero per essere infondata la domanda di
arricchimento senza causa formulata dall'appellante sia perché non provata, sia perché
le opere per cui è causa non rappresentano una utilitas per l'appellata visto che le stesse
sono affette da vizi strutturale così come precisato dal CTU Ing. e per l'effetto Per_1
confermare su tale punto la sentenza impugnata;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale, del
motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello e dunque della domanda di arric-
chimento senza causa proposta dall'appellante, dichiarare che il valore delle opere per
cui è causa è pari ad € 88.184,99 come da prospetto di calcolo allegato alle note/osser-
vazioni del proprio CTP Arch. e conseguentemente determinare l'indennizzo Tes_1
Contr pretesto dall'appellante decurtando sia le somme già versate dalla a titolo di ac-
conto/saldo per i lavori per cui è causa, sia i danni subiti dalla appellata pari ad €
39.072,88;
4) In via ancora più gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo
di appello di cui al capo A) dell'atto di appello, dichiarare che il valore delle opere per
cui è causa è pari ad € 112.109,83 quale costo delle predette opere determinato dal
CTU Arch. nelle proprie note a chiarimento del 26/11/2021 applicando il tarif- Per_2
fario della Regione Campania delle opere pubbliche per l'anno 2009, quale anno di ese-
cuzione delle opere per cui è causa e per l'effetto determinare l'indennizzo pretesto
Contr dall'appellante decurtando sia le somme già versate dalla a titolo di acconto/saldo
per i lavori per cui è causa, sia i danni subiti dalla appellata pari ad € 39.072,88;
5) Ancora in via più subordinata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del
motivo di appello di cui al capo A) dell'atto di appello e quindi della domanda di arricchi-
mento senza causa, dichiarare che l'indennizzo dovuto all'appellata è pari ad euro
67.898,30 (€ 151.951,52 valore delle opere dato dal CTU - € 84.053,22 acconto già
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versato dall'appellata) e conseguentemente decurtare da tale importo la somma di €
39.072,88 quale importo dovuto all'appellata a titolo di risarcimento danni;
6) Rigettare il secondo motivo di appello di cui al capo B) dell'atto di appello essendo le
richieste formulate nello stesso inammissibili, improponibili e comunque infondate e in
ogni caso rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante per le motivazioni am-
piamente esposte nel capo B) della presente comparsa;
7) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello di
cui al capo B) dell'atto di appello e della conseguente ammissione della prova testimo-
Parte niale richiesta dalla l'odierna appellata chiede di essere abilitata alla prova con-
traria a quella ex adverso articolata con gli stessi testi indicati dalla controparte nonché
con i propri.
8) Rigettare integralmente il motivo di appello di cui al capo C) dell'atto di appello per
essere lo stesso totalmente infondato in fatto ed in diritto;
9) A conferma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le eccezioni e le
domande formulate dal terzo chiamato in causa Ing. in quanto inammis- CP_3
sibili ed infondate in fatto ed in diritto;
10) In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure
parziale del proposto appello e delle domande formulate dalla società appellante, in
ragione di quanto dedotto nel presente atto e nel corso del giudizio di primo grado, con-
dannare l'ing. , nella qualità di progettista e direttore dei lavori per cui è CP_3
causa, a tenere indenne la società appellata da tutte le conseguenze di una eventuale
soccombenza;
11) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, condannare la alla restituzione, in favore Parte_1
dell'appellata, della somma di € 84.053,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
quale corrispettivo già versato alla società appellante in esecuzione del contratto di ap-
palto dichiarato nullo dalla sentenza di primo grado;
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12) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, condannare la società appellante, in persona del legale rapp.te
p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito dei lavori per Controparte_1
cui è causa, ovvero al pagamento della somma pari ad € 39.072,88, quali costi sostenuti
Contr Parte dalla per la demolizione delle opere abusive realizzate dalla per l'accerta-
mento in sanatoria, per le sanzioni amministrative, per le spese e competenze legali
Parte afferenti i vari procedimenti conseguenti agli abusi edilizi commessi dalla o comun-
que di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
13) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, dichiarare l'ing. , nella qualità di progettista e diret- CP_3
tore dei lavori per cui è causa, responsabile, in via esclusiva o in solido con la società
dei danni subiti dalla società appellata a seguito dei fatti per cui Parte_1
è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso, in via esclusiva o in solido con la
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla nella mi- Parte_1 Controparte_1
Contr sura pari ad € 39.072,88, corrispondenti ai costi sostenuti dalla per la demolizione
delle opere abusive, per l'accertamento in sanatoria, per le sanzioni amministrative con-
nesse al permesso a costruire in sanatoria, per le spese e competenze legali afferenti i
vari procedimenti giudiziari conseguenti agli abusi edilizi per cui è causa o comunque di
quella diversa somma che l'adita Corte d'Appello riterrà di giustizia;
14) In accoglimento del proposto appello incidentale ammettere le richieste istruttorie
formulate dall'odierna appellata nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.;
15) In accoglimento del proposto appello incidentale, condannare la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e l'ing. , ciascuno per quanto di
[...] CP_3
ragione o in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del primo
grado di giudizio, oltre alle spese afferenti le CTU espletate nel corso del giudizio;
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16) In accoglimento del proposto appello incidentale, ammettere le richieste istruttorie
formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata nel corso del giudizio
di primo grado;
17) Condannare in ogni caso la società in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. e l'ing. , in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al CP_3
pagamento delle spese e delle competenze afferenti il doppio grado di giudizio;”
4. eccepiva l'infondatezza nel merito dell'appello principale perché Controparte_2
la chiamata in causa del terzo effettuata dalla nel primo grado Parte_1
di giudizio era inammissibile, come già eccepito in primo grado. La chiamata in causa di un terzo da parte dell'opposta deve necessariamente trovare la sua ragion d'essere nelle difese svolte dall'opponente nell'atto di opposizione. Altrimenti la domanda contro il terzo è una domanda nuova, che nulla ha a che vedere con l'appalto intercorso tra la società e la società posto alla base del decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Pt_1
era estraneo al presunto credito vantato dalla società C.E.P. Co- Controparte_2
struzioni s.r.l. nei confronti della società e quanto allegato da e dall'ing. CP_1 Pt_1
in primo grado, circa il ruolo dello come reale committente dei lavori di CP_3 CP_2
ristrutturazione era smentito dalla documentazione in atti e comunque non dimostrato.
e l'ing. avevano allegato che lo era socio di maggioranza della Pt_1 CP_3 CP_2
onché convivente della legale rappresentante, aveva stipulato con la un CP_1 CP_1
contratto preliminare di vendita afferente l'immobile ed aveva quindi interesse a che i lavori fossero effettuati nella maniera la più possibile rispondente al futuro utilizzo dell'immobile, così causando le numerose violazioni rispetto al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Torre del Greco.
Parte
All'epoca della realizzazione da parte della delle opere risultate abusive, CP_2
non era socio di maggioranza della società l'amministratrice Controparte_1
era coniuge di che ricopriva contemporaneamente il CP_14 CP_3
ruolo di socio di maggioranza della (titolare di una quota pari al 45%), quello di CP_1
est. Sandro Figliozzi
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Contr progettista e direttore dei lavori in corso presso il capannone della e direttore tec-
nico della d i coniugi controllavano tutti i soggetti a diverso titolo inte- Parte_1
ressati dai lavori di ristrutturazione dell'immobile, come confermato dalle indagini esple-
tate nell'ambito del procedimento penale che portava alla pronuncia di una sentenza penale di condanna nei loro confronti perché colpevoli del reato di abuso edilizio.
In merito ad un muro allegato come frutto di iniziativa dello nel periodo estivo in CP_2
assenza del , il terzo chiamato rilevava come, nel corso dell'interrogatorio reso CP_3
nell'ambito del procedimento penale, riferisse che la realizzazione era CP_3
dipesa da una iniziativa errata degli operai. Il preliminare di vendita era stipulato tre anni dopo la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e quindi nessun vantaggio deri-
vava allo dai lavori posti in essere dalla società CP_2 Parte_1
Così concludeva: “ a) rigettare l'appello proposto dalla C.E.P. Co- Controparte_2
struzioni Srl avverso la sentenza n° 1833/2022 pronunciata dal Tribunale di Torre An-
nunziata confermando in toto le statuizioni ivi contenute in ordine al rigetto delle do-
mande di condanna formulata nei confronti dell'odierno appellato Dott. CP_2
;
[...]
b) dichiarare in ogni caso l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate dalla
società opposta e dal terzo chiamato in causa Ing. nei Parte_1 CP_3
confronti del Dott. e, per l'effetto, dichiarare non dovute dal Dott. Controparte_2
in favore della società le somme di cui alla Controparte_2 Parte_1
fattura n° 8 del 31/12/2009 e al decreto Ingiuntivo n° 1419/2015 e, in ogni caso, la sua
assoluta estraneità ai lavori per cui è causa e alle obbligazioni dalle stesse nascenti;
c) rigettare la domanda di condanna per indebito arricchimento formulata dalla società
appellate nei confronti del Dott. per essere Parte_1 Controparte_2
la stessa priva di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, nonché rigettare tutte le
domande formulate dall'ing. nei confronti dell'odierno appellato;
CP_3
est. Sandro Figliozzi
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d) per l'effetto, condannare la società appellante in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del primo
grado di giudizio, nonché di quelle afferenti il presente giudizio d'appello, con attribu-
zione allo scrivente procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
l'odierno appellato reitera nel presente giudizio d'appello le richieste istruttorie formulate
nel primo grado di giudizio e che di seguito si ritrascrivono integralmente, ovvero chiede:
A) deferirsi interrogatorio formale dell'ing. sulle seguenti circostanze di CP_3
fatto:
1) Vero è che dagli inizi del mese di maggio del 2007 e sino alla fine del mese di no-
vembre del 2007 l'ing. ha assunto e svolto l'incarico di Direttore dei Lavori CP_3
di ristrutturazione che hanno interessato l'immobile sito in Torre del Greco alla Via Gio-
vanni XXIII n. 10 per conto della società nonché di direttore Controparte_1
tecnico della società Parte_1
2) Vero è che nel periodo a far data dagli inizi del mese di maggio del 2007 e sino alla
fine del mese di novembre del 2007, l'ing. è stato presente nel cantiere di CP_3
Via Giovanni XXIII n. 10 in Torre del Greco e, unitamente alla sig.ra ha CP_14
diretto, sovrainteso e fornito indicazioni agli operai della irca l'esecu- Parte_1
zione delle opere presso il predetto cantiere, segnatamente: la demolizione di strutture
preesistenti tra cui pilastri, pareti e solai;
le opere di cui al processo verbale n. 257/07
del 27/07/2007 (sostituzione della struttura portante di copertura dei tre moduli del pre-
detto immobile costituita da lamierato di acciaio, con realizzazione della soletta cemen-
tizia armata); le opere di cui alla relazione del servizio antiabusivismo edilizio del co-
mune di Torre del Greco prot. n. 2232 del 28/09/2007 (realizzazione ex novo della
parete perimetrale lato mare con tavelle di laterizio in sostituzione di quella preesistente,
nonché la realizzazione lungo la predetta parete di armature metalliche ovvero di molle
e di monconi lunghe circa un metro); le opere di cui al processo verbale n. 343/07 del
est. Sandro Figliozzi
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26/10/2007 (pilastri di attesa, non gettati, posti all'interno della muratura del predetto
immobile presente al lato monte); le opere di cui al processo verbale n. 350/07 del
5/11/2007 (realizzazione di ulteriori di n. 16 pilastri già gettati ed ancora in casseformi
in legno con travi di fondazione;
lo spostamento della tomponatura di circa 25 centimetri
per l'intera lunghezza sia per i tre moduli del fabbricato e sia per il corpo in muratura;
3) Vero è che la parete perimetrale lato mare con tavelle di laterilizio in sostituzione di
quella preesistente del capannone sito in Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII n. 10,
ovvero il fuori sagoma, veniva realizzata per una errata iniziativa degli operari della
[...]
che inserivano la muratura tra i pilastri e non in aderenza come previsto Parte_1
nel progetto;
B) ammettersi prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto di cui all'interro-
gatorio formale deferito all'Ing. , circostanze che abbiansi di seguito per CP_3
integralmente ripetute e trascritte, con i seguenti testi:
1) , residente in [...]; Testimone_2
2) , residente in [...]; Controparte_10
3) residente in [...]; Controparte_11
4) , residente in [...]; CP_12
5) , residente in [...]; CP_13
6) , residente in [...]. Controparte_15
C) ammettersi prova testimoniale sulla seguente ulteriore circostanza di fatto:
“Vero e che il Dott. nel periodo che va dalla seconda settimana di Controparte_2
Agosto ai primi giorni di Settembre del 2007 si trovava unitamente alla propria famiglia
fuori da Torre del Greco per un periodo di vacanza”;
Su tale capo si indica a teste il sig. , residente in [...]
Cavallino n°61.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dall'appellante
nel presente giudizio d'appello, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova
est. Sandro Figliozzi
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contraria con gli stessi testi e sui medesimi capi indicati dalla controparte nonché con i
testi propri.”
5. eccepiva l'inammissibilità, inconferenza, infondatezza dell'appello inci- CP_3
dentale e delle difese di , l'introduzione di domande nuove che de- Controparte_16
terminano l'inammissibilità dell'appello incidentale, la formulazione di richieste con cau-
sali diverse rispetto a quelle di primo grado.
Contestava la sussistenza di un conflitto di interesse tra il progettista ed il direttore dei lavori precisando che le difformità al cantiere erano state realizzate a sua insaputa su direttiva di lossa . non aveva autorizzato, n.q. di direttore CP_2 CP_3
di lavori, alcuna esecuzione in difformità e lo , quale futuro proprietario a seguito CP_2
del perfezionamento di un contratto di compravendita, faceva modificare l'opera se-
condo le proprie necessità, dirigendo in prima persona i lavori quale titolare di fatto della società CP_1
Il procedimento penale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata si concludeva con l'as-
soluzione dell'ing . CP_3
Le difformità erano parziali e di lieve entità e comunque sanate con la conseguenza che il contratto di appalto non era nullo. Si trattava di incrementi limitati di superficie e di volume sanabili e sanate ai sensi dell'art. 22, 3 comma - lett. a), del TU. m. 380/2001,
come modificato dal D.Lgs. m. 301/2002, sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività. Le modifiche del volume modeste erano sanate dall'accertamento di conformità con eliminazione delle difformità secondarie con ripristino delle quantità di superfici, con esclusione dei profili di responsabilità in capo al progettista/direttore dei lavori.
Anche l'ing. chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado CP_3
e cioè di ordinare - ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – al l'acquisi- Controparte_17
zione nell'odierno giudizio della documentazione già richiesta con istanza del
08.11.2016, in particolare il rilascio della certificazione attestante la mansione, la est. Sandro Figliozzi
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posizione lavorativa, nonché il settore di appartenenza, ricoperto dall'ingegnere
[...]
per gli anni 2005/2007. CP_3
Contr Interrogatorio formale del legale rappresentante della prova per testi con CP_7
sulla modalità di esecuzione dei lavori.
[...]
Concludeva per sentir: 1) Estromettere dall'odierno giudizio il comparente per i fatti tutti
suesposti.
2) Rigettare l'appello incidentale per inammissibilità.
3) Rigettare l'appello incidentale spiegato nei confronti del comparente.
4) Ove mai ritenuto opportuno dall'Ill.Ma Corte adita, rimettere in istruttoria la controver-
sia e ammettere i mezzi istruttori non valutati dal Giudice di primo grado, così come
articolati in primo grado e riproposti dall'appellato con il presente atto.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado giudizio, oltre IVA, CPA e
spese generali forfettarie come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario.
6. All'udienza del 07 gennaio 2025 la Corte tratteneva la causa in decisione conce-
dendo i termini di rito per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. in sintesi, chiedeva con il gravame di valutare la fondatezza Parte_1
della domanda di ingiustificato arricchimento e di ammettere le istanze istruttorie origi-
nariamente proposte;
invece insisteva per la restituzione di quanto Controparte_1
corrisposto all'impresa in virtù del contratto nullo, per il conseguimento dei danni arre-
cati dall'impresa e dal D.L. e progettista, per la modifica del governo delle spese di lite e per l'ammissione delle istanze istruttorie in primo grado formulate.
8. La disamina del gravame non concerne la validità e/o efficacia, genetica e/o so-
pravvenuta, del contratto di appalto oggetto della causa. Il capo del dispositivo che ne dichiarava la nullità in primo grado è difatti divenuto definitivo non essendo stato impu-
gnato in appello. Per l'appellante principale la sentenza dovrebbe essere riformata per est. Sandro Figliozzi
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non essere stata esaminata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
per l'appello incidentale la riforma dovrebbe riguardare il capo inerente il rigetto della do-
manda di restituzione delle somme versate all'appaltatore pur essendo stata dichiarata la nullità del contratto. In ogni caso la citata nullità contrattuale non è più in discussione.
9. Il giudicato interno illustrato rende inammissibili per irrilevanza tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, indirizzate alla individuazione delle modalità di realizza-
zione della costruzione o del rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori. L'iter amministrativo concessorio risultava comunque ben documentato già a seguito delle indagini espletate dal CTU in primo grado.
10. La domanda di ingiustificato arricchimento è ammissibile pur essendo il conten-
zioso sorto con l'azione monitoria e la proposizione di un'azione contrattuale. La do-
manda ex art. 2041 c.c. era formulata dall'opposto con la comparsa di risposta e la giurisprudenza della S.C. a Sez.Un, con la sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727 ne sancisce l'ammissibilità purché il petitum della domanda alternativa a quella contrattuale risulti almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. Nella
fattispecie in esame l'interesse era coincidente e ciò costituisce il presupposto legitti-
mante la domanda ex art. 2041 c.c. nonostante la diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria.
11. In primo grado la domanda di ingiustificato arricchimento non era effettivamente stata esaminata dal giudice non essendo considerata nella motivazione e neppure del dispositivo;
neppure può ritenersi implicitamente rigettata.
La Corte se ne occupa quindi per la prima volta e la disamina avviene congiuntamente alla contrapposta domanda proposta dall'appellante incidentale al fine di vedersi resti-
tuita la somma corrisposta in precedenza all'appaltatore in esecuzione di un contratto nullo.
est. Sandro Figliozzi
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All'evidenza la pretesa dell'appellante principale e quella dell'appellante incidentale sono in antitesi logica sul medesimo oggetto, sicché vanno esaminate nel medesimo contesto.
Nel mentre la domanda di arricchimento – come già detto – non fu proprio esaminata dal giudice di primo grado, la pretesa della controparte fu rigettata, con motivazione,
tuttavia, non del tutto convincente, posto che il giudice si limitava ad affermare che il
CTU aveva diversamente quantificato l'ammontare per le opere “in termini di corrispet-
tivo dovuto” mentre la domanda formulata dalla parte non era “aperta” e quindi non ri-
sultava consentiva alternativa tra accoglimento e rigetto. La tesi non può condividersi.
La pretesa azionata dalla parte era, in realtà, del tutto svincolata dal “corrispettivo do-
vuto”, inerendo un'azione di ripetizione di indebito oggettivo a seguito dell'accolta de-
claratoria di nullità contrattuale.
Le reciproche contrapposte pretese, in sostanza, devono essere esaminate ex novo dalla Corte e la loro valutazione deve essere congiunta. L'eventuale fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento evidentemente escluderebbe la ripetibilità delle somme in precedenza versate. Al rigetto della pretesa dell'opposto, di contro, consegui-
rebbe la condanna dell'appaltatore alla restituzione di quanto percepito in virtù di un contratto nullo.
Come dalla Cassazione precisato nella parte motiva dell'ordi-
nanza n. 20884 del 22/08/2018, l'istituto dell'arricchimento ingiustificato è espressione del principio generale secondo cui l'ordinamento non consente spostamenti patrimoniali non sorretti da una giusta causa. Qualora ciò dovesse accadere, è dovuta o la ripeti-
zione di quando corrisposto (art. 2033 e ss c.c.), o il pagamento di un indennizzo (art. 2041 c.c.). Precisa altresì l'ordinanza n. 32696/2024 che in materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la est. Sandro Figliozzi
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possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la contropre-
stazione non sia a propria volta ripetibile, come nella fattispecie in esame, stante l'ec-
cezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio eco-
nomico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa.
Il giudice non può allora sottrarsi dal decidere se vi siano i presupposti per l'ingiustificato arricchimento. In presenza di una giusta causa che giustifichi il pregiudizio subito, sarà
parte committente a poter pretendere, in virtù della nullità negoziale, la restituzione dell'indebito corrisposto. La presenza di un arricchimento senza causa comporterà in-
vece anche l'automatico rigetto della pretesa restitutoria del committente e tale ipotesi è quella che la Corte ritiene fondata. La presenza di un arricchimento per il com-
mittente è certa, avendo questa parte acquisito il frutto delle lavora- Controparte_1
Parte zioni dell'appaltatore concordate in esecuzione di un progetto, riconducibile al committente per il tramite del progettista;
progetto già geneticamente viziato, per ine-
satta rappresentazione della realtà, come condivisibilmente sancito in primo grado a seguito delle risultanze della CTU.
Il progetto era viziato ab inizio per la non fedele ricostruzione dello stato dei luoghi e ciò
incideva sulla concessione rilasciata;
le opere da realizzarsi sarebbero state quindi ine-
vitabilmente abusive. La successiva sanatoria, concessa dal e riferita al ma- CP_17
nufatto realizzato, conferiva all'immobile, divenuto regolare dal punto di vista urbani-
stico, un valore commerciale concreto e fattuale al quale si contrapponeva una retribu-
zione solo parziale in favore dell'appaltatore.
La sanatoria, ad opera del committente, comunque rendeva privo di causa il suo arric-
chimento a fronte del depauperamento dell'impresa che, certamente, aveva dovuto est. Sandro Figliozzi
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sostenere del tutto inevitabilmente costi per maestranze, macchinari, materiali. Sussi-
steva un nesso causale evidente tra il depauperamento ed il corrispondente arricchi-
mento, in mancanza di qualsivoglia causa di giustificazione dell'arricchimento dell'uno con l'impoverimento dell'altro in conseguenza di un vincolo negoziale che, pur eviden-
temente viziato, comunque implicava una comune responsabilità.
E' quindi solo l'appaltatore a poter avanzare la pretesa di pagamento, nei termini con-
cessi dall'ingiustificato arricchimento, non il committente che conseguiva un manufatto comunque regolarizzato. I costi della regolarizzazione non incidevano sul rapporto tra impoverimento ed arricchimento, consistendo nel solo presupposto dell'arricchimento,
rientrante nella sfera interna ed autonoma dell'arricchito. Di detti costi ci si occuperà più
avanti, rientranti nella diversa disamina incentrata sui danni arrecati, che coinvolge an-
che . CP_3
L'arricchimento corrisponde all'acquisizione di un bene che, over realizzato da terzi,
avrebbe comportato, con applicazione del prezziario 2010, un esborso di €. 151.951,52,
come stimato dal CTU. La somma va comunque quantificata al momento in cui l'arric-
chimento si verificava, corrispondente all'epoca nella quale il committente avrebbe do-
vuto sopportare l'esborso ove si fosse rivolto ad altri, e quindi, accogliendo l'indicazione dell'appellante incidentale, il prezziario di riferimento è quello del 2009 con quantifica-
zione della diversa somma di €. 112.109,83, come indicato dal CTU nei chiarimenti resi il 29.11.21 a pag.
6. La somma era dal CTU elaborata considerando tutte le caratteristi-
che delle lavorazioni sull'immobile sanato, ivi compresi eventuali vizi.
Il depauperamento dell'appaltatore corrispondente non è pari all'arricchimento del com-
mittente dovendosi defalcare l'utile di impresa, quantificato nel 10%, non riconoscibile all'appaltatore in caso di azione ex art. 2041 c.c., come statuito dalla S.C. anche con l'ordinanza n. 20884 del 22/08/2018. Il depauperamento ammonta allora ad €.
est. Sandro Figliozzi
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100.898,85 (112.109,82- 10%) da cui detrarre la somma di €. 84.053,22 pacificamente già incassata prima del giudizio ed imputata dall'appaltatore in conto del maggior im-
porto riportato nella fattura allegata in sede monitoria. La fattura conteggiava l'iva al
10% e quindi l'importo versato, €. 84.053,22, deve intendersi pari ad €. 76.412,00 oltre iva. La differenza tra €. 100.898,85 ed €. 76.412,00, cioè €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, è pari al depauperamento dell'appaltatore.
Parte quindi maturava un credito di €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, nei confronti di
, Controparte_1
Per quanto esposto in premessa, l'accoglimento di questa domanda di arricchimento,
esclude possa accogliersi l'opposto domanda dell'altra parte.
12. Il secondo e terzo motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiun-
tamente e comunque incidono sulla somma indicata nel punto che precede.
In merito alla errata progettazione ed alla responsabilità per le opere abusive, le do-
mande rivolte nei riguardi dell'impresa esecutrice e dell'ing. sono parzial- CP_3
mente fondate.
La Corte condivide l'assunto dell'appellante incidentale secondo il quale la declaratoria di nullità del contratto non poteva implicare automaticamente, come ritenuto in sen-
tenza, il venir meno della responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e ciò
perché detta responsabilità sussisteva prescindendo dalla nullità contrattuale che, anzi,
trovava la sua genesi proprio nell'opera del professionista che aveva progettato le stesse.
Va sul punto anteposto come a nulla rilevasse che le opere difformi nell'esecuzione fossero riconducibili allo - terzo rispetto al contratto di appalto, non titolare di titolo CP_2
alcuno sul bene edificando - le cui pretese (giustificate o meno che fossero) non pote-
vano sortire l'effetto di indurre il committente alla realizzazione di opere abusive.
est. Sandro Figliozzi
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Le sue eventuali pretese erano in sintesi tamquam non esset, mentre il progettista era responsabile sia per il progetto non conforme allo stato dei luoghi ed anche per la rea-
lizzazione di opere non conformi neppure al progetto.
La responsabilità era certamente anche della esecutrice, tenuta a controllare la confor-
mità del progetto da realizzare e comunque a non discostarsi da quanto assentito nella realizzazione concreta dell'opera.
Il d.l. era anche responsabile per non aver fatto rimuovere le opere realizzate in even-
tuale autonomia da parte dell'impresa o manifestato formale dissenso per lavorazioni per le quali non aveva concesso preventivo assenso.
I danni di certo non possono consistere nell'aver fatto realizzare un immobile comunque regolarizzato e neppure nei costi da sopportare con l'appaltatore in virtù dell'ingiustifi-
cato arricchimento.
I danni sono quelli sopportati per la regolarizzazione del manufatto e cioè per la steriliz-
zazione delle difformità imputabili ai suddetti.
Il progettista e direttore dei lavori è obbligato a far eseguire un'opera conforme a legge e l'appaltatore deve verificare la conformità del progetto e comunque non eseguire opere in difformità a quanto assentito.
Il committente allegava e dimostrava in primo grado, tramite produzione documentale,
di aver affrontato le seguenti spese, imputabili alle opere necessarie per sanare l'opera e quindi a neutralizzare gli effetti delle suddette condotte colpose del professionista e dell'impresa: €. 2.267,31 per esborsi in favore del professionista incaricato della demo-
lizione; €. 10.450,00 per la ditta che li realizzava;
€. 613,22 per il trasporto a discarica;
€. 10.622,34 per sanzione amministrativa comminata al committente per un totale di €.
23.952,87.
La Corte non concede rilevanza alla fattura “pro forma” del legale che asseritamente est. Sandro Figliozzi
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assisteva la committente e che chiedeva di essere pagato per prestazioni non definite,
indicate in “competenze per attività giudiziale e stragiudiziale”, in assenza di un docu-
mento fiscalmente valido ed in mancanza di riscontro di effettivi pagamenti.
Rigetta anche la domanda di risarcimento danni da mancato guadagno per la sua as-
soluta genericità ed indeterminatezza.
Parte Contr 13. In conclusione, deve ricevere da €. 24.486,85, oltre iva se dovuta, per i lavori eseguiti ma deve, in solido con , €. 23.952,87 alla committente per CP_3
i danni arrecati.
14. Nessuna responsabilità può essere ascritta a . CP_2
15. In merito al governo delle spese di lite, la Corte ritiene che, in considerazione
Parte Contr della reciproca soccombenza, debbano essere compensate le spese tra e
Contr Parte
deve rifondere le spese a e quelle di per l'appello, CP_3 CP_2
non avendo quest'ultimo proposto impugnazione alla sentenza di primo grado che le compensava. Le spese della CTU espletata in primo grado devono essere poste a
Contr Parte carico di e in parti eguali. La quantificazione delle spese av- CP_3
viene con riferimento allo scaglione sino ad €. 26.000,00 e con liquidazione di un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1833/2022, pubblicata il 21/07/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in par-
ziale accoglimento di entrambi gli appelli e parziale riforma dell'impugnata sentenza,
limitatamente ai capi b),c),d):
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 24.486,85 oltre iva se dovuta oltre interessi al tasso legale dalla do-
manda;
est. Sandro Figliozzi
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2) Condanna in solido con al pagamento, in Parte_1 CP_3
favore di della somma di €. 23.952,87 oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dalla domanda;
3) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra Controparte_1
e Parte_1
4) Condanna al pagamento, in favore di delle CP_3 Controparte_1
spese di lite che liquida, per il primo grado, in €. 3.000,00 per competenze oltre €. 125,00
per esborsi inerenti il C.U. per la quota di domanda coinvolgente lo , oltre spese CP_2
generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in €. 3.000,00 per competenze oltre
€. 184,00 per esborsi inerenti il C.U. per la quota di domanda coinvolgente lo , oltre CP_2
spese generali, iva e cpa come per legge.
5) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del grado che liquida in €. 3.000,00 per competenze oltre spese ge-
nerali, iva e cpa come per legge che distrae in favore dell'avv. Roberto Ciaravolo, di-
chiaratosi antistatario.
6) Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado, come già ivi liquidate, a carico di , e in CP_3 Controparte_1 Parte_1
parti eguali.
Così deciso il 31.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr. Eugenio Forgillo
est. Sandro Figliozzi
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