Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/04/2026, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2025, proposto da
Singh IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta volta all’ottenimento di un permesso per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 27.03.2023, il sig. AL CO, quale rappresentante legale della ditta First Edil S.R.L., presentava domanda di nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato; nulla osta dapprima rilasciato, in data 1 maggio 2023 e, poscia, revocato, in data 27 giugno 2024, a cagione della riscontrata inidoneità di adeguati requisiti reddituali in capo alla impresa richiedente.
Successivamente, in data 16.06.2025, il ricorrente formulava richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in virtù della circostanza per cui, a seguito del suo ingresso sul territorio italiano, il datore di lavoro originariamente richiedente si era reso irreperibile, mentre il lavoratore straniero aveva trovato una nuova occasione di lavoro presso altro datore; di qui la “non imputabilità” al ricorrente dell’infruttuoso esito del primigenio procedimento, ed il suo legittimo, incolpevole, affidamento, meritevole di tutela mediante il rilascio quanto meno di un titolo di soggiorno per attesa occupazione, ovvero con subentro di un datore di lavoro nelle more rinvenuto.
Stante l’inerte contegno asseritamente serbato dalla Amministrazione sulla ridetta istanza, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. oggetto dell’odierno scrutinio.
Si costituiva la intimata Amministrazione, rappresentando che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta, con note del 3.7.2025 e del 4.9.2025, aveva fornito espresso riscontro all’istanza avanzata, rappresentando la insussistenza dei presupposti normativamente condizionanti il rilascio dell’agognato permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La causa, alfine, dopo un ulteriore scritto con il quale il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso -reputando ancora sussistente il silenzio, stante la genericità dei riscontri allegati dalla Amministrazione- veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 4 marzo 2026.
Il ricorso è inammissibile, di nessun silenzio essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa, espressi e plurimi essendo gli atti adottati dalla Amministrazione, ostativi e di diniego dell’invocato bene della vita, in data ben antecedente a quella di incardinamento del presente giudizio.
Gli atti quivi prodotti dalla Amministrazione -del luglio e del settembre 2025- valgono per certo, ad onta di quanto opinato dalla parte ricorrente, ad integrare una formale manifestazione di volontà provvedimentale, inequivocabilmente preclusiva della pretesa avanzata e, indi, idonea ad incidere in guisa autoritativa, e definitiva, sulla sfera giuridica di essa parte ricorrente.
La inesistenza ab initio del silenzio, indi, depone per la stessa inammissibilità della domanda in esame, comechè sfornita dapprincipio del suo indefettibile sostrato di fatto e di diritto.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA UD, Presidente
OC VA, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | SA UD |
IL SEGRETARIO