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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2392025 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1060/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:La rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto indicato come modello D con cui è stata applicata la sanzione per omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 27 aprile
2023 al ruolo generale del Tribunale di Benevento n.001651 del 2023 (sanzione Numero Registro Recupero
Crediti 000239/2025 del 22 gennaio 2025 notificata il 13 febbraio 2025).
Secondo parte istante, il provvedimento di irrogazione della sanzione è nullo ed illegittimo perché privo degli elementi necessari a comprendere il calcolo compiuto dall'Ufficio per giungere all'importo richiesto che è, comunque, esorbitante;
l'atto impugnato è generico ed astratto tale da non consentire al debitore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Il valore del procedimento, introdotto dal Ricorrente_1 con ricorso ex art. 281decies c.p.c. presso il Tribunale di Benevento, è stato correttamente calcolato e quantificato in complessivi euro 5.000,00, somma corrispondente al valore delle opere eseguite il 26 gennaio 2022, in ottemperanza alla sentenza n.199 del
2021 emessa dal Tribunale di Benevento, consistente nei costi necessari per procedere alle opere necessarie per la chiusura di finestre, così come puntualmente e analiticamente rappresentato nella CTP a firma dell'Ing.
Nominativo_1 del 3 febbraio 2022, prodotta in ricorso.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha sostenuto la legittimità del proprio specificando che la omessa dichiarazione di valore nell'atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, aveva reso la domanda di valore indeterminabile.
Nell'azionare la pretesa creditoria, comunque, era stata correttamente seguita la procedura prevista dalla legge prevista dall'art. 16 bis e 248 del TUSG (Testo Unico Spese di Giustizia).
In particolare:
1. in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'ufficio giudiziario trasmette ad
Equitalia Giustizia il c.d. 'Modello A1' e indica l'importo del contributo unificato che deve essere riscosso ed il domicilio eletto del debitore.
2. Equitalia Giustizia s.p.a. notifica, quindi, al debitore l'invito al pagamento a mezzo del c.d. 'Modello C', presso il domicilio eletto da parte di quest'ultimo nel giudizio che ha condotto all'emissione dell'ulteriore contributo unificato.
3. Il c.d. 'Modello C' indica il termine di un mese per il pagamento dal momento della sua ricezione.
4. Trascorso tale termine, il credito è iscritto a ruolo.
5. Dopo l'iscrizione a ruolo, dopo novanta giorni dalla notifica del c.d. 'Modello C', si determina l'importo della sanzione.
Nella fattispecie in esame era stata eseguita la procedura innanzi descritta non avendo il ricorrente pagato correttamente e nel suo preciso ammontare il contributo unificato dovuto.
L'insufficiente pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo aveva determinato l'irrogazione della sanzione ex art. 16 bis del DPR 115 del 30/05/2002. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che risulta in atti (come da documentazione allegata al fascicolo di parte resistente) che in data 8 settembre 2023 il ricorrente è stato destinatario della notifica dell'invito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato ( Modello C).
L'invito al pagamento del contributo unificato rientra tra gli atti impugnabili, pur non essendo espressamente indicato nel lungo elenco di cui all'art.19, comma 1 del D.lgs.n°546/1992 (cfr. Cass. Ordinanza n. 22971 del
17 agosto 2021).
Non avendo il contribuente impugnato il preliminare atto di cui al modello C, la pretesa fiscale è divenuta definitiva;
il credito erariale si è consolidato e sono ormai precluse le contestazioni tardive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione ordinanza n.3733 del 2025).
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, il ricorso ve respinto;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 70,00, in favore di parte resistente, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2392025 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1060/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:La rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto indicato come modello D con cui è stata applicata la sanzione per omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 27 aprile
2023 al ruolo generale del Tribunale di Benevento n.001651 del 2023 (sanzione Numero Registro Recupero
Crediti 000239/2025 del 22 gennaio 2025 notificata il 13 febbraio 2025).
Secondo parte istante, il provvedimento di irrogazione della sanzione è nullo ed illegittimo perché privo degli elementi necessari a comprendere il calcolo compiuto dall'Ufficio per giungere all'importo richiesto che è, comunque, esorbitante;
l'atto impugnato è generico ed astratto tale da non consentire al debitore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Il valore del procedimento, introdotto dal Ricorrente_1 con ricorso ex art. 281decies c.p.c. presso il Tribunale di Benevento, è stato correttamente calcolato e quantificato in complessivi euro 5.000,00, somma corrispondente al valore delle opere eseguite il 26 gennaio 2022, in ottemperanza alla sentenza n.199 del
2021 emessa dal Tribunale di Benevento, consistente nei costi necessari per procedere alle opere necessarie per la chiusura di finestre, così come puntualmente e analiticamente rappresentato nella CTP a firma dell'Ing.
Nominativo_1 del 3 febbraio 2022, prodotta in ricorso.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha sostenuto la legittimità del proprio specificando che la omessa dichiarazione di valore nell'atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, aveva reso la domanda di valore indeterminabile.
Nell'azionare la pretesa creditoria, comunque, era stata correttamente seguita la procedura prevista dalla legge prevista dall'art. 16 bis e 248 del TUSG (Testo Unico Spese di Giustizia).
In particolare:
1. in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'ufficio giudiziario trasmette ad
Equitalia Giustizia il c.d. 'Modello A1' e indica l'importo del contributo unificato che deve essere riscosso ed il domicilio eletto del debitore.
2. Equitalia Giustizia s.p.a. notifica, quindi, al debitore l'invito al pagamento a mezzo del c.d. 'Modello C', presso il domicilio eletto da parte di quest'ultimo nel giudizio che ha condotto all'emissione dell'ulteriore contributo unificato.
3. Il c.d. 'Modello C' indica il termine di un mese per il pagamento dal momento della sua ricezione.
4. Trascorso tale termine, il credito è iscritto a ruolo.
5. Dopo l'iscrizione a ruolo, dopo novanta giorni dalla notifica del c.d. 'Modello C', si determina l'importo della sanzione.
Nella fattispecie in esame era stata eseguita la procedura innanzi descritta non avendo il ricorrente pagato correttamente e nel suo preciso ammontare il contributo unificato dovuto.
L'insufficiente pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo aveva determinato l'irrogazione della sanzione ex art. 16 bis del DPR 115 del 30/05/2002. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che risulta in atti (come da documentazione allegata al fascicolo di parte resistente) che in data 8 settembre 2023 il ricorrente è stato destinatario della notifica dell'invito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato ( Modello C).
L'invito al pagamento del contributo unificato rientra tra gli atti impugnabili, pur non essendo espressamente indicato nel lungo elenco di cui all'art.19, comma 1 del D.lgs.n°546/1992 (cfr. Cass. Ordinanza n. 22971 del
17 agosto 2021).
Non avendo il contribuente impugnato il preliminare atto di cui al modello C, la pretesa fiscale è divenuta definitiva;
il credito erariale si è consolidato e sono ormai precluse le contestazioni tardive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione ordinanza n.3733 del 2025).
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, il ricorso ve respinto;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 70,00, in favore di parte resistente, oltre accessori di legge, se dovuti.