Art. 3.
Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di "presenti alle bandiere" effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 :
200 per cento graduati e militari di truppa;
180 per cento sottufficiali;
150 per cento ufficiali inferiori;
120 per cento ufficiali superiori;
100 per cento ufficiali generali.
Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.
Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di "presenti alle bandiere" effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 :
200 per cento graduati e militari di truppa;
180 per cento sottufficiali;
150 per cento ufficiali inferiori;
120 per cento ufficiali superiori;
100 per cento ufficiali generali.
Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.