Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2025, proposto da
IA IA VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2019/2024 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Fiorentino, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 896/2024, pubblicata in data 11/04/2024, notificata in data 24/11/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. ND MA e udita per la parte intimata l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2019/2024 pubblicata il 11/04/2024 il Tribunale di Catania - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ”), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo ”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Ministero intimato non si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso all’indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
All’udienza camerale del 26 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato il 24 novembre 2024 e passato in giudicato il 30 ottobre 2025 -come da attestazione in atti-, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice, previa richiesta di parte ricorrente. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: i) nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ( ex plurimis , TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); ii) il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione, dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato-; somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU LE, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND MA | IU LE |
IL SEGRETARIO