CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
Massime • 1
L'aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 27379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27379 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da VI EL nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 16 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Bucarelli per la parte civile costituita Nike ON ltd che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 24 Marzo 2015, ha confermato la responsabilità di VI FF in ordine ai reati di ricettazione di numerose scarpe recanti il marchio Nike contraffatto, contestati ai capi B ed E della rubrica e, previa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di detenzione per la vendita dei medesimi bene, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia di VI deducendo: 2.1 violazione degli articoli 648 cod.pen. ,526 e 530 cod. proc.pen. e travisamento della prova poiché la Corte nel confermare la condanna dell'imputato per i reati di ricettazione ha ritenuto che la prova della consapevolezza da parte del predetto della provenienza illecita della merce emerga da alcune conversazioni intercettate, senza considerare, a Penale Sent. Sez. 2 Num. 27379 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 giudizio del ricorrente, che ve ne sono altre richiamate nell'atto di appello da cui emerge la buona fede del VI. La corte, inoltre, ha travisato il contenuto delle intercettazioni valorizzate ai fini del giudizio di colpevolezza nel momento in cui ha affermato che tali conversazioni si riferiscono verosimilmente al sequestro del 3 settembre 2009. 2.2 Violazione di legge e omessa motivazione poiché la Corte a fronte della richiesta di esclusione dell'aggravante della cosiddetta transnazionalità ha affermato che è sufficiente osservare che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non comporta l'esclusione automatica dell'aggravante della transnazionalità contestata in relazione ai reati fine. Così facendo, la corte di merito non considera che dalla assoluzione dal reato associativo deriva l'impossibilità di attribuire all'imputato un contributo volontario al gruppo criminale organizzato. La sentenza non spiega perché il VI si sarebbe rappresentato l'esistenza di un gruppo criminale organizzato sottostante, al quale si sia determinato volontariamente a fornire il suo contributo attraverso la commissione del reato di ricettazione. 2.3 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, in quanto la corte ha erroneamente valorizzato la gravità dei fatti contestati all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso non è consentito poiché non deduce un vizio della motivazione e non si confronta con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata ma invoca una diversa valutazione delle emergenze probatorie che al contrario sono state oggetto di adeguata e logica considerazione da parte dei giudici di merito. 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative). (Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016 Ud. (dep. 09/06/2016 ) Rv. 267440 - 01) Nel caso in esame a pagina 82 della sentenza di primo grado il gup ha sottolineato che sebbene il VI non facesse parte del sodalizio criminoso, ha avuto la piena consapevolezza di contribuire alle operazioni di transito delle merci contraffatte dalla 2 Grecia in Italia e quindi di acquistare beni commerciati da una associazione transnazionale. La Corte dopo avere affermato a pagina tre della sentenza che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da una associazione transnazionale, a pagina 5 della sentenza , sia pure in relazione alla posizione degli altri coindagati, ha ribadito la sussistenza del reato associativo e in particolare ha osservato che il reato fine è riferibile ad un gruppo criminale organizzato che opera in uno stato diverso da quello in cui viene commesso il reato. In conclusione deve ritenersi che la Corte ha fornito sul punto adeguata motivazione per riconoscere la sussistenza dell'aggravante precisando che è sufficiente che il reato si presenti come espressione di un gruppo organizzato che opera in più di uno stato. La censura sollevata con i motivi di ricorso è generica, poiché fa discendere dalla assoluzione dell'imputato dal reato associativo il venir meno nei suoi confronti della detta aggravante, senza considerare che comunque la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5241 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280645 - 02) 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte rende sul punto adeguata motivazione, sottolineando la gravità delle condotte poste in essere che esclude la possibilità di ritenere le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Va comunque osservato che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. tra circostanze disegno opposto non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione non manifestamente illogica, in quanto rientra nell'ambito della sfera di discrezionalità del giudice di merito. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 3.Non si liquidano spese alla parte civile costituita poiché non ha apportato un utile contributo alla decisione e si è limitata a chiedere il rigetto e l'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente RI D Borsellino VA RG
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Bucarelli per la parte civile costituita Nike ON ltd che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 24 Marzo 2015, ha confermato la responsabilità di VI FF in ordine ai reati di ricettazione di numerose scarpe recanti il marchio Nike contraffatto, contestati ai capi B ed E della rubrica e, previa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di detenzione per la vendita dei medesimi bene, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia di VI deducendo: 2.1 violazione degli articoli 648 cod.pen. ,526 e 530 cod. proc.pen. e travisamento della prova poiché la Corte nel confermare la condanna dell'imputato per i reati di ricettazione ha ritenuto che la prova della consapevolezza da parte del predetto della provenienza illecita della merce emerga da alcune conversazioni intercettate, senza considerare, a Penale Sent. Sez. 2 Num. 27379 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 giudizio del ricorrente, che ve ne sono altre richiamate nell'atto di appello da cui emerge la buona fede del VI. La corte, inoltre, ha travisato il contenuto delle intercettazioni valorizzate ai fini del giudizio di colpevolezza nel momento in cui ha affermato che tali conversazioni si riferiscono verosimilmente al sequestro del 3 settembre 2009. 2.2 Violazione di legge e omessa motivazione poiché la Corte a fronte della richiesta di esclusione dell'aggravante della cosiddetta transnazionalità ha affermato che è sufficiente osservare che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non comporta l'esclusione automatica dell'aggravante della transnazionalità contestata in relazione ai reati fine. Così facendo, la corte di merito non considera che dalla assoluzione dal reato associativo deriva l'impossibilità di attribuire all'imputato un contributo volontario al gruppo criminale organizzato. La sentenza non spiega perché il VI si sarebbe rappresentato l'esistenza di un gruppo criminale organizzato sottostante, al quale si sia determinato volontariamente a fornire il suo contributo attraverso la commissione del reato di ricettazione. 2.3 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, in quanto la corte ha erroneamente valorizzato la gravità dei fatti contestati all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso non è consentito poiché non deduce un vizio della motivazione e non si confronta con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata ma invoca una diversa valutazione delle emergenze probatorie che al contrario sono state oggetto di adeguata e logica considerazione da parte dei giudici di merito. 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative). (Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016 Ud. (dep. 09/06/2016 ) Rv. 267440 - 01) Nel caso in esame a pagina 82 della sentenza di primo grado il gup ha sottolineato che sebbene il VI non facesse parte del sodalizio criminoso, ha avuto la piena consapevolezza di contribuire alle operazioni di transito delle merci contraffatte dalla 2 Grecia in Italia e quindi di acquistare beni commerciati da una associazione transnazionale. La Corte dopo avere affermato a pagina tre della sentenza che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da una associazione transnazionale, a pagina 5 della sentenza , sia pure in relazione alla posizione degli altri coindagati, ha ribadito la sussistenza del reato associativo e in particolare ha osservato che il reato fine è riferibile ad un gruppo criminale organizzato che opera in uno stato diverso da quello in cui viene commesso il reato. In conclusione deve ritenersi che la Corte ha fornito sul punto adeguata motivazione per riconoscere la sussistenza dell'aggravante precisando che è sufficiente che il reato si presenti come espressione di un gruppo organizzato che opera in più di uno stato. La censura sollevata con i motivi di ricorso è generica, poiché fa discendere dalla assoluzione dell'imputato dal reato associativo il venir meno nei suoi confronti della detta aggravante, senza considerare che comunque la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5241 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280645 - 02) 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte rende sul punto adeguata motivazione, sottolineando la gravità delle condotte poste in essere che esclude la possibilità di ritenere le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Va comunque osservato che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. tra circostanze disegno opposto non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione non manifestamente illogica, in quanto rientra nell'ambito della sfera di discrezionalità del giudice di merito. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 3.Non si liquidano spese alla parte civile costituita poiché non ha apportato un utile contributo alla decisione e si è limitata a chiedere il rigetto e l'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente RI D Borsellino VA RG