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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/07/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.7.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4620/2021 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. LUCIA VITALE, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto:” accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, della malattia professionale (ernia discale lombare) denunciata in data 17.11.2019; accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 10%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1 capitale del danno biologico accertato, qualora venga accertata una invalidità inferiore al 16%, oltre gli interessi e/o la rivalutazione come per legge;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM n.55/14 successive modifiche e integrazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Vitale, Procuratore
Antistatario.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione 1. Il ricorrente, sig. agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare Parte_1 dell'indennità a fronte di una patologia (ernia discale lombare) di cui afferma la patogenesi CP_1 lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi afferma di essere infermiere professionale dal 24.08.1993, attualmente ancora in servizio alle dipendenze della Nello specifico, egli afferma di aver Pt_2 lavorato dal 1993 al 1994 presso l'Ospedale di Subiaco;
dal 1994 al febbraio 2021 presso l'Ospedale
“Coniugi Bernardini” di Palestrina;
dal febbraio 2021 a tutt'oggi presso la “Casa della Salute” UDI
(Unità Degenza Infermieristica) di Zagarolo;
nel periodo dal 1993 al 1996 e dal 2008 in poi a tutt'oggi, il ricorrente è stato assegnato al Reparto, prevalentemente, di Chirurgia o di Ortopedia;
nel periodo dal
1996 al 2008, assegnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palestrina.
3. Il ricorrente sostiene che le patologie dallo stesso patite (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti) sono insorte quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta. Più specificatamente, nei suddetti reparti di Chirurgia e di Ortopedia, il ricorrente dichiara di essere stato adibito alla movimentazione manuale dei degenti allettati, provvedendo ad ogni esigenza degli stessi: assistenza per l'igiene personale, cambio biancheria dei letti, somministrazione pasti, medicazioni, passaggi dal letto alla carrozzina/lettiga e viceversa, somministrazione farmaci, preparazione per la fisioterapia. Inoltre, dal 1996 al 2008, il ricorrente afferma che, in egual modo, egli era tenuto alla movimentazione dei malati che accedevano al PS e che erano di regola privi di coscienza e/o incidentati, attuando delle manovre che dovevano essere svolte con sollecitudine trattandosi spesso di situazioni di emergenza. Afferma ancora che, sino al 2018, ossia prima dell'arrivo degli Operatori Socio
Sanitari, era tenuto a movimentare e mettere a posto nei magazzini del Reparto, i pacchi di flebo, biancheria, medicine, sacche per i lavaggi biologici, del peso variabile dai 10 Kg ai 20 Kg. Anche nel periodo dal 1996 al 2002, dove era assegnato allo svolgimento dei “Servizi di Emergenza Ospedaliera e di Navetta e Trasferimenti di Emergenza”, il ricorrente asserisce di essere sempre stato tenuto alla continua movimentazione dei pazienti.
4. A sostegno della propria prospettazione il ricorrente allega certificati di idoneità specifica (in data 8.2.2022) che attestano che egli sarebbe “idoneo con prescrizioni: uso di ausili per la MMC;
idoneo con limitazioni: NO MMC maggiore di 10 Kg” (v. all. 8, pag. 1). Ulteriormente, in data 11.6.2019, dai medesimi certificati è dichiarato che il Sig. è stato esposto, nello svolgimento delle sue mansioni Pt_1 di infermiere professionale, ai seguenti rischi professionali: “Rischio Biologico;
Lavoro MMC;
CP_2
Posture; Stress” (v. all. 8, pag.5).
5. Il ricorrente, avendo preliminarmente avanzato all' resistente domanda CP_3 amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della sua patologia in data 17.11.2019, rigettata con provvedimento del 7.3.2020 confermato in sede di opposizione con provvedimento
23.1.2021, afferma che la patogenesi professionale in relazione alla patologia sofferta, tabellata, possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, e che dalla stessa discende una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%, come da relazione medico-legale allegata del CTP dott. (v.all.5). Persona_1
6. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
7. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni in relazione alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, nonché mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
8. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale
9. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
10. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
11. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
12. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
13. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di confermare sostanzialmente le allegazioni del ricorrente, sia in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, sia alla modalità di esecuzione. Invero, il teste ha affermato che: “Lavoravamo su turni che normalmente era di 7 Testimone_1 ore la mattina, 8 il pomeriggio e 9 la notte, che però potevano protrarsi anche per 12 ore, facevamo anche servizio con le ambulanze sul territorio e perciò avevamo una reperibilità che durava 12 ore, notturna e festiva, finché nel 2005 non è arrivato il 118, prima facevamo anche emergenza territoriale con le ambulanze. Fino al 2005 facevamo quindi le emergenze territoriali, ma anche dopo abbiamo assicurato i trasferimenti ed i trasporti protetti non essendoci personale proprio dell'ambulanza. I trasporti consistono nel movimentare i pazienti, la maggior parte non demabulanti, dalla barelle alla lettiga e viceversa. Questa operazione si fa manualmente.”. In aderenza alle dichiarazioni rese e sopra riportate, anche la teste ” Nel nostro reparto la mattina c'erano i prelievi di sangue, la terapia, Testimone_2 la sistemazione delle flebo e sacche per l'urologia, non avendo portantini le sistemavamo noi. Facevamo le medicazioni, movimentando pazienti operati o di ortopedia. Assicuravamo anche l'igiene di queste persone, li movimentavamo, lavavamo, facevamo i letti, non c'erano gli OS, che sono arrivati dopo il mio pensionamento, forse ne era arrivato qualcuno, c'erano i portantini ma erano pochi per tutto l'ospedale, non erano assegnati ai singoli reparti, erano un gruppo che girava tutto l'ospedale e quindi erano molto impegnati e da noi c'erano poco, e comunque loro non facevano la cura del paziente. Il reparto di ortopedia era molto faticoso, c'erano i pazienti in trazione, per le fratture scomposte, per cui erano in trazione con un filo e dei pesi, perciò movimentarli, ad esempio per mettere la padella, era molto faticoso, disumano sia per loro che per noi. Facevamo il giro in due per questi adempimenti. Finito il giro c'erano le medicazioni e tutto ciò che
c'era da fare, inclusa l'assistenza ai pasti, sollevando i pazienti da sdraiati, era un continuo movimentarli.” (verbale
5.6.2024).
14. Raggiunta quindi la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
15. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dell'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle patologie. Il CTU ha affermato che: “L'attività lavorativa anzidetta, pertanto, comportava l'espletamento di compiti che rivestivano -con ogni verosimiglianza medico-legale- un ruolo patogenetico quantomeno concausale preponderante nell'insorgenza della patologia in diagnosi, la quale deve essere pertanto connotata come malattia professionale”. L'ausiliario del giudice ha infine concluso come:” Applicate tali indicazioni valutative al grado di menomazione obiettivato nel caso di specie, pertanto, il danno biologico permanente cagionato dall'infermità in diagnosi può essere quantificato nella misura complessiva del 8%
(otto per cento) con data di consolidamento dei postumi indennizzabili al 09.09.2018”.
16. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
17. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni e manovre.
18. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
19. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
20. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 8% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda (17.11.2019).
21. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte della parte resistente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4620/2021 r.g.:
Accerta che la patologia da cui il ricorrente è affetto hanno origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 8%;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 9/7/2025
Il Giudice
LL TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.7.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4620/2021 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. LUCIA VITALE, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto:” accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, della malattia professionale (ernia discale lombare) denunciata in data 17.11.2019; accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 10%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1 capitale del danno biologico accertato, qualora venga accertata una invalidità inferiore al 16%, oltre gli interessi e/o la rivalutazione come per legge;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM n.55/14 successive modifiche e integrazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Vitale, Procuratore
Antistatario.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione 1. Il ricorrente, sig. agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare Parte_1 dell'indennità a fronte di una patologia (ernia discale lombare) di cui afferma la patogenesi CP_1 lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi afferma di essere infermiere professionale dal 24.08.1993, attualmente ancora in servizio alle dipendenze della Nello specifico, egli afferma di aver Pt_2 lavorato dal 1993 al 1994 presso l'Ospedale di Subiaco;
dal 1994 al febbraio 2021 presso l'Ospedale
“Coniugi Bernardini” di Palestrina;
dal febbraio 2021 a tutt'oggi presso la “Casa della Salute” UDI
(Unità Degenza Infermieristica) di Zagarolo;
nel periodo dal 1993 al 1996 e dal 2008 in poi a tutt'oggi, il ricorrente è stato assegnato al Reparto, prevalentemente, di Chirurgia o di Ortopedia;
nel periodo dal
1996 al 2008, assegnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palestrina.
3. Il ricorrente sostiene che le patologie dallo stesso patite (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti) sono insorte quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta. Più specificatamente, nei suddetti reparti di Chirurgia e di Ortopedia, il ricorrente dichiara di essere stato adibito alla movimentazione manuale dei degenti allettati, provvedendo ad ogni esigenza degli stessi: assistenza per l'igiene personale, cambio biancheria dei letti, somministrazione pasti, medicazioni, passaggi dal letto alla carrozzina/lettiga e viceversa, somministrazione farmaci, preparazione per la fisioterapia. Inoltre, dal 1996 al 2008, il ricorrente afferma che, in egual modo, egli era tenuto alla movimentazione dei malati che accedevano al PS e che erano di regola privi di coscienza e/o incidentati, attuando delle manovre che dovevano essere svolte con sollecitudine trattandosi spesso di situazioni di emergenza. Afferma ancora che, sino al 2018, ossia prima dell'arrivo degli Operatori Socio
Sanitari, era tenuto a movimentare e mettere a posto nei magazzini del Reparto, i pacchi di flebo, biancheria, medicine, sacche per i lavaggi biologici, del peso variabile dai 10 Kg ai 20 Kg. Anche nel periodo dal 1996 al 2002, dove era assegnato allo svolgimento dei “Servizi di Emergenza Ospedaliera e di Navetta e Trasferimenti di Emergenza”, il ricorrente asserisce di essere sempre stato tenuto alla continua movimentazione dei pazienti.
4. A sostegno della propria prospettazione il ricorrente allega certificati di idoneità specifica (in data 8.2.2022) che attestano che egli sarebbe “idoneo con prescrizioni: uso di ausili per la MMC;
idoneo con limitazioni: NO MMC maggiore di 10 Kg” (v. all. 8, pag. 1). Ulteriormente, in data 11.6.2019, dai medesimi certificati è dichiarato che il Sig. è stato esposto, nello svolgimento delle sue mansioni Pt_1 di infermiere professionale, ai seguenti rischi professionali: “Rischio Biologico;
Lavoro MMC;
CP_2
Posture; Stress” (v. all. 8, pag.5).
5. Il ricorrente, avendo preliminarmente avanzato all' resistente domanda CP_3 amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della sua patologia in data 17.11.2019, rigettata con provvedimento del 7.3.2020 confermato in sede di opposizione con provvedimento
23.1.2021, afferma che la patogenesi professionale in relazione alla patologia sofferta, tabellata, possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, e che dalla stessa discende una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%, come da relazione medico-legale allegata del CTP dott. (v.all.5). Persona_1
6. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
7. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni in relazione alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, nonché mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
8. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale
9. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
10. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
11. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
12. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
13. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di confermare sostanzialmente le allegazioni del ricorrente, sia in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, sia alla modalità di esecuzione. Invero, il teste ha affermato che: “Lavoravamo su turni che normalmente era di 7 Testimone_1 ore la mattina, 8 il pomeriggio e 9 la notte, che però potevano protrarsi anche per 12 ore, facevamo anche servizio con le ambulanze sul territorio e perciò avevamo una reperibilità che durava 12 ore, notturna e festiva, finché nel 2005 non è arrivato il 118, prima facevamo anche emergenza territoriale con le ambulanze. Fino al 2005 facevamo quindi le emergenze territoriali, ma anche dopo abbiamo assicurato i trasferimenti ed i trasporti protetti non essendoci personale proprio dell'ambulanza. I trasporti consistono nel movimentare i pazienti, la maggior parte non demabulanti, dalla barelle alla lettiga e viceversa. Questa operazione si fa manualmente.”. In aderenza alle dichiarazioni rese e sopra riportate, anche la teste ” Nel nostro reparto la mattina c'erano i prelievi di sangue, la terapia, Testimone_2 la sistemazione delle flebo e sacche per l'urologia, non avendo portantini le sistemavamo noi. Facevamo le medicazioni, movimentando pazienti operati o di ortopedia. Assicuravamo anche l'igiene di queste persone, li movimentavamo, lavavamo, facevamo i letti, non c'erano gli OS, che sono arrivati dopo il mio pensionamento, forse ne era arrivato qualcuno, c'erano i portantini ma erano pochi per tutto l'ospedale, non erano assegnati ai singoli reparti, erano un gruppo che girava tutto l'ospedale e quindi erano molto impegnati e da noi c'erano poco, e comunque loro non facevano la cura del paziente. Il reparto di ortopedia era molto faticoso, c'erano i pazienti in trazione, per le fratture scomposte, per cui erano in trazione con un filo e dei pesi, perciò movimentarli, ad esempio per mettere la padella, era molto faticoso, disumano sia per loro che per noi. Facevamo il giro in due per questi adempimenti. Finito il giro c'erano le medicazioni e tutto ciò che
c'era da fare, inclusa l'assistenza ai pasti, sollevando i pazienti da sdraiati, era un continuo movimentarli.” (verbale
5.6.2024).
14. Raggiunta quindi la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
15. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dell'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle patologie. Il CTU ha affermato che: “L'attività lavorativa anzidetta, pertanto, comportava l'espletamento di compiti che rivestivano -con ogni verosimiglianza medico-legale- un ruolo patogenetico quantomeno concausale preponderante nell'insorgenza della patologia in diagnosi, la quale deve essere pertanto connotata come malattia professionale”. L'ausiliario del giudice ha infine concluso come:” Applicate tali indicazioni valutative al grado di menomazione obiettivato nel caso di specie, pertanto, il danno biologico permanente cagionato dall'infermità in diagnosi può essere quantificato nella misura complessiva del 8%
(otto per cento) con data di consolidamento dei postumi indennizzabili al 09.09.2018”.
16. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
17. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni e manovre.
18. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
19. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
20. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 8% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda (17.11.2019).
21. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte della parte resistente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4620/2021 r.g.:
Accerta che la patologia da cui il ricorrente è affetto hanno origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 8%;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 9/7/2025
Il Giudice
LL TT