CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000010810002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Spa ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2021 001 SC 00001081 0 002 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, relativo alla registrazione dell'esito del giudizio rubricato al n. 394/2017 in base al quale era stata condannata a pagare, a favore di una società correntista, la somma di E. 641.900,99. Ha contestato l'applicazione della dell'aliquota del 3% di cui all'art. 8 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986 con l'imposta determinata in E. 19.257,00. Sostiene che l'atto doveva essere assoggettata a imposta fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. e in quanto la condanna era conseguenza della dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, aveva un effetto ripristinatorio e non era indice di trasferimento di capacità contributiva. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con riduzione dell'imposta dovuta in euro 200,00. L'Agenzia delle Entrate, nella memoria di costituzione in giudizio, ha sostenuto che la tariffa agevolativa poteva essere applicata solo nel caso di nullità o annullamento dell'atto mentre nel caso specifico si configurava una ripetizione dell'indebito. Ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto del presente contenzioso è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25610 del 31 agosto 2022 che tratta di un caso identico a quello ora prospettato nel quale un istituto di credito era stato condannato a risarcire un correntista, a titolo di ripetizione dell'indebito, a seguito dell'annullamento delle clausole di capitalizzazione trimestrali. Nella sentenza n. 25610 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Detto assunto è stato poi enunciato successivamente con la pronuncia della Suprema Corte n. 26185/22 e recentemente posto a fondamento di alcune sentenze di legittimità, emesse dalla CGT Bari n. 2262/23, della CGT Toscana n. 108/24 e della CGT Campania nn. 1599/23 e 1643/25. Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000010810002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Spa ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2021 001 SC 00001081 0 002 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, relativo alla registrazione dell'esito del giudizio rubricato al n. 394/2017 in base al quale era stata condannata a pagare, a favore di una società correntista, la somma di E. 641.900,99. Ha contestato l'applicazione della dell'aliquota del 3% di cui all'art. 8 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986 con l'imposta determinata in E. 19.257,00. Sostiene che l'atto doveva essere assoggettata a imposta fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. e in quanto la condanna era conseguenza della dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, aveva un effetto ripristinatorio e non era indice di trasferimento di capacità contributiva. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con riduzione dell'imposta dovuta in euro 200,00. L'Agenzia delle Entrate, nella memoria di costituzione in giudizio, ha sostenuto che la tariffa agevolativa poteva essere applicata solo nel caso di nullità o annullamento dell'atto mentre nel caso specifico si configurava una ripetizione dell'indebito. Ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto del presente contenzioso è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25610 del 31 agosto 2022 che tratta di un caso identico a quello ora prospettato nel quale un istituto di credito era stato condannato a risarcire un correntista, a titolo di ripetizione dell'indebito, a seguito dell'annullamento delle clausole di capitalizzazione trimestrali. Nella sentenza n. 25610 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Detto assunto è stato poi enunciato successivamente con la pronuncia della Suprema Corte n. 26185/22 e recentemente posto a fondamento di alcune sentenze di legittimità, emesse dalla CGT Bari n. 2262/23, della CGT Toscana n. 108/24 e della CGT Campania nn. 1599/23 e 1643/25. Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
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La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente