Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicazione imposta fissa

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25610/2022, secondo cui gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 47
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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