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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1829/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8508/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Amministratore Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12521/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio in data 28.02.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto inerente n. 3 cartelle , di cui impugnava solo quella avente ad oggetto imposte inerenti l'immobile sito in Indirizzo_1, pl.33, scale A e B , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica dell'atto prodromico, violazione di legge e infondatezza, per cui ne chiedeva l'annullamento.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 28 novembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre circa le ragioni alla base della pretesa erariale
, avendo precisato e documentato che , contrariamente a quanto asserito in ricorso, la cartella alla base è stata notificata ai sensi degli artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, per cui il credito è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Peraltro , avendo la ricorrente impugnato dinanzi alla Corte Giustizia Tributaria di Roma un' intimazione relativa a richiesta pervenuta ad DE da un ente non chiamato in giudizio,cioè agenzia Entrate DP Roma
1, DE ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva, essendo un semplice esecutore dell'ufficio impositore sopra indicato.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,SU 7514/2022)e la giurisprudenza di merito alla quale il giudicante ritiene di aderire.
Le spese di lite vanno compensate in virtu' della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025. Il giudice R.Roberti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8508/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Amministratore Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239060449221 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12521/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio in data 28.02.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto inerente n. 3 cartelle , di cui impugnava solo quella avente ad oggetto imposte inerenti l'immobile sito in Indirizzo_1, pl.33, scale A e B , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica dell'atto prodromico, violazione di legge e infondatezza, per cui ne chiedeva l'annullamento.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 28 novembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre circa le ragioni alla base della pretesa erariale
, avendo precisato e documentato che , contrariamente a quanto asserito in ricorso, la cartella alla base è stata notificata ai sensi degli artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, per cui il credito è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Peraltro , avendo la ricorrente impugnato dinanzi alla Corte Giustizia Tributaria di Roma un' intimazione relativa a richiesta pervenuta ad DE da un ente non chiamato in giudizio,cioè agenzia Entrate DP Roma
1, DE ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva, essendo un semplice esecutore dell'ufficio impositore sopra indicato.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,SU 7514/2022)e la giurisprudenza di merito alla quale il giudicante ritiene di aderire.
Le spese di lite vanno compensate in virtu' della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025. Il giudice R.Roberti