Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1829
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    L'ufficio ha documentato che la cartella alla base è stata notificata ai sensi degli artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, per cui il credito è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e infondatezza

    La Corte ha ritenuto che la cartella alla base è stata notificata correttamente e il credito è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1829
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo