Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5927/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5927/2019, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Esposito
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 12.11.2024.
1
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che l'avv. ha impugnato la sentenza n. 2531/2019 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
con la quale veniva rigettata, con compensazione delle spese di lite, la domanda da lui proposta nei confronti della e con la quale aveva chiesto condannarsi la convenuta compagnia al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 2.432,52, dovuto in virtù della fattura n. 96 del 07.6.2018 emessa all'esito della transazione del giudizio iscritto innanzi il Giudice di Pace di Nola, al n. R.G. 32/2017, e poi cancellato. In particolare, alla prima udienza dell'8.10.2018 il procuratore costituito dava atto dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di giudizio e chiedeva, per l'effetto, la condanna della convenuta alla refusione delle spese legali, poiché l'adempimento era avvenuto a distanza di tredici giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
Si costituiva l'appellata, che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 12.11.2024
è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 17.5.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 30.8.2019 ed iscrizione della causa a ruolo in data 06.9.2019; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, pur necessitando la sentenza di primo grado di una precisazione in punto di motivazione.
2 Ed infatti, il primo giudice, a seguito della dichiarazione di parte attrice di avvenuto pagamento della somma oggetto di lite (cfr. verbale di prima udienza dinanzi al Giudice di Pace dell'8.10.2018) avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere, per poi pronunciarsi sulle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ciò poiché, laddove si verifichi un evento (nella specie, l'avvenuto pagamento, in corso di causa, della somma oggetto di giudizio) che comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad una statuizione sul merito del giudizio, il Giudice definisce la lite con una pronuncia in rito che dichiara la cessazione tra le stesse della materia del contendere.
La Suprema Corte, poi, anche di recente, ha ribadito che «La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese» (Cassazione civile sez. II, 31.10.2023, n. 30251).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la statuizione del primo Giudice – sotto il profilo impugnato, relativo alla soccombenza virtuale – in punto di compensazione delle spese di lite sia corretta.
Infatti, non merita censura la motivazione del primo giudicante secondo cui “dalla documentazione in atti non risulta prova alcuna in merito a quanto dedotto dall'attore nel proprio atto di citazione ovvero non si evince l'accordo transattivo intervenuto tra l'istante e la convenuta compagnia di assicurazione. (…) Ha pregio rilevare che dalla documentazione in atti si rileva solo documentazione proveniente dall'attore senza alcun documento in merito alla transazione intervenuta tra le parti”.
Ed invero, dall'analisi della produzione di primo grado dell'appellante si evince che, effettivamente, non era stata depositata la transazione su cui veniva fondata la pretesa dell'avv. cfr. foliario della Pt_1
produzione cartacea di primo grado di parte appellante, ove sono indicati, quali documenti ritualmente
3 prodotti in giudizio, esclusivamente: “
1. Atto di citazione con mandato in originale 2. Lettera di messa in mora con ricevute A/R 3. Fattura” e cfr., altresì, verbali di causa dell'8.10.2018 e del 12.02.2019, ove non risulta alcun formale deposito di documentazione integrativa, nemmeno sopravvenuta.
Mancando, dunque, la prova della transazione richiamata dall'avv. il cui onere -diversamente da Pt_1
quanto sostenuto dall'appellante- ricadeva sull'attore ex art. 2697 c.c., la prognosi di accoglimento della domanda attorea in primo grado, su cui si fonda la cd. soccombenza virtuale, si risolve in termini negativi, in quanto, alla luce del materiale probatorio depositato in atti, la stessa, in assenza di declaratoria di cessata materia del contendere, non sarebbe stata accolta, essendo stati prodotti esclusivamente documenti di formazione unilaterale da parte dello stesso istante e dai quali non sarebbe stato desumibile né l'an, né tanto meno il quantum della pretesa attorea.
Si badi, infatti, che la transazione, come qualunque altro negozio giuridico da cui scaturiscano diritti ed obbligazioni per le parti, soggiace al principio di cui all'art. 2697 c.c., incombendo sull'attore, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 30.10.2001, n. 13533),
l'onere di provare la fonte (negoziale o legale: nel caso di specie, il contratto di transazione, appunto) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza.
Per le esposte ragioni, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte, con la conseguenza per cui il gravame va rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 1.350,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e
[...]
documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 24.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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