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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1590/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2944/2021 depositato il 17/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.iva_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 26/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.05.2018 la società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Augusta ai fini I.M.U. per l'anno 2012.
Contro l'atto indicato ha proposto ricorso la difesa del contribuente lamentando la prescrizione, la violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 ed ha concluso chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Augusta non si è costituito.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminati gli atti osserva preliminarmente che non è provata da parte ricorrente la data precisa in cui ha avuto conoscenza dell'atto opposto derivandone quindi la mancanza di prova della tempestività del ricorso. Infatti la giurisprudenza della Corte dì Cassazione ha ripetutamente e condivisibilmente affermato che: “l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita mediante la relazione di notificazione apposta in calce al provvedimento”(Cfr. Cass. 15369/2001; Cass. 24.11.2011 n. 24858}. Con
aItra sentenza la stessa Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 09.05.2012 n. 7051) ha stabilito che “grava sul ricorrente in opposizione I'onere della prova della tempestività della stessa ove questa non è possibile desumere dagli atti, in ipotesi prodotti da controparte, cosa che non è avvenuta in fattispecie” ed in tal senso anche Cass. 4247/2013. Consegue da ciò che incombe sulla parte ricorrente di provare la tempestività del ricorso e che ciò non emerge dagli atti di causa. Poiché la prova della tempestività del ricorso va depositata con il ricorso introduttivo di primo grado, non essendo ammissibile la produzione di documenti tenuto conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 101, comma secondo, del C.P.C. come novellato dalla L. 69/2009 che prevede la possibilità di produrre memorie e non documenti che in questo caso avrebbero dovuto dimostrare la tempestività del ricorso e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Tutto ciò ritenuto il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92 non essendo dimostrata la tempestività del ricorso.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. con atto del 17 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
La Società appellante ha ricevuto il plico contenente l'Avviso m data 15/01/2018, in una busta priva della data di consegna. Utilizzando la procedura di accesso agli atti è stato richiesto al Comune di rilasciare copia della ricevuta di ritorno restituita dall'Ufficio Postale, pertinente alla notifica dell'Avviso di Accertamento. Le copie ottenute dal Comune di Augusta confermano che la data di consegna del plico è quella del 15/01/2018.
Il ricorso introduttivo è stato notificato in data 31/01/2018 con prot. n.7345, nei termini di legge. L'appellante ripropone, di seguito, a codesta On.le Commissione imotivi di contrasto all'Avviso di Accertamento impugnato.
1) Prescrizione
Trattandosi di tassa il cui pagamento doveva avvenire con cadenza annuale, e per il 2012 tra il mese di giugno e quello di dicembre, ai sensi dell'art.2948 comma 1 n.4 C.C. il termine di prescrizione per la notifica della pretesa è stabilito in cinque anni. Pertanto la notifica doveva avvenire entro il 31/12/2017.
2) Illegittimità della pretesa
L'art.74 della Legge n.342/2000 prevede che a decon-ere dal mese di gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decon-ere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari dei beni. Dell'avventa notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Nel caso a mano l'Ufficio del Territorio competente non ha mai notificato alla società appellante alcun provvedimento di attribuzione o modifica della rendita sui beni oggetto della pretesa, e conseguentemente si contesta la illegittimità dell'accertamento IMU, stante la inefficacia della attribuzione della rendita ( Cass.
Civ. Sez.5 Ord. n.17825/2017).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 353/6/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 26 Gennaio
2021.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'avviso di accertamento 2012 è stato emesso il 10/11/2017 ed è stato notificato il 15/01/2018. Per pacifico principio giurisprudenziale è sufficiente, in applicazione del principio di scissione tra la data di spedizione e quella di notifica, per la tempestività dell'avviso di accertamento era sufficiente che esso fosse stato consegnato all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2017, come in effetti è avvenuto nella fattispecie. Poiché
l'appellante produce in giudizio la ricevuta di ritorno comprovante la notifica anche dell'avviso di accertamento dal frontespizio di essa potrà rilevarsi la data anteriore al 31 dicembre 2017 nella quale il plico è stato affidato all'ufficio postale. La rendita catastale sulla quale è stata calcolata l'IMU per gli immobili oggetto di causa
è quella vigente alla data dell'accertamento e si presume antecedente all'anno 2000 poiché non risulta in alcun modo, né la ricorrente ha fornito alcuna prova sull'avvio di procedura DOCFA per la rideterminazione della rendita. In ogni caso si fa presente che la notifica della nuova rendita da una funzione meramente dichiarativa per cui la efficacia della rendita trova applicazione per tutte le partite sospese (Cass ord. 24532 del 12/09/2024).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, da un lato, la statuizione processuale di primo grado (in rito) e, dall'altro, ripropone censure di merito (prescrizione/decadenza; rendita catastale). La Corte ritiene di esaminare con priorità: la questione relativa alla tempestività dell'azione impositiva (decadenza/prescrizione), in quanto potenzialmente assorbente;
la censura relativa all'asserita inefficacia della rendita catastale;
la questione di rito posta in primo grado, in quanto, per come articolata l'impugnazione e per la ricostruzione in atti, l'esito del gravame risulta in ogni caso destinato al rigetto, anche considerando l'insussistenza delle dedotte illegittimità sostanziali.
L'appellante sostiene che, trattandosi di prestazione periodica, sarebbe applicabile l'art.2948 c. c. e che la pretesa impositiva avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2017. La censura non è fondata. Regola temporale rilevante: consegna al servizio postale e principio di scissione. In materia di notifica a mezzo posta, opera il principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario: ai fini della tempestività dell'azione dell'ente notificante, rileva la data di consegna del plico all'operatore postale (o comunque l'avvio del procedimento notificatorio), mentre per il destinatario rileva la data di ricezione. Nel caso di specie:
l'avviso è stato emesso il 10.11.2017; è stato ricevuto dalla contribuente il 15.01.2018 (dato pacifico tra le parti); l'ente appellato ha dedotto e documentato (come da proprie produzioni richiamate nelle controdeduzioni) che il plico sarebbe stato affidato al servizio postale in data anteriore al 31.12.2017. Ne discende che, ai fini della tempestività dell'accertamento rispetto alla scadenza del 31.12.2017 invocata dall'appellante, non è decisiva la data di ricezione (15.01.2018), bensì la data di affidamento all'operatore postale;
e, ove tale data sia anteriore al 31.12.2017, la censura è infondata. Conseguenza. Pertanto, la doglianza di decadenza/prescrizione formulata nei termini sopra esposti non può trovare accoglimento, risultando superata dal criterio applicabile alla notifica per l'ente impositore.
L'appellante deduce che l'IMU sarebbe stata calcolata su rendita non efficace perché mai notificata dall'Ufficio del Territorio/Agenzia delle Entrate. La censura non è fondata per una pluralità di ragioni. La parte contribuente: non allega in modo specifico quale sia l'atto catastale attributivo/modificativo non notificato
(numero, data, tipo di variazione); non prova l'esistenza di una variazione di rendita intervenuta in epoca rilevante (ad es. procedura DOCFA, classamento/riclassamento, rendita “proposta” poi divenuta definitiva), né la sua incidenza sul calcolo IMU. In assenza di tali elementi, la doglianza si risolve in un'affermazione generica e non idonea a infirmare la pretesa. L'ente impositore ha sostenuto che la rendita utilizzata per il calcolo è quella vigente alla data dell'accertamento, senza che risultino variazioni in corso o provvedimenti nuovi non portati a conoscenza della contribuente. In tale quadro, la pretesa IMU risulta coerente con il sistema dell'imposizione immobiliare, fondato sul dato catastale vigente, salva prova contraria specifica, nella specie non fornita. La disciplina dell'art.74 L.342/2000 subordina l'efficacia degli atti attributivi/ modificativi della rendita alla loro notificazione. Tuttavia, perché tale regola possa incidere sull'atto impositivo, il contribuente deve: individuare quale rendita (e quale atto) sarebbe “nuova” o “modificata”; dimostrare che l'ente abbia applicato proprio quella rendita non notificata, e non invece una rendita già in atti e vigente. Tale dimostrazione manca. Ne consegue il rigetto del motivo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S. r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2944/2021 depositato il 17/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.iva_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 26/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.05.2018 la società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Augusta ai fini I.M.U. per l'anno 2012.
Contro l'atto indicato ha proposto ricorso la difesa del contribuente lamentando la prescrizione, la violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 ed ha concluso chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Augusta non si è costituito.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminati gli atti osserva preliminarmente che non è provata da parte ricorrente la data precisa in cui ha avuto conoscenza dell'atto opposto derivandone quindi la mancanza di prova della tempestività del ricorso. Infatti la giurisprudenza della Corte dì Cassazione ha ripetutamente e condivisibilmente affermato che: “l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita mediante la relazione di notificazione apposta in calce al provvedimento”(Cfr. Cass. 15369/2001; Cass. 24.11.2011 n. 24858}. Con
aItra sentenza la stessa Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 09.05.2012 n. 7051) ha stabilito che “grava sul ricorrente in opposizione I'onere della prova della tempestività della stessa ove questa non è possibile desumere dagli atti, in ipotesi prodotti da controparte, cosa che non è avvenuta in fattispecie” ed in tal senso anche Cass. 4247/2013. Consegue da ciò che incombe sulla parte ricorrente di provare la tempestività del ricorso e che ciò non emerge dagli atti di causa. Poiché la prova della tempestività del ricorso va depositata con il ricorso introduttivo di primo grado, non essendo ammissibile la produzione di documenti tenuto conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 101, comma secondo, del C.P.C. come novellato dalla L. 69/2009 che prevede la possibilità di produrre memorie e non documenti che in questo caso avrebbero dovuto dimostrare la tempestività del ricorso e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Tutto ciò ritenuto il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92 non essendo dimostrata la tempestività del ricorso.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. con atto del 17 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
La Società appellante ha ricevuto il plico contenente l'Avviso m data 15/01/2018, in una busta priva della data di consegna. Utilizzando la procedura di accesso agli atti è stato richiesto al Comune di rilasciare copia della ricevuta di ritorno restituita dall'Ufficio Postale, pertinente alla notifica dell'Avviso di Accertamento. Le copie ottenute dal Comune di Augusta confermano che la data di consegna del plico è quella del 15/01/2018.
Il ricorso introduttivo è stato notificato in data 31/01/2018 con prot. n.7345, nei termini di legge. L'appellante ripropone, di seguito, a codesta On.le Commissione imotivi di contrasto all'Avviso di Accertamento impugnato.
1) Prescrizione
Trattandosi di tassa il cui pagamento doveva avvenire con cadenza annuale, e per il 2012 tra il mese di giugno e quello di dicembre, ai sensi dell'art.2948 comma 1 n.4 C.C. il termine di prescrizione per la notifica della pretesa è stabilito in cinque anni. Pertanto la notifica doveva avvenire entro il 31/12/2017.
2) Illegittimità della pretesa
L'art.74 della Legge n.342/2000 prevede che a decon-ere dal mese di gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decon-ere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari dei beni. Dell'avventa notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Nel caso a mano l'Ufficio del Territorio competente non ha mai notificato alla società appellante alcun provvedimento di attribuzione o modifica della rendita sui beni oggetto della pretesa, e conseguentemente si contesta la illegittimità dell'accertamento IMU, stante la inefficacia della attribuzione della rendita ( Cass.
Civ. Sez.5 Ord. n.17825/2017).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 353/6/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 26 Gennaio
2021.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'avviso di accertamento 2012 è stato emesso il 10/11/2017 ed è stato notificato il 15/01/2018. Per pacifico principio giurisprudenziale è sufficiente, in applicazione del principio di scissione tra la data di spedizione e quella di notifica, per la tempestività dell'avviso di accertamento era sufficiente che esso fosse stato consegnato all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2017, come in effetti è avvenuto nella fattispecie. Poiché
l'appellante produce in giudizio la ricevuta di ritorno comprovante la notifica anche dell'avviso di accertamento dal frontespizio di essa potrà rilevarsi la data anteriore al 31 dicembre 2017 nella quale il plico è stato affidato all'ufficio postale. La rendita catastale sulla quale è stata calcolata l'IMU per gli immobili oggetto di causa
è quella vigente alla data dell'accertamento e si presume antecedente all'anno 2000 poiché non risulta in alcun modo, né la ricorrente ha fornito alcuna prova sull'avvio di procedura DOCFA per la rideterminazione della rendita. In ogni caso si fa presente che la notifica della nuova rendita da una funzione meramente dichiarativa per cui la efficacia della rendita trova applicazione per tutte le partite sospese (Cass ord. 24532 del 12/09/2024).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, da un lato, la statuizione processuale di primo grado (in rito) e, dall'altro, ripropone censure di merito (prescrizione/decadenza; rendita catastale). La Corte ritiene di esaminare con priorità: la questione relativa alla tempestività dell'azione impositiva (decadenza/prescrizione), in quanto potenzialmente assorbente;
la censura relativa all'asserita inefficacia della rendita catastale;
la questione di rito posta in primo grado, in quanto, per come articolata l'impugnazione e per la ricostruzione in atti, l'esito del gravame risulta in ogni caso destinato al rigetto, anche considerando l'insussistenza delle dedotte illegittimità sostanziali.
L'appellante sostiene che, trattandosi di prestazione periodica, sarebbe applicabile l'art.2948 c. c. e che la pretesa impositiva avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2017. La censura non è fondata. Regola temporale rilevante: consegna al servizio postale e principio di scissione. In materia di notifica a mezzo posta, opera il principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario: ai fini della tempestività dell'azione dell'ente notificante, rileva la data di consegna del plico all'operatore postale (o comunque l'avvio del procedimento notificatorio), mentre per il destinatario rileva la data di ricezione. Nel caso di specie:
l'avviso è stato emesso il 10.11.2017; è stato ricevuto dalla contribuente il 15.01.2018 (dato pacifico tra le parti); l'ente appellato ha dedotto e documentato (come da proprie produzioni richiamate nelle controdeduzioni) che il plico sarebbe stato affidato al servizio postale in data anteriore al 31.12.2017. Ne discende che, ai fini della tempestività dell'accertamento rispetto alla scadenza del 31.12.2017 invocata dall'appellante, non è decisiva la data di ricezione (15.01.2018), bensì la data di affidamento all'operatore postale;
e, ove tale data sia anteriore al 31.12.2017, la censura è infondata. Conseguenza. Pertanto, la doglianza di decadenza/prescrizione formulata nei termini sopra esposti non può trovare accoglimento, risultando superata dal criterio applicabile alla notifica per l'ente impositore.
L'appellante deduce che l'IMU sarebbe stata calcolata su rendita non efficace perché mai notificata dall'Ufficio del Territorio/Agenzia delle Entrate. La censura non è fondata per una pluralità di ragioni. La parte contribuente: non allega in modo specifico quale sia l'atto catastale attributivo/modificativo non notificato
(numero, data, tipo di variazione); non prova l'esistenza di una variazione di rendita intervenuta in epoca rilevante (ad es. procedura DOCFA, classamento/riclassamento, rendita “proposta” poi divenuta definitiva), né la sua incidenza sul calcolo IMU. In assenza di tali elementi, la doglianza si risolve in un'affermazione generica e non idonea a infirmare la pretesa. L'ente impositore ha sostenuto che la rendita utilizzata per il calcolo è quella vigente alla data dell'accertamento, senza che risultino variazioni in corso o provvedimenti nuovi non portati a conoscenza della contribuente. In tale quadro, la pretesa IMU risulta coerente con il sistema dell'imposizione immobiliare, fondato sul dato catastale vigente, salva prova contraria specifica, nella specie non fornita. La disciplina dell'art.74 L.342/2000 subordina l'efficacia degli atti attributivi/ modificativi della rendita alla loro notificazione. Tuttavia, perché tale regola possa incidere sull'atto impositivo, il contribuente deve: individuare quale rendita (e quale atto) sarebbe “nuova” o “modificata”; dimostrare che l'ente abbia applicato proprio quella rendita non notificata, e non invece una rendita già in atti e vigente. Tale dimostrazione manca. Ne consegue il rigetto del motivo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S. r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)