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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 821/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 23/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E100902 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di prime cure di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche ex art. 10- bis st.contr., tornando a contestare la ricostruzione in termini di abuso del diritto di una complessa operazione societaria posta in essere da alcuni contribuenti facenti parte della famiglia Nominativo_5.
Secondo l'AdE, attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione della società Società_1 SRL, eseguita dalla famiglia Nominativo_5 del 2012 attraverso il regime agevolativo di rivalutazione delle quote di partecipazione, la successiva cessione delle quote alla Società_2 srl altra società appartenente alla medesima famiglia, la fusione di Società_1 in Società_2 srl per incorporazione e ridenominazione della società come Società_3 srl, il pagamento del prezzo differito all'esito del raggrupamento ed eseguito mediante gli introiti di Società_3 srl derivanti da utili percepiti da società rumene da essa partecipate, in regime di esenzione c.d. PEX, sarebbe stata dissimulata la distribuzione ai Nominativo_5 dei dividendi provenienti dalle società rumene.
Per contro il contribuente in primo grado aveva ribadito la legittimità dell'operato deducendo di aver conseguito un vantaggio fiscale consentito, deducendo la presenza di ragioni di riassetto societario e di rafforzamento del patrimonio sociale atte a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
La sentenza è stata appellata dal contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il gravame e chiedendone il rigetto;
eccepiva in particolare la formazione di un giudicato esterno in quanto nel giudizio di primo grado R.G.R. n. 303/2021 promosso dalla sig.ra Nominativo_1, in qualità di tutore del sig. Nominativo_2, avverso l'avviso di accertamento n. TQY01E1009001/2020 (relativo all'annualità d'imposta 2015) e deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la sentenza di rigetto n. 217/01/22 (in All. n. 5 alle controdeduzioni ADE), pronunciata il giorno 11.03.2022, depositata il 23.03.2022, era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va osservato che l'eccezione di giudicato esterno è infondata, attesa le diversità delle parti: il presente giudizio infatti riguarda un altro socio e non il Nominativo_2 (Cass. n. 33021 del 2022 sul requisito della identità delle persone).
La sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva solo in eventuali altri giudizi tra le stesse parti, relativi alla stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto;
la scelta processuale di un diverso soggetto, non può andare a discapito di altri coinvolti in giudizi diversi, anche a fronte di circostanze fattuali speculari, pena la lesione del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 cost.
Nell'atto di appello si torna ad insistere sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis st. contr.
Il motivo, è fondato, assorbendo degli ulteriori rilievi in quanto idoneo a pervenire ad una pronuncia decisoria secondo il principio della ragione più liquida. Invero, secondo il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le tante: Cass.,
Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6-5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2018,
n. 24061; Cass., Sez. 5, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5,
19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2022, n. 1149).
Va ricostruita la complessa operazione posta in essere dai contribuenti, che l'Ufficio ricostruisce come schema elusivo di leverage cash off .
La società Società_1 Srl era di proprietà della famiglia Nominativo_5 - per il 99% tramite la Società_4
con il restante 0,1% di proprietà di Nominativo_1 e Ricorrente_1 in ragione dello 0,5% ciascuno - in ragione delle seguenti quote:
Nominativo_1 25,5% piena proprietà e 24,5 % nuda proprietà Ricorrente_1 25,5% piena proprietà e 24,5 % nuda proprietà Nominativo_2 24,5 % usufrutto Nominativo_3 24,5 % usufrutto Società_1, fra i vari asset, deteneva partecipazioni societarie di due società rumune, Società_5 e Società_6, inserite nel ciclo produttivo di altra azienda della famiglia, la Società_2 srl con sede ad Luogo_1, impresa di produzione di abbigliamento.
Nel corso dell'anno di imposta 2012 i soci rivalutavano le partecipazioni detenute in Società_1 srl er un importo complessivo di Euro 990.000, affrancando un valore complessivo di €1.000.000,00 in forza dell'articolo 7, comma 2, lettera d, nn.1, 2 e 3 del Dl 70/2011, convertito in legge 106/2011; in sede di rivalutazione, si provvedeva determinare l'incidenza in capo a ciascun socio dell'insieme dei diritti posseduti sulle proprie quote stabilendo la seguente suddivisione:
· Nominativo_1: 34,07% detenuta per mezzo della Società_4 e 0,5% direttamente;
Ricorrente_1: 34,07% detenuta per mezzo della Società_4 e 0,5% direttamente;
· Nominativo_2: 22,05% detenuta per mezzo della Società_4;
· Nominativo_3 8,82%. detenuta per mezzo della Società_4.
L'operazione di rivalutazione ha determinato imposte di affrancamento per complessivi €39.318,16.
In data 29.03.2012, Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, proprietari, per il tramite della Società_4 del 99% del capitale sociale della Società_1 Srl, cedevano detta partecipazione alla Società_2 Srl, pur mantenendo l'intestazione fiduciaria, al prezzo complessivo di € 990.000,00.
Nel dettaglio:
· Nominativo_1 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 34,07% al prezzo di € 340.700,00;
· Ricorrente_1 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 34,07% al prezzo di € 340.700,00;
· Nominativo_2 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 22,05% al prezzo di € 220.500,00;
· Nominativo_3 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 8,82% al prezzo di € 88.100,00. Il prezzo delle cessioni non veniva saldato al momento del trasfermento. Nella Società_2 Srl non figurava come socia Nominativo_3, atteso che come rappresentato nello specchietto a pg. 4 della memoria Agenzia, risulta che Società_2 Srl era partecipata da Nominativo_1
30 % piena proprietà e 20% nuda proprietà, da Ricorrente_1 30 % piena proprietà e 20% nuda proprietà, Nominativo_2 40 % usufrutto. In data 1.1.2013 avveniva il decesso della cessionaria Nominativo_3; nella titolarità del credito succedevano per successione legittima i tre figli Nominativo_1, Ricorrente_1 e Nominativo_2, ed il coniuge Nominativo_4. In data 13.03.2014 Nominativo_1 e Ricorrente_1 provvedevano a cedere i restanti 0,5 ciascuno per il prezzo di €. 5000,00 a Società_2 Srl;
il prezzo viene immediatamente corrisposto. In data 28.03.2014 Società_2 Srl mutava la denominazione sociale in Società_3 srl. In data 16.05.2014 -30.05.2014 viene approvata e perfezionata la fusione per incorporazione della partecipata Società_1 srl in Società_3 srl già Società_2 Srl. L'operazione di fusione non ha fatto emergere plusvalenze fiscalmente rilevanti;
in realtà già le cessioni di quote societarie non hanno prodotto plusvalenze in capo ai cedenti, grazie alle rivalutazioni effettuate nel 2012 sulle quote della Società_1 Srl.
Società_3 Srl già Società_2 Srl ha quindi inglobato il patrimonio immobiliare della Società_1 Srl già partecipata al 100% e pertanto ha inglobato le partecipazioni delle società rumene Società_5 Industrie Srl e Società_6 Industrie Srl;
Società_3 Srl rimane debitrice nei confronti dei cessionari Nominativo_1, Ricorrente_1, Nominativo_2
e Nominativo_4 per € 990.000,00, ossia del prezzo delle partecipazioni Società_1 Srl cedute a Società_2
Srl.
L'Ufficio ha contestato che nel caso di specie si è in presenza di un'operazione di leverage cash out connotata da finalità elusive e quindi in contrasto con l'art. 10 bis st. contr., in quanto il debito della Società_2
Srl nei confronti delle persone che hanno ceduto le quote di partecipazione della Società_1 Srl, ha consentito di trasferire somme di denaro a favore dei propri soci in esenzione d'imposta; osserva che la riorganizzazione del gruppo, finalizzata principalmente secondo un primo chiarimento ad abbattere i costi di gestione, poteva essere realizzata mediante la diretta fusione fra Società_1 srl e Società_2 Srl, atteso che l'operazione di raggruppamento societario avrebbe avuto i medesimi effetti senza generare un debito nei confronti dei soci cessionari;
mediante le operazioni realizzate i soci persone fisiche, hanno posto le basi per percepire dividendi sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione di quote societarie. L'Ufficio ha quindi provveduto a recuperare a tassazione le somme corrisposte da Società_3 srl ai predetti cessionari nei successivi anni, dal 2014 al 2017, considerandole come dividendi ricevuti: all'uopo ha posto in rilevo che nel 2014 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene in regime di PEX per €. 191.253,00 e che la medesima somma era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2015 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 199.500,00 e che la somma di €. 198.410,25 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2016 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 64.500,00 e che la somma di €. 227.661,00 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2017 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 141.253,00 e che la somma di €. 167.964, 00 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione.
Va posto in rilievo che i dividendi complessivamente incassati sono pari ad €. 595.533,00 a fronte di pagamenti per €. 785.288; l'ufficio ipotizza quindi che anche il dividendo 2013 di €. 282.150,00 sia stato usato per pagare il corrispettivo delle cessioni in quanto i dividendi percepiti negli anni successivi alla cessione ammontano a €. 875.683,00.
In merito alla situazione sopra esposta, nel corso del controllo fiscale eseguito nei confronti della Società_3 Srl, in data 12/06/2018, su espressa richiesta dei verbalizzanti, la Parte rilasciava la seguente dichiarazione:
“L'operazione di fusione effettuata il 30/5/2014 tra le due società Società_1 srl e Società_3 srl (ex Società_2 srl) è stata effettuata con l'unico scopo per accorpare tutte le attività della famiglia Nominativo_5 (esclusa quella produttiva rimasta in capo alla Società_2 srl) al fine di meglio gestire le attività immobiliari, di affittacamere, di coordinamento e direzione delle società estere partecipate e di liquidità ottimizzando la gestione dei costi realizzando delle economie di scala. Preliminarmente al fine di agevolare la fusione, come previsto dall'art. 2505 cc, è stata effettuata la cessione del 1% (Nominativo_1 e Ricorrente_1) con atto del 13/3/14 concentrando tutta la partecipazione della Società_1 in capo alla Società_3. La società all'atto della fusione aveva appostato in bilancio un debito verso gli ex soci della Società_1 detenuti per tramite della Società_4 srl per la cessione della stessa avvenuta nel 2012 usufruendo dell'agevolazione della rivalutazione delle quote, peraltro pari al patrimonio netto contabile
Società_1. Si rammenta che, come previsto anche da più chiarimenti della stessa Agenzia delle Entrate, le rivalutazioni agevolate possono essere effettuate anche in prossimità di cessioni delle quote tanto che queste possono essere trasferite anche prima della rivalutazione che, in questo caso, si sarebbe dovuta comunque effettuare, come effettuata, entro giugno '12. Si deve tener anche presente che i soci Società_1 srl appartenevano allo stesso ceppo familiare ma componenti di nuclei familiari diversi con diverse percentuali rispetto a quelle detenute nella Società_3. Non si condivide quindi l'affermazione che la riorganizzazione del gruppo si poteva realizzare mediante fusione senza prima fare una cessione per sistemare il peso partecipativo e tantomeno una vendita visto che la Società_3 non aveva la liquidità necessaria. E che comunque una fusione avrebbe comportato sicuramente meno costi, anche fiscali. Quindi non si può neppure condividere che “le persone fisiche hanno posto le basi per percepire dividendi sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione societaria” appunto perché le compagini erano diverse e le operazioni non sono neanche contemporanee perché la cessione con quote rivalutate sono state effettuate nel 2012, mentre la fusione è avvenuta nel 2014.
Poste queste premesse, va ricordato che secondo l'art. 10- bis st.contr., "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".
L'atto di indirizzo del MEF del 27/2/2025, emanato per "fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un'applicazione dell'art. 10- bis che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest'ultimo un legittimo risparmio d'imposta", inquadra l'abuso del diritto "come una clausola residuale", destinato a trovare applicazione "solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione, cioè violazione di disposizioni fiscali, come sottolineato dal comma 12 dell'art. 10- bis, secondo cui "in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie".
Nel detto atto di indirizzo si spiega che - "non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario: in questa prospettiva, va inquadrata la rivalutazione delle partecipazioni al fine di ridurre il prelievo sulla plusvalenza emergente dalla successiva cessione a terzi delle stesse. Con la disciplina della rivalutazione (art. 5 della L. n. 488 del 2001 e successive modificazioni) il legislatore consente, ai contribuenti che detengono partecipazioni in società al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva, al fine di ridurre o azzerare il prelievo sulle plusvalenze realizzate mediante la successiva alienazione delle partecipazioni. Posto che la disciplina fiscale della rivalutazione non pone limiti formali e non sottopone ad obblighi particolari la dismissione delle partecipazioni rivalutate, il valore volontariamente affrancato ben potrà essere utilizzato per ridurre il prelievo sulle plusvalenze realizzate non solo in sede di quantificazione delle plusvalenze imponibili da cessione a soggetti terzi e indipendenti rispetto al cedente, ma anche in sede di cessione della partecipazione a favore di altri soci (cd. recesso atipico), fermo restando il limite delle operazioni meramente circolari"
Va quindi richiamata Cassazione sez. trib. - 14/03/2025, n. 6741 che ha deciso a favore del contribuente un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio.
Si legge in detta pronuncia
“Secondo il costante indirizzo di questa Corte, si configura un abuso del diritto – il cui divieto costituisce, in materia tributaria, principio generale antielusivo – quando l'operazione economica è volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione (Cass. n. 9135/2021; Cass. n. 15321/2019;
Cass. n. 18632/2018).
Più specificamente, è stato affermato che "in tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ora sostituito dall'art. 10-bis della L. n. 212/2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali" (Cass. n. 4631/2023; Cass. n.
2224/2021).
In sintesi, questa Corte ha affermato che, onde integrare gli estremi del comportamento abusivo, un'operazione economica, valutata tenendo conto sia della volontà delle parti sia del contesto fattuale e giuridico, deve porre quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non si applica se l'operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta (così Cass. n. 25972/2014; più di recente,
v. Cass. n. 22072/2024).
In particolare, con riguardo ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta, poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale" (Cass.
n. 439/2015).
Spetta all'Amministrazione la prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato (Cass. n.
1465/2009), mentre il contribuente ha l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche che giustifichino un'operazione così strutturata qualora l'Ufficio alleghi l'esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, che sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. n. 21390/2012).”
La Cassazione ha poi escluso l'abusività della complessa operazione societaria, osservando che “la creazione di nuova capacità patrimoniale in capo ai soci di maggioranza aveva consentito l'agevole liquidazione di quelli di minoranza, e che agli stessi esiti non si sarebbe potuti pervenire per la via naturale del conferimento delle azioni, operazione – quest'ultima – che avrebbe fra l'altro imposto il deposito della relazione peritale di stima presso il Registro delle Imprese che i soci intendevano legittimamente scongiurare per la possibilità che si rendessero così pubbliche informazioni invece riservate.”
Nel presente caso, è evidente che la cessione delle quote societarie di Società_1 srl, effettuata dai tre fratelli Nominativo_5 e dalla madre Nominativo_3 nel 2012, ha consentito l'uscita dal gruppo societario della Nominativo_3, atteso che la incorporante Società_2 Srl, risulta detenuta da Nominativo_1 per il 30% in piena proprietà e per il 20% in nuda proprietà, da Ricorrente_1 per il 30% in piena proprietà e per il 20% in nuda proprietà, da Nominativo_2 per il 40% di usufrutto. Secondo questa Corte territoriale la valida ragione economica sussiste, ed è costituita dalla scelta di consentire alla Nominativo_3 di uscire anticipatamente, attraverso la liquidazione della propria quota, dalla società di controllo del gruppo societario di famiglia in favore dei propri figli, così cedendo loro il controllo societario (la Nominativo_3 era amministratore di Società_1 srl): l'operazione descritta non era quindi ispirata a conseguire solo risparmio di imposta, ma supportata da altre ragioni economico- societarie, trovando spiegazione (anche e sopratutto) nel diverso assetto societario che ne è derivato, anche in termini di change of control.
Non può quindi accedersi alla tesi dell'Ufficio che indica quale “strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito” la sola fusione tra Società_1 srl e Società_3 srl già Società_2 Srl, perché detta fusione da sola non avrebbe visto l'estromissione dalla compagine sociale della Nominativo_3, che evidentemente intendeva uscire dalle società di famiglia ed incamerare per se il valore della partecipazione sia pure concedendo una dilazione per il pagamento, sicchè era comunque necessario procedere alla rivalutazione delle partecipazioni societarie in Società_1 in vista della uscita della socia Nominativo_3; comunque la fusione fra società di capitali ( società detenute in parte da medesimi soci ma con diverse quote nella società incorporante ed in quella incorporata), avrebbe richiesto la relazione degli Esperti ex art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, per garantire l'equità tra i soci delle società coinvolte, mentre con l'operazione posta in essere (incorporazione da parte di Società_3 srl già Società_2 Srl della partecipata al 100% Società_1 immobiliare srl), è stato sufficiente rilevare le attività e le passività assunte tramite la fusione a saldi aperti in continuità di valori contabili. La scansione delle operazioni poste in essere – dapprima la rivalutazione delle partecipazioni nella capogruppo Società_1 srl, quindi la cessione delle dette partecipazioni ad altra società esistente partecipata solo dai fratelli Nominativo_5, con la conseguente uscita della Nominativo_3 ex amministratore delegato come socia, appare indicativa della volontà di procedere ad una riorganizzazione del gruppo societario a ristretta base partecipativa limitata ai tre fratelli Nominativo_5, che valorizzasse quindi la seconda generazione dei soci appartenenti al medesimo nucleo familiare;
nel contempo, il debito verso i soci Nominativo_5 costituito dal prezzo di cessione non pagato al momento del trasferimento, ove la società versasse in situazione di squilibrio finanziario, sarebbe comunque postergato (la giurisprudenza di merito ritiene applicabile l'art. 2467 c.c., ai crediti dei soci nei confronti della società derivanti da precedenti rapporti commerciali, in caso di dilazione di pagamento cfr. Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 30 ottobre 2023, n. 30089), circostanza questa che rafforza il patrimonio netto della società incorporante Società_3 srl già Società_2 Srl., dipendendo il pagamento dall'effettivo conseguimento di utili da parte della società incorporante.
Deve quindi escludersi la sussistenza del denunziato abuso del diritto.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado vanno compensate, attesi i mutamenti giurisprudenziali, attese le indicazioni dell'atto di indirizzo del MEF datato 27/2/2025.in tema di abuso del diritto, intervenuti sulle questioni di diritto agitate dalle parti in epoca successiva agli impugnati atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso impugnato.
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio..
Ancona li 27.01.2026
Il giudice est Il Presidente
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) (Dott. Ugo Maria Fantini )
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 821/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 23/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E100902 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di prime cure di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche ex art. 10- bis st.contr., tornando a contestare la ricostruzione in termini di abuso del diritto di una complessa operazione societaria posta in essere da alcuni contribuenti facenti parte della famiglia Nominativo_5.
Secondo l'AdE, attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione della società Società_1 SRL, eseguita dalla famiglia Nominativo_5 del 2012 attraverso il regime agevolativo di rivalutazione delle quote di partecipazione, la successiva cessione delle quote alla Società_2 srl altra società appartenente alla medesima famiglia, la fusione di Società_1 in Società_2 srl per incorporazione e ridenominazione della società come Società_3 srl, il pagamento del prezzo differito all'esito del raggrupamento ed eseguito mediante gli introiti di Società_3 srl derivanti da utili percepiti da società rumene da essa partecipate, in regime di esenzione c.d. PEX, sarebbe stata dissimulata la distribuzione ai Nominativo_5 dei dividendi provenienti dalle società rumene.
Per contro il contribuente in primo grado aveva ribadito la legittimità dell'operato deducendo di aver conseguito un vantaggio fiscale consentito, deducendo la presenza di ragioni di riassetto societario e di rafforzamento del patrimonio sociale atte a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
La sentenza è stata appellata dal contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il gravame e chiedendone il rigetto;
eccepiva in particolare la formazione di un giudicato esterno in quanto nel giudizio di primo grado R.G.R. n. 303/2021 promosso dalla sig.ra Nominativo_1, in qualità di tutore del sig. Nominativo_2, avverso l'avviso di accertamento n. TQY01E1009001/2020 (relativo all'annualità d'imposta 2015) e deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la sentenza di rigetto n. 217/01/22 (in All. n. 5 alle controdeduzioni ADE), pronunciata il giorno 11.03.2022, depositata il 23.03.2022, era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va osservato che l'eccezione di giudicato esterno è infondata, attesa le diversità delle parti: il presente giudizio infatti riguarda un altro socio e non il Nominativo_2 (Cass. n. 33021 del 2022 sul requisito della identità delle persone).
La sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva solo in eventuali altri giudizi tra le stesse parti, relativi alla stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto;
la scelta processuale di un diverso soggetto, non può andare a discapito di altri coinvolti in giudizi diversi, anche a fronte di circostanze fattuali speculari, pena la lesione del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 cost.
Nell'atto di appello si torna ad insistere sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis st. contr.
Il motivo, è fondato, assorbendo degli ulteriori rilievi in quanto idoneo a pervenire ad una pronuncia decisoria secondo il principio della ragione più liquida. Invero, secondo il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le tante: Cass.,
Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6-5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2018,
n. 24061; Cass., Sez. 5, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5,
19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2022, n. 1149).
Va ricostruita la complessa operazione posta in essere dai contribuenti, che l'Ufficio ricostruisce come schema elusivo di leverage cash off .
La società Società_1 Srl era di proprietà della famiglia Nominativo_5 - per il 99% tramite la Società_4
con il restante 0,1% di proprietà di Nominativo_1 e Ricorrente_1 in ragione dello 0,5% ciascuno - in ragione delle seguenti quote:
Nominativo_1 25,5% piena proprietà e 24,5 % nuda proprietà Ricorrente_1 25,5% piena proprietà e 24,5 % nuda proprietà Nominativo_2 24,5 % usufrutto Nominativo_3 24,5 % usufrutto Società_1, fra i vari asset, deteneva partecipazioni societarie di due società rumune, Società_5 e Società_6, inserite nel ciclo produttivo di altra azienda della famiglia, la Società_2 srl con sede ad Luogo_1, impresa di produzione di abbigliamento.
Nel corso dell'anno di imposta 2012 i soci rivalutavano le partecipazioni detenute in Società_1 srl er un importo complessivo di Euro 990.000, affrancando un valore complessivo di €1.000.000,00 in forza dell'articolo 7, comma 2, lettera d, nn.1, 2 e 3 del Dl 70/2011, convertito in legge 106/2011; in sede di rivalutazione, si provvedeva determinare l'incidenza in capo a ciascun socio dell'insieme dei diritti posseduti sulle proprie quote stabilendo la seguente suddivisione:
· Nominativo_1: 34,07% detenuta per mezzo della Società_4 e 0,5% direttamente;
Ricorrente_1: 34,07% detenuta per mezzo della Società_4 e 0,5% direttamente;
· Nominativo_2: 22,05% detenuta per mezzo della Società_4;
· Nominativo_3 8,82%. detenuta per mezzo della Società_4.
L'operazione di rivalutazione ha determinato imposte di affrancamento per complessivi €39.318,16.
In data 29.03.2012, Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, proprietari, per il tramite della Società_4 del 99% del capitale sociale della Società_1 Srl, cedevano detta partecipazione alla Società_2 Srl, pur mantenendo l'intestazione fiduciaria, al prezzo complessivo di € 990.000,00.
Nel dettaglio:
· Nominativo_1 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 34,07% al prezzo di € 340.700,00;
· Ricorrente_1 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 34,07% al prezzo di € 340.700,00;
· Nominativo_2 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 22,05% al prezzo di € 220.500,00;
· Nominativo_3 ha ceduto le proprie quote di partecipazione pari al 8,82% al prezzo di € 88.100,00. Il prezzo delle cessioni non veniva saldato al momento del trasfermento. Nella Società_2 Srl non figurava come socia Nominativo_3, atteso che come rappresentato nello specchietto a pg. 4 della memoria Agenzia, risulta che Società_2 Srl era partecipata da Nominativo_1
30 % piena proprietà e 20% nuda proprietà, da Ricorrente_1 30 % piena proprietà e 20% nuda proprietà, Nominativo_2 40 % usufrutto. In data 1.1.2013 avveniva il decesso della cessionaria Nominativo_3; nella titolarità del credito succedevano per successione legittima i tre figli Nominativo_1, Ricorrente_1 e Nominativo_2, ed il coniuge Nominativo_4. In data 13.03.2014 Nominativo_1 e Ricorrente_1 provvedevano a cedere i restanti 0,5 ciascuno per il prezzo di €. 5000,00 a Società_2 Srl;
il prezzo viene immediatamente corrisposto. In data 28.03.2014 Società_2 Srl mutava la denominazione sociale in Società_3 srl. In data 16.05.2014 -30.05.2014 viene approvata e perfezionata la fusione per incorporazione della partecipata Società_1 srl in Società_3 srl già Società_2 Srl. L'operazione di fusione non ha fatto emergere plusvalenze fiscalmente rilevanti;
in realtà già le cessioni di quote societarie non hanno prodotto plusvalenze in capo ai cedenti, grazie alle rivalutazioni effettuate nel 2012 sulle quote della Società_1 Srl.
Società_3 Srl già Società_2 Srl ha quindi inglobato il patrimonio immobiliare della Società_1 Srl già partecipata al 100% e pertanto ha inglobato le partecipazioni delle società rumene Società_5 Industrie Srl e Società_6 Industrie Srl;
Società_3 Srl rimane debitrice nei confronti dei cessionari Nominativo_1, Ricorrente_1, Nominativo_2
e Nominativo_4 per € 990.000,00, ossia del prezzo delle partecipazioni Società_1 Srl cedute a Società_2
Srl.
L'Ufficio ha contestato che nel caso di specie si è in presenza di un'operazione di leverage cash out connotata da finalità elusive e quindi in contrasto con l'art. 10 bis st. contr., in quanto il debito della Società_2
Srl nei confronti delle persone che hanno ceduto le quote di partecipazione della Società_1 Srl, ha consentito di trasferire somme di denaro a favore dei propri soci in esenzione d'imposta; osserva che la riorganizzazione del gruppo, finalizzata principalmente secondo un primo chiarimento ad abbattere i costi di gestione, poteva essere realizzata mediante la diretta fusione fra Società_1 srl e Società_2 Srl, atteso che l'operazione di raggruppamento societario avrebbe avuto i medesimi effetti senza generare un debito nei confronti dei soci cessionari;
mediante le operazioni realizzate i soci persone fisiche, hanno posto le basi per percepire dividendi sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione di quote societarie. L'Ufficio ha quindi provveduto a recuperare a tassazione le somme corrisposte da Società_3 srl ai predetti cessionari nei successivi anni, dal 2014 al 2017, considerandole come dividendi ricevuti: all'uopo ha posto in rilevo che nel 2014 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene in regime di PEX per €. 191.253,00 e che la medesima somma era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2015 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 199.500,00 e che la somma di €. 198.410,25 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2016 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 64.500,00 e che la somma di €. 227.661,00 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione;
nel 2017 Società_3 srl aveva incamerato dividendi dalle società rumene per €. 141.253,00 e che la somma di €. 167.964, 00 era stata pagata come quota del corrispettivo della cessione.
Va posto in rilievo che i dividendi complessivamente incassati sono pari ad €. 595.533,00 a fronte di pagamenti per €. 785.288; l'ufficio ipotizza quindi che anche il dividendo 2013 di €. 282.150,00 sia stato usato per pagare il corrispettivo delle cessioni in quanto i dividendi percepiti negli anni successivi alla cessione ammontano a €. 875.683,00.
In merito alla situazione sopra esposta, nel corso del controllo fiscale eseguito nei confronti della Società_3 Srl, in data 12/06/2018, su espressa richiesta dei verbalizzanti, la Parte rilasciava la seguente dichiarazione:
“L'operazione di fusione effettuata il 30/5/2014 tra le due società Società_1 srl e Società_3 srl (ex Società_2 srl) è stata effettuata con l'unico scopo per accorpare tutte le attività della famiglia Nominativo_5 (esclusa quella produttiva rimasta in capo alla Società_2 srl) al fine di meglio gestire le attività immobiliari, di affittacamere, di coordinamento e direzione delle società estere partecipate e di liquidità ottimizzando la gestione dei costi realizzando delle economie di scala. Preliminarmente al fine di agevolare la fusione, come previsto dall'art. 2505 cc, è stata effettuata la cessione del 1% (Nominativo_1 e Ricorrente_1) con atto del 13/3/14 concentrando tutta la partecipazione della Società_1 in capo alla Società_3. La società all'atto della fusione aveva appostato in bilancio un debito verso gli ex soci della Società_1 detenuti per tramite della Società_4 srl per la cessione della stessa avvenuta nel 2012 usufruendo dell'agevolazione della rivalutazione delle quote, peraltro pari al patrimonio netto contabile
Società_1. Si rammenta che, come previsto anche da più chiarimenti della stessa Agenzia delle Entrate, le rivalutazioni agevolate possono essere effettuate anche in prossimità di cessioni delle quote tanto che queste possono essere trasferite anche prima della rivalutazione che, in questo caso, si sarebbe dovuta comunque effettuare, come effettuata, entro giugno '12. Si deve tener anche presente che i soci Società_1 srl appartenevano allo stesso ceppo familiare ma componenti di nuclei familiari diversi con diverse percentuali rispetto a quelle detenute nella Società_3. Non si condivide quindi l'affermazione che la riorganizzazione del gruppo si poteva realizzare mediante fusione senza prima fare una cessione per sistemare il peso partecipativo e tantomeno una vendita visto che la Società_3 non aveva la liquidità necessaria. E che comunque una fusione avrebbe comportato sicuramente meno costi, anche fiscali. Quindi non si può neppure condividere che “le persone fisiche hanno posto le basi per percepire dividendi sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione societaria” appunto perché le compagini erano diverse e le operazioni non sono neanche contemporanee perché la cessione con quote rivalutate sono state effettuate nel 2012, mentre la fusione è avvenuta nel 2014.
Poste queste premesse, va ricordato che secondo l'art. 10- bis st.contr., "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".
L'atto di indirizzo del MEF del 27/2/2025, emanato per "fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un'applicazione dell'art. 10- bis che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest'ultimo un legittimo risparmio d'imposta", inquadra l'abuso del diritto "come una clausola residuale", destinato a trovare applicazione "solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione, cioè violazione di disposizioni fiscali, come sottolineato dal comma 12 dell'art. 10- bis, secondo cui "in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie".
Nel detto atto di indirizzo si spiega che - "non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario: in questa prospettiva, va inquadrata la rivalutazione delle partecipazioni al fine di ridurre il prelievo sulla plusvalenza emergente dalla successiva cessione a terzi delle stesse. Con la disciplina della rivalutazione (art. 5 della L. n. 488 del 2001 e successive modificazioni) il legislatore consente, ai contribuenti che detengono partecipazioni in società al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva, al fine di ridurre o azzerare il prelievo sulle plusvalenze realizzate mediante la successiva alienazione delle partecipazioni. Posto che la disciplina fiscale della rivalutazione non pone limiti formali e non sottopone ad obblighi particolari la dismissione delle partecipazioni rivalutate, il valore volontariamente affrancato ben potrà essere utilizzato per ridurre il prelievo sulle plusvalenze realizzate non solo in sede di quantificazione delle plusvalenze imponibili da cessione a soggetti terzi e indipendenti rispetto al cedente, ma anche in sede di cessione della partecipazione a favore di altri soci (cd. recesso atipico), fermo restando il limite delle operazioni meramente circolari"
Va quindi richiamata Cassazione sez. trib. - 14/03/2025, n. 6741 che ha deciso a favore del contribuente un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio.
Si legge in detta pronuncia
“Secondo il costante indirizzo di questa Corte, si configura un abuso del diritto – il cui divieto costituisce, in materia tributaria, principio generale antielusivo – quando l'operazione economica è volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione (Cass. n. 9135/2021; Cass. n. 15321/2019;
Cass. n. 18632/2018).
Più specificamente, è stato affermato che "in tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ora sostituito dall'art. 10-bis della L. n. 212/2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali" (Cass. n. 4631/2023; Cass. n.
2224/2021).
In sintesi, questa Corte ha affermato che, onde integrare gli estremi del comportamento abusivo, un'operazione economica, valutata tenendo conto sia della volontà delle parti sia del contesto fattuale e giuridico, deve porre quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non si applica se l'operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta (così Cass. n. 25972/2014; più di recente,
v. Cass. n. 22072/2024).
In particolare, con riguardo ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta, poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale" (Cass.
n. 439/2015).
Spetta all'Amministrazione la prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato (Cass. n.
1465/2009), mentre il contribuente ha l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche che giustifichino un'operazione così strutturata qualora l'Ufficio alleghi l'esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, che sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. n. 21390/2012).”
La Cassazione ha poi escluso l'abusività della complessa operazione societaria, osservando che “la creazione di nuova capacità patrimoniale in capo ai soci di maggioranza aveva consentito l'agevole liquidazione di quelli di minoranza, e che agli stessi esiti non si sarebbe potuti pervenire per la via naturale del conferimento delle azioni, operazione – quest'ultima – che avrebbe fra l'altro imposto il deposito della relazione peritale di stima presso il Registro delle Imprese che i soci intendevano legittimamente scongiurare per la possibilità che si rendessero così pubbliche informazioni invece riservate.”
Nel presente caso, è evidente che la cessione delle quote societarie di Società_1 srl, effettuata dai tre fratelli Nominativo_5 e dalla madre Nominativo_3 nel 2012, ha consentito l'uscita dal gruppo societario della Nominativo_3, atteso che la incorporante Società_2 Srl, risulta detenuta da Nominativo_1 per il 30% in piena proprietà e per il 20% in nuda proprietà, da Ricorrente_1 per il 30% in piena proprietà e per il 20% in nuda proprietà, da Nominativo_2 per il 40% di usufrutto. Secondo questa Corte territoriale la valida ragione economica sussiste, ed è costituita dalla scelta di consentire alla Nominativo_3 di uscire anticipatamente, attraverso la liquidazione della propria quota, dalla società di controllo del gruppo societario di famiglia in favore dei propri figli, così cedendo loro il controllo societario (la Nominativo_3 era amministratore di Società_1 srl): l'operazione descritta non era quindi ispirata a conseguire solo risparmio di imposta, ma supportata da altre ragioni economico- societarie, trovando spiegazione (anche e sopratutto) nel diverso assetto societario che ne è derivato, anche in termini di change of control.
Non può quindi accedersi alla tesi dell'Ufficio che indica quale “strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito” la sola fusione tra Società_1 srl e Società_3 srl già Società_2 Srl, perché detta fusione da sola non avrebbe visto l'estromissione dalla compagine sociale della Nominativo_3, che evidentemente intendeva uscire dalle società di famiglia ed incamerare per se il valore della partecipazione sia pure concedendo una dilazione per il pagamento, sicchè era comunque necessario procedere alla rivalutazione delle partecipazioni societarie in Società_1 in vista della uscita della socia Nominativo_3; comunque la fusione fra società di capitali ( società detenute in parte da medesimi soci ma con diverse quote nella società incorporante ed in quella incorporata), avrebbe richiesto la relazione degli Esperti ex art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, per garantire l'equità tra i soci delle società coinvolte, mentre con l'operazione posta in essere (incorporazione da parte di Società_3 srl già Società_2 Srl della partecipata al 100% Società_1 immobiliare srl), è stato sufficiente rilevare le attività e le passività assunte tramite la fusione a saldi aperti in continuità di valori contabili. La scansione delle operazioni poste in essere – dapprima la rivalutazione delle partecipazioni nella capogruppo Società_1 srl, quindi la cessione delle dette partecipazioni ad altra società esistente partecipata solo dai fratelli Nominativo_5, con la conseguente uscita della Nominativo_3 ex amministratore delegato come socia, appare indicativa della volontà di procedere ad una riorganizzazione del gruppo societario a ristretta base partecipativa limitata ai tre fratelli Nominativo_5, che valorizzasse quindi la seconda generazione dei soci appartenenti al medesimo nucleo familiare;
nel contempo, il debito verso i soci Nominativo_5 costituito dal prezzo di cessione non pagato al momento del trasferimento, ove la società versasse in situazione di squilibrio finanziario, sarebbe comunque postergato (la giurisprudenza di merito ritiene applicabile l'art. 2467 c.c., ai crediti dei soci nei confronti della società derivanti da precedenti rapporti commerciali, in caso di dilazione di pagamento cfr. Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 30 ottobre 2023, n. 30089), circostanza questa che rafforza il patrimonio netto della società incorporante Società_3 srl già Società_2 Srl., dipendendo il pagamento dall'effettivo conseguimento di utili da parte della società incorporante.
Deve quindi escludersi la sussistenza del denunziato abuso del diritto.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado vanno compensate, attesi i mutamenti giurisprudenziali, attese le indicazioni dell'atto di indirizzo del MEF datato 27/2/2025.in tema di abuso del diritto, intervenuti sulle questioni di diritto agitate dalle parti in epoca successiva agli impugnati atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso impugnato.
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio..
Ancona li 27.01.2026
Il giudice est Il Presidente
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) (Dott. Ugo Maria Fantini )