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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42905/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42905/2024
All'udienza del 10 giugno 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore l'avv. Valeria Maria Battisti e per il convenuto Parte_1 [...]
l'avv. Sara Chincherè. CP_1
La difesa attrice precisa le conclusioni chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione della somma di euro 1.857,36 pagata alla controparte, nonché il risarcimento dei danni per le ragioni esposte in atti nella somma complessiva di euro 5.200,00 come precisato ai fini del contributo unificato. Per tale ragione ha aderito all'eccezione di incompetenza per valore del tribunale sollevata da controparte.
La difesa convenuta richiama le conclusioni precisate nel foglio depositato nel fascicolo telematico.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 42905 / 2024 R.G. promossa da
( ), elettivamente domiciliata in Milano via Parte_1 C.F._1
Lamarmora 44, presso lo studio dell'avv. Valeria Maria Battisti che la rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Sara Chincherè
del Foro di Como, che lo rappresenta e difende per Email_1
delega in atti
convenuto
oggetto: appalto – risoluzione – restituzione somme e risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 ha convenuto in giudizio allegando: di aver concluso Parte_1 Controparte_1
con la società convenuta un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento per il suo appartamento in Milano viale Coni Zugna n. 21; che il prezzo di euro 3.714,70 previsto nel preventivo redatto dall'appaltatore è stato integralmente pagato dalla committente per il 50% mediante la cessione del credito di imposta derivante dal cd “bonus casa” e per la restante parte con il pagamento della somma di euro 1.857,36; che l'impianto realizzato dall'impresa convenuta aveva presentato vizi e difetti denunciati dall'attrice; che i tecnici dell'impresa convenuta non sono riusciti ad eliminare i difetti di funzionamento dell'impianto che si era rivelato sottodimensionato rispetto alla superficie dell'ambiente; che la controparte aveva fornito un impianto del tutto inidoneo;
che la committente aveva diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione della somma di euro
1.857,36 e al risarcimento dei danni indicati in euro 4.300,00 oltre Iva per i costi di smontaggio dell'impianto e di acquisto di un nuovo impianto, in euro 922,82 per le spese stragiudiziali relative al procedimento di mediazione, nonché per la perdita del “bonus casa” e per il disagio sofferto a causa dell'inadempimento del convenuto.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'incompetenza per valore del tribunale adito da controparte e contestando nel merito le domande avversarie di cui chiede il rigetto.
Sin dalla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza per valore del tribunale sollevata dal convenuto ed ha chiesto la fissazione di un termine per la riassunzione della controversia davanti al Giudice di Pace.
L'adesione all'eccezione di incompetenza per valore non determina l'applicabilità dell'art. 38
comma 2 c.p.c. che riguarda unicamente la competenza per territorio derogabile.
L'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto e l'espressa limitazione della domanda risarcitoria alla somma di euro 5.200,00, già indicata ai fini del contributo unificato, come risulta dalle conclusioni precisate dalla difesa all'odierna pagina 3 di 4 udienza, rendono chiaro che le parti concordano sulla competenza per valore del Giudice di
Pace.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano adito dalla consumatrice/committente essendo competente a conoscere della causa il Giudice di Pace di
Milano, davanti al quale le parti potranno riassumere la controversia nel termine di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.
A fronte della precisazione della domanda risarcitoria da parte dell'attrice e dell'immediata adesione all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, le spese di lite della presente fase vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 12/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano essendo competente a conoscere della controversia il Giudice di Pace di Milano;
2. compensa le spese di lite della presente fase di giudizio.
Così deciso in Milano il 10/06/2025
Il Giudice dott. Patrizio Gattari
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42905/2024
All'udienza del 10 giugno 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore l'avv. Valeria Maria Battisti e per il convenuto Parte_1 [...]
l'avv. Sara Chincherè. CP_1
La difesa attrice precisa le conclusioni chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione della somma di euro 1.857,36 pagata alla controparte, nonché il risarcimento dei danni per le ragioni esposte in atti nella somma complessiva di euro 5.200,00 come precisato ai fini del contributo unificato. Per tale ragione ha aderito all'eccezione di incompetenza per valore del tribunale sollevata da controparte.
La difesa convenuta richiama le conclusioni precisate nel foglio depositato nel fascicolo telematico.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 42905 / 2024 R.G. promossa da
( ), elettivamente domiciliata in Milano via Parte_1 C.F._1
Lamarmora 44, presso lo studio dell'avv. Valeria Maria Battisti che la rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Sara Chincherè
del Foro di Como, che lo rappresenta e difende per Email_1
delega in atti
convenuto
oggetto: appalto – risoluzione – restituzione somme e risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 ha convenuto in giudizio allegando: di aver concluso Parte_1 Controparte_1
con la società convenuta un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento per il suo appartamento in Milano viale Coni Zugna n. 21; che il prezzo di euro 3.714,70 previsto nel preventivo redatto dall'appaltatore è stato integralmente pagato dalla committente per il 50% mediante la cessione del credito di imposta derivante dal cd “bonus casa” e per la restante parte con il pagamento della somma di euro 1.857,36; che l'impianto realizzato dall'impresa convenuta aveva presentato vizi e difetti denunciati dall'attrice; che i tecnici dell'impresa convenuta non sono riusciti ad eliminare i difetti di funzionamento dell'impianto che si era rivelato sottodimensionato rispetto alla superficie dell'ambiente; che la controparte aveva fornito un impianto del tutto inidoneo;
che la committente aveva diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione della somma di euro
1.857,36 e al risarcimento dei danni indicati in euro 4.300,00 oltre Iva per i costi di smontaggio dell'impianto e di acquisto di un nuovo impianto, in euro 922,82 per le spese stragiudiziali relative al procedimento di mediazione, nonché per la perdita del “bonus casa” e per il disagio sofferto a causa dell'inadempimento del convenuto.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'incompetenza per valore del tribunale adito da controparte e contestando nel merito le domande avversarie di cui chiede il rigetto.
Sin dalla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza per valore del tribunale sollevata dal convenuto ed ha chiesto la fissazione di un termine per la riassunzione della controversia davanti al Giudice di Pace.
L'adesione all'eccezione di incompetenza per valore non determina l'applicabilità dell'art. 38
comma 2 c.p.c. che riguarda unicamente la competenza per territorio derogabile.
L'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto e l'espressa limitazione della domanda risarcitoria alla somma di euro 5.200,00, già indicata ai fini del contributo unificato, come risulta dalle conclusioni precisate dalla difesa all'odierna pagina 3 di 4 udienza, rendono chiaro che le parti concordano sulla competenza per valore del Giudice di
Pace.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano adito dalla consumatrice/committente essendo competente a conoscere della causa il Giudice di Pace di
Milano, davanti al quale le parti potranno riassumere la controversia nel termine di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.
A fronte della precisazione della domanda risarcitoria da parte dell'attrice e dell'immediata adesione all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, le spese di lite della presente fase vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 12/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano essendo competente a conoscere della controversia il Giudice di Pace di Milano;
2. compensa le spese di lite della presente fase di giudizio.
Così deciso in Milano il 10/06/2025
Il Giudice dott. Patrizio Gattari
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