Articolo 20 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 novembre 1989
Art. 20. (Rimborso tassa per patente di guida). 1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprieta' dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e' determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989