Art. 20. (Rimborso tassa per patente di guida). 1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprieta' dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e' determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e' determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.