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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 13133/2018 R.G. e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Vito Rausa,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi Giuseppe Boselli,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 13133/2018
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 04/09/1997 (atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ugento al n. 30, parte II, serie A, anno 1997). Dalla loro unione sono nati Persona_1
(14/09/2001) e (15/12/2002). Ha dedotto che il Tribunale Persona_2 di Lecce, con sentenza non definitiva n. 318/2016 del 22/02/2016, ha dichiarato la separazione tra i coniugi previa comparizione innanzi al
Presidente.
Ha riferito che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che con sentenza n. 2928/2017 il Tribunale di Lecce ha definito il giudizio di separazione recependo le condizioni concordate con la coniuge ossia, in particolare: - l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa familiare;
- un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli pari ad € 1.000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie;
- un contributo a proprio carico per il mantenimento della coniuge pari ad €
500,00 mensili.
Ha allegato che non sussistono i presupposti per prevedere a proprio carico un assegno divorzile in favore della coniuge, la quale sarebbe abile al lavoro e potrebbe contare su di un significativo patrimonio immobiliare.
Ha riferito, infine, di aver subito un decremento reddituale per la contrazione dell'attività di impresa e a causa della sopravvenienza di due figli.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento dei figli, ad eccezione di una ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
c) nessun assegno divorzile per la coniuge o, in subordine, un assegno a proprio carico nella misura di € 100,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 28/12/2018).
2 R.G. 13133/2018
1.2.- si è costituita in giudizio sin dalla fase Controparte_1 presidenziale non opponendosi alla pronuncia sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, deducendo che sussistono i presupposti sostanziali per la previsione in suo favore di un assegno divorzile, avendo contribuito con il proprio lavoro anche domestico alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del coniuge.
Ha allegato che le proprietà immobiliari di cui è (con-)titolare non sono in condizioni tali da produrre reddito. Ha altresì allegato che il coniuge attore ha prelevato denaro dal conto cointestato, utilizzandolo: - circa € 80.000 per l'acquisto di un locale commerciale poi dallo stesso destinato alla sua attività imprenditoriale;
- circa € 100.000,00 per la costituzione di una assicurazione sulla sua vita. Ha riferito che sul conto cointestato sarebbe anche confluita la somma di € 30.000,00 proveniente dall'assicurazione sulla propria vita, che il coniuge avrebbe riscattato in nome della parte convenuta falsificandone la firma.
Ha allegato, infine, che il coniuge attore sarebbe titolare di diversi immobili e potrebbe contare su guadagni maggiori di quelli dichiarati, derivanti dalla fiorente attività imprenditoriale da lui svolta, che può contare su tre negozi, un deposito e tredici dipendenti.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno a carico del coniuge per il mantenimento proprio e dei figli pari ad € 3.000,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il 17/04/2019).
1.3.- Con ordinanza del 24/06/2019, dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione in occasione dell'udienza del 07/05/2019, la
Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: i) affidato i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con conferma delle statuizioni di separazione relative al collocamento e alla frequentazione padre-figli; ii) confermato l'assegnazione della casa familiare alla parte convenuta;
iii) confermato il contributo di € 1.000,00 a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli;
iv) ripartito le spese straordinarie nella misura
3 R.G. 13133/2018
del 60% a carico della parte attrice;
v) posto a carico della parte attrice un contributo pari ad € 400,00 per il mantenimento della coniuge.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
25/07/2019, domandando la conferma delle statuizioni assunte in via temporanea e urgente, eccezion fatta per l'assegno in favore della coniuge, rispetto al quale ha insistito nell'originaria domanda di revoca o minor quantificazione.
1.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con memoria del 04/11/2019, insistendo nelle conclusioni già rassegnate nella comparsa depositata nella fase presidenziale.
1.6.- Con sentenza non definitiva n. 793/2022 depositata in data
22/03/2022 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.7.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte attrice e l'escussione di una testimone.
1.8.- All'udienza del 28/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi;
b) parte convenuta riportandosi a quelle rassegnate con le note scritte depositate il 18/07/2024 ossia: - la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- la modifica delle statuizioni di contributo economico con la previsione di un contributo a carico della parte attrice per il mantenimento proprio e dei figli pari ad € 3.000,00;
c) P.M. nulla ha opposto (parere del 31/03/2025).
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
4 R.G. 13133/2018
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 793/2022 pubblicata il
22/03/2022 con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per le sole domande accessorie.
4.- I provvedimenti riguardanti i figli (14/09/2001) Persona_1
e (15/12/2002) devono essere adottati nei termini che Persona_2 seguono.
4.1.- Preliminarmente, devono essere revocate le statuizioni di natura personale, relative ad affidamento, collocamento e frequentazione da parte del genitore non convivente, essendo i figli frattanto divenuti maggiorenni.
4.2.- Quanto alle statuizioni di natura economica e con riferimento al periodo pregresso, devono essere confermate, anche alla luce della mancata proposizione di una specifica istanza per la loro modifica, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dalla Presidente delegata.
Inoltre, deve osservarsi che soltanto in sede di comparsa conclusionale la parte attrice ha dedotto la raggiunta autosufficienza dei figli, allegando che costoro lavorano entrambi e producono reddito. Tale circostanza però non può essere considerata ai fini della decisione per due ordini di ragioni: da un lato la deduzione è tardiva per essere stata formulata per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni e, dall'altro lato, nella memoria di replica la convenuta, pur convenendo sul fatto che i figli abbiano iniziato a lavorare, ha ribadito la loro non autosufficienza impedendo così di poter dare comunque per vera la circostanza.
Del resto, come si evince dai contratti di lavoro allegati, entrambi i figli sono stati assunti in società partecipate dalla parte attrice ben prima del momento della precisazione delle conclusioni, sicché il ritardo nella allegazione di tale sopravvenienza resta a carico della parte attrice, onerata di provare la raggiunta autosufficienza dei figli dal punto di vista della stabilità dell'impiego e della misura dei loro redditi.
5 R.G. 13133/2018
Cionondimeno, il contributo a carico del genitore attore deve essere ridotto e ciò in quanto è pacifico che entrambi i figli (di anni 24 e 22) abbiano lasciato gli studi universitari e fatto ingresso nel mondo del lavoro, con prospettive lavorative che appaiono astrattamente coerenti con il loro percorso formativo.
Quanto alla misura del contributo il Tribunale stima congrua la somma di € 250,00 mensili per ciascuno dei figli.
A tale misura si perviene avendo riguardo alle ordinarie esigenze di due giovani adulti lavoratori e considerando altresì le capacità reddituali del genitore obbligato.
A tal proposito, occorre evidenziare che le dichiarazioni fiscali prodotte dalla parte attrice evidenziano redditi pari mediamente a 21.300,00 circa per gli anni di imposta 2018-2023. Tale situazione reddituale è di fatto la medesima rispetto a quella dichiarata nel 2017 (€ 21.700,00 circa), epoca in cui la parte attrice si è volontariamente impegnata a corrispondere contributi familiari per € 1.500,00, all'evidenza del tutto insostenibili con un reddito mensile pari a circa € 1.800,00. Inoltre, a fronte delle allegazioni della controparte in merito alla rilevante redditività delle aziende di cui la parte attrice è socia e amministratrice, sarebbe stato onere di costei produrre i bilanci di esercizio, anche i più recenti, da cui evincere la asserita contrazione degli utili, vieppiù alla luce della non contestata espansione dell'attività di (con l'apertura di un nuovo punto vendita) e della CP_3 non contestata nuova iniziativa imprenditoriale (consistita nella costituzione di DLC s.r.l.s. e nella conseguente apertura di una pizzeria a Casarano, con sette dipendenti).
Pertanto, non avendo la situazione economico-patrimoniale documentata subito peggioramenti di rilievo, deve essere presa in considerazione una disponibilità economica della parte pari quantomeno ad
€ 1.500,00 mensili da destinare alle esigenze del nucleo. Al contempo, occorre avere altresì riguardo agli oneri familiari incombenti sulla parte attrice, la quale deve contribuire al mantenimento di altri due figli, le cui
6 R.G. 13133/2018
esigenze possono ritenersi certamente aumentate rispetto all'epoca in cui tale circostanza è stata presa in considerazione nella fase presidenziale.
Il contributo deve essere corrisposto dal genitore direttamente ai figli, stante l'accordo raggiunto dalle parti in merito e riferito dai procuratori della parte convenuta in occasione dell'udienza del 15/11/2021.
La disposta riduzione deve decorrere dalla mensilità successiva al deposito della memoria di replica da parte della convenuta (luglio 2025), essendo la decisione fondata anche sulle esperienze lavorative dei figli, circostanza divenuta pacifica in occasione della suddetta difesa.
4.3.- Quanto alle spese straordinarie, la sproporzione tra i redditi dei genitori induce a confermare i provvedimenti provvisori con cui è stato disposto che la parte attrice contribuisca in misura pari al 60% e la parte convenuta in misura pari al 40%; modi e termini di contribuzione saranno quelli di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 21/05/2018 e ss.mm.
4.4.- La pacifica convivenza tra la madre e i figli comporta che il godimento della casa familiare debba restare assegnato alla prima.
5.- La domanda della parte convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5 co. 6 l. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. In proposito, è necessario precisare che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche
7 R.G. 13133/2018
compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
5.1.- Quanto alle esigenze assistenziali, è emerso che la coniuge convenuta produce redditi o, comunque, è certamente in grado di produrli.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che nel corso del giudizio la parte ha avuto diverse esperienze lavorative, sebbene precarie.
Ella gode dell'assegnazione della casa familiare e, sul versante patrimoniale, risulta che sia proprietaria di due immobili ad Ugento (loc. Lido Marini) nonché comproprietaria di un locale commerciale a Presicce. In disparte l'indimostrata fatiscenza degli immobili ad Ugento e l'irragionevole dissenso della sorella comproprietaria alla locazione dell'immobile a Presicce, tali immobili rappresentano una ricchezza che può essere alternativamente messa a frutto o monetizzata.
Pertanto, dal complesso degli elementi suindicati, può ritenersi con certezza che non sussistono esigenze assistenziali in capo alla parte convenuta.
5.2.- V'è prova, invece, della sussistenza di esigenze compensative e perequative. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che per gran parte del matrimonio la parte convenuta si sia occupata in via prevalente dei compiti domestici e della cura della prole minorenne (cfr. interrogatorio formale di e prova testimoniale in ordine alla circostanza sub Per_1
28). In proposito, può presumersi, in mancanza di prova contraria, che l'affidamento alla parte convenuta di tali compiti sia derivato da una scelta comune dei coniugi nell'impostazione del ménage familiare. Tale affidamento, consentendo all'altro coniuge di dedicarsi alla propria attività lavorativa, è circostanza di per sé idonea ad evidenziare un contributo della coniuge nella formazione del patrimonio comune o di quello del coniuge lavoratore.
Inoltre, nel caso di specie è provato che la parte attrice abbia destinato, durante la vita matrimoniale, ingenti somme depositate sul conto
8 R.G. 13133/2018
cointestato (circa € 180.000,00) per l'acquisto di uno dei locali commerciali dove svolge la propria attività e per la stipulazione di una CP_3 assicurazione per la vita della parte medesima (cfr. allegati 19 e 20, fasc. parte convenuta). Tale destinazione, sebbene non legittimi alcuna pretesa restitutoria essendo avvenuta durante il matrimonio, è utile per ricostruire il patrimonio accumulato dalla parte attrice e di cui essa può, anche per mezzo dell'intermediazione societaria, godere.
Pertanto, alla luce della sperequazione certamente sussistente tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti e considerati i minori oneri a carico della parte attrice per il mantenimento dei figli maggiorenni nonché il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, il contributo deve essere quantificato in € 600,00 mensili. La decorrenza dell'aumento deve fissarsi dalla mensilità successiva alla rimessione della causa al collegio
(aprile 2025), essendo la decisione fondata anche su circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta pertanto alla rifusione nella misura della metà. Infatti, ella è risultata soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile, laddove sulle domande relative ai figli ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, avuto riguardo alle domande accolte e al contegno processuale delle parti medesime.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 13133/2018 R.G.
9 R.G. 13133/2018
introdotto con ricorso del 28/12/2018 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non Controparte_1 definitiva n. 793/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) CONFERMA che la casa familiare sita a Tricase in via Giolitti n. 13 resti assegnata a in considerazione dell'interesse dei figli;
Controparte_1
2) REVOCA le statuizioni di natura personale relative ai figli Persona_1
(14/09/2001) e (15/12/2002);
[...] Persona_2
3) DISPONE, a far data dalla mensilità di luglio 2025, l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 Persona_1
e versando direttamente a loro la somma di €
[...] Persona_2
250,00 per ciascuno;
il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
4) CONFERMA che le spese straordinarie inerenti alla prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico di e del 40% Parte_1
a carico di;
esse saranno regolamentate secondo Controparte_1 termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
5) DISPONE, a far data dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo a carico di di versare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 600,00, a titolo di assegno divorzile;
il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6) CONFERMA, per il periodo antecedente alla decorrenza delle modifiche qui disposte, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 24/06/2019;
7) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 della metà dei compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in € 6.163,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'avv. Luigi Giuseppe Boselli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/09/2025.
10 R.G. 13133/2018
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 13133/2018 R.G. e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Vito Rausa,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi Giuseppe Boselli,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 13133/2018
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 04/09/1997 (atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ugento al n. 30, parte II, serie A, anno 1997). Dalla loro unione sono nati Persona_1
(14/09/2001) e (15/12/2002). Ha dedotto che il Tribunale Persona_2 di Lecce, con sentenza non definitiva n. 318/2016 del 22/02/2016, ha dichiarato la separazione tra i coniugi previa comparizione innanzi al
Presidente.
Ha riferito che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che con sentenza n. 2928/2017 il Tribunale di Lecce ha definito il giudizio di separazione recependo le condizioni concordate con la coniuge ossia, in particolare: - l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa familiare;
- un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli pari ad € 1.000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie;
- un contributo a proprio carico per il mantenimento della coniuge pari ad €
500,00 mensili.
Ha allegato che non sussistono i presupposti per prevedere a proprio carico un assegno divorzile in favore della coniuge, la quale sarebbe abile al lavoro e potrebbe contare su di un significativo patrimonio immobiliare.
Ha riferito, infine, di aver subito un decremento reddituale per la contrazione dell'attività di impresa e a causa della sopravvenienza di due figli.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento dei figli, ad eccezione di una ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
c) nessun assegno divorzile per la coniuge o, in subordine, un assegno a proprio carico nella misura di € 100,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 28/12/2018).
2 R.G. 13133/2018
1.2.- si è costituita in giudizio sin dalla fase Controparte_1 presidenziale non opponendosi alla pronuncia sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, deducendo che sussistono i presupposti sostanziali per la previsione in suo favore di un assegno divorzile, avendo contribuito con il proprio lavoro anche domestico alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del coniuge.
Ha allegato che le proprietà immobiliari di cui è (con-)titolare non sono in condizioni tali da produrre reddito. Ha altresì allegato che il coniuge attore ha prelevato denaro dal conto cointestato, utilizzandolo: - circa € 80.000 per l'acquisto di un locale commerciale poi dallo stesso destinato alla sua attività imprenditoriale;
- circa € 100.000,00 per la costituzione di una assicurazione sulla sua vita. Ha riferito che sul conto cointestato sarebbe anche confluita la somma di € 30.000,00 proveniente dall'assicurazione sulla propria vita, che il coniuge avrebbe riscattato in nome della parte convenuta falsificandone la firma.
Ha allegato, infine, che il coniuge attore sarebbe titolare di diversi immobili e potrebbe contare su guadagni maggiori di quelli dichiarati, derivanti dalla fiorente attività imprenditoriale da lui svolta, che può contare su tre negozi, un deposito e tredici dipendenti.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno a carico del coniuge per il mantenimento proprio e dei figli pari ad € 3.000,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il 17/04/2019).
1.3.- Con ordinanza del 24/06/2019, dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione in occasione dell'udienza del 07/05/2019, la
Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: i) affidato i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con conferma delle statuizioni di separazione relative al collocamento e alla frequentazione padre-figli; ii) confermato l'assegnazione della casa familiare alla parte convenuta;
iii) confermato il contributo di € 1.000,00 a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli;
iv) ripartito le spese straordinarie nella misura
3 R.G. 13133/2018
del 60% a carico della parte attrice;
v) posto a carico della parte attrice un contributo pari ad € 400,00 per il mantenimento della coniuge.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
25/07/2019, domandando la conferma delle statuizioni assunte in via temporanea e urgente, eccezion fatta per l'assegno in favore della coniuge, rispetto al quale ha insistito nell'originaria domanda di revoca o minor quantificazione.
1.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con memoria del 04/11/2019, insistendo nelle conclusioni già rassegnate nella comparsa depositata nella fase presidenziale.
1.6.- Con sentenza non definitiva n. 793/2022 depositata in data
22/03/2022 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.7.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte attrice e l'escussione di una testimone.
1.8.- All'udienza del 28/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi;
b) parte convenuta riportandosi a quelle rassegnate con le note scritte depositate il 18/07/2024 ossia: - la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- la modifica delle statuizioni di contributo economico con la previsione di un contributo a carico della parte attrice per il mantenimento proprio e dei figli pari ad € 3.000,00;
c) P.M. nulla ha opposto (parere del 31/03/2025).
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
4 R.G. 13133/2018
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 793/2022 pubblicata il
22/03/2022 con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per le sole domande accessorie.
4.- I provvedimenti riguardanti i figli (14/09/2001) Persona_1
e (15/12/2002) devono essere adottati nei termini che Persona_2 seguono.
4.1.- Preliminarmente, devono essere revocate le statuizioni di natura personale, relative ad affidamento, collocamento e frequentazione da parte del genitore non convivente, essendo i figli frattanto divenuti maggiorenni.
4.2.- Quanto alle statuizioni di natura economica e con riferimento al periodo pregresso, devono essere confermate, anche alla luce della mancata proposizione di una specifica istanza per la loro modifica, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dalla Presidente delegata.
Inoltre, deve osservarsi che soltanto in sede di comparsa conclusionale la parte attrice ha dedotto la raggiunta autosufficienza dei figli, allegando che costoro lavorano entrambi e producono reddito. Tale circostanza però non può essere considerata ai fini della decisione per due ordini di ragioni: da un lato la deduzione è tardiva per essere stata formulata per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni e, dall'altro lato, nella memoria di replica la convenuta, pur convenendo sul fatto che i figli abbiano iniziato a lavorare, ha ribadito la loro non autosufficienza impedendo così di poter dare comunque per vera la circostanza.
Del resto, come si evince dai contratti di lavoro allegati, entrambi i figli sono stati assunti in società partecipate dalla parte attrice ben prima del momento della precisazione delle conclusioni, sicché il ritardo nella allegazione di tale sopravvenienza resta a carico della parte attrice, onerata di provare la raggiunta autosufficienza dei figli dal punto di vista della stabilità dell'impiego e della misura dei loro redditi.
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Cionondimeno, il contributo a carico del genitore attore deve essere ridotto e ciò in quanto è pacifico che entrambi i figli (di anni 24 e 22) abbiano lasciato gli studi universitari e fatto ingresso nel mondo del lavoro, con prospettive lavorative che appaiono astrattamente coerenti con il loro percorso formativo.
Quanto alla misura del contributo il Tribunale stima congrua la somma di € 250,00 mensili per ciascuno dei figli.
A tale misura si perviene avendo riguardo alle ordinarie esigenze di due giovani adulti lavoratori e considerando altresì le capacità reddituali del genitore obbligato.
A tal proposito, occorre evidenziare che le dichiarazioni fiscali prodotte dalla parte attrice evidenziano redditi pari mediamente a 21.300,00 circa per gli anni di imposta 2018-2023. Tale situazione reddituale è di fatto la medesima rispetto a quella dichiarata nel 2017 (€ 21.700,00 circa), epoca in cui la parte attrice si è volontariamente impegnata a corrispondere contributi familiari per € 1.500,00, all'evidenza del tutto insostenibili con un reddito mensile pari a circa € 1.800,00. Inoltre, a fronte delle allegazioni della controparte in merito alla rilevante redditività delle aziende di cui la parte attrice è socia e amministratrice, sarebbe stato onere di costei produrre i bilanci di esercizio, anche i più recenti, da cui evincere la asserita contrazione degli utili, vieppiù alla luce della non contestata espansione dell'attività di (con l'apertura di un nuovo punto vendita) e della CP_3 non contestata nuova iniziativa imprenditoriale (consistita nella costituzione di DLC s.r.l.s. e nella conseguente apertura di una pizzeria a Casarano, con sette dipendenti).
Pertanto, non avendo la situazione economico-patrimoniale documentata subito peggioramenti di rilievo, deve essere presa in considerazione una disponibilità economica della parte pari quantomeno ad
€ 1.500,00 mensili da destinare alle esigenze del nucleo. Al contempo, occorre avere altresì riguardo agli oneri familiari incombenti sulla parte attrice, la quale deve contribuire al mantenimento di altri due figli, le cui
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esigenze possono ritenersi certamente aumentate rispetto all'epoca in cui tale circostanza è stata presa in considerazione nella fase presidenziale.
Il contributo deve essere corrisposto dal genitore direttamente ai figli, stante l'accordo raggiunto dalle parti in merito e riferito dai procuratori della parte convenuta in occasione dell'udienza del 15/11/2021.
La disposta riduzione deve decorrere dalla mensilità successiva al deposito della memoria di replica da parte della convenuta (luglio 2025), essendo la decisione fondata anche sulle esperienze lavorative dei figli, circostanza divenuta pacifica in occasione della suddetta difesa.
4.3.- Quanto alle spese straordinarie, la sproporzione tra i redditi dei genitori induce a confermare i provvedimenti provvisori con cui è stato disposto che la parte attrice contribuisca in misura pari al 60% e la parte convenuta in misura pari al 40%; modi e termini di contribuzione saranno quelli di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 21/05/2018 e ss.mm.
4.4.- La pacifica convivenza tra la madre e i figli comporta che il godimento della casa familiare debba restare assegnato alla prima.
5.- La domanda della parte convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5 co. 6 l. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. In proposito, è necessario precisare che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche
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compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
5.1.- Quanto alle esigenze assistenziali, è emerso che la coniuge convenuta produce redditi o, comunque, è certamente in grado di produrli.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che nel corso del giudizio la parte ha avuto diverse esperienze lavorative, sebbene precarie.
Ella gode dell'assegnazione della casa familiare e, sul versante patrimoniale, risulta che sia proprietaria di due immobili ad Ugento (loc. Lido Marini) nonché comproprietaria di un locale commerciale a Presicce. In disparte l'indimostrata fatiscenza degli immobili ad Ugento e l'irragionevole dissenso della sorella comproprietaria alla locazione dell'immobile a Presicce, tali immobili rappresentano una ricchezza che può essere alternativamente messa a frutto o monetizzata.
Pertanto, dal complesso degli elementi suindicati, può ritenersi con certezza che non sussistono esigenze assistenziali in capo alla parte convenuta.
5.2.- V'è prova, invece, della sussistenza di esigenze compensative e perequative. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che per gran parte del matrimonio la parte convenuta si sia occupata in via prevalente dei compiti domestici e della cura della prole minorenne (cfr. interrogatorio formale di e prova testimoniale in ordine alla circostanza sub Per_1
28). In proposito, può presumersi, in mancanza di prova contraria, che l'affidamento alla parte convenuta di tali compiti sia derivato da una scelta comune dei coniugi nell'impostazione del ménage familiare. Tale affidamento, consentendo all'altro coniuge di dedicarsi alla propria attività lavorativa, è circostanza di per sé idonea ad evidenziare un contributo della coniuge nella formazione del patrimonio comune o di quello del coniuge lavoratore.
Inoltre, nel caso di specie è provato che la parte attrice abbia destinato, durante la vita matrimoniale, ingenti somme depositate sul conto
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cointestato (circa € 180.000,00) per l'acquisto di uno dei locali commerciali dove svolge la propria attività e per la stipulazione di una CP_3 assicurazione per la vita della parte medesima (cfr. allegati 19 e 20, fasc. parte convenuta). Tale destinazione, sebbene non legittimi alcuna pretesa restitutoria essendo avvenuta durante il matrimonio, è utile per ricostruire il patrimonio accumulato dalla parte attrice e di cui essa può, anche per mezzo dell'intermediazione societaria, godere.
Pertanto, alla luce della sperequazione certamente sussistente tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti e considerati i minori oneri a carico della parte attrice per il mantenimento dei figli maggiorenni nonché il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, il contributo deve essere quantificato in € 600,00 mensili. La decorrenza dell'aumento deve fissarsi dalla mensilità successiva alla rimessione della causa al collegio
(aprile 2025), essendo la decisione fondata anche su circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta pertanto alla rifusione nella misura della metà. Infatti, ella è risultata soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile, laddove sulle domande relative ai figli ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, avuto riguardo alle domande accolte e al contegno processuale delle parti medesime.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 13133/2018 R.G.
9 R.G. 13133/2018
introdotto con ricorso del 28/12/2018 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non Controparte_1 definitiva n. 793/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) CONFERMA che la casa familiare sita a Tricase in via Giolitti n. 13 resti assegnata a in considerazione dell'interesse dei figli;
Controparte_1
2) REVOCA le statuizioni di natura personale relative ai figli Persona_1
(14/09/2001) e (15/12/2002);
[...] Persona_2
3) DISPONE, a far data dalla mensilità di luglio 2025, l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 Persona_1
e versando direttamente a loro la somma di €
[...] Persona_2
250,00 per ciascuno;
il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
4) CONFERMA che le spese straordinarie inerenti alla prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico di e del 40% Parte_1
a carico di;
esse saranno regolamentate secondo Controparte_1 termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
5) DISPONE, a far data dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo a carico di di versare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 600,00, a titolo di assegno divorzile;
il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6) CONFERMA, per il periodo antecedente alla decorrenza delle modifiche qui disposte, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 24/06/2019;
7) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 della metà dei compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in € 6.163,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'avv. Luigi Giuseppe Boselli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/09/2025.
10 R.G. 13133/2018
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
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