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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 26431 /2024 da:
L'avv. Moschetti NI e l'avv. MOSCHETTI FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COLLA BARBARA per il le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE VI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 26431 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a pignoramento esattoriale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1 prof. avv. Francesco Moschetti e dall'avv. NI Moschetti
Attrice-opponente
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Barbara Colla
Convenuta-opposta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Emanuele Cennamo
Convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente, a seguito dell'ordinanza del 13 ottobre 2024 emessa dal G.E. nella procedura esecutiva n. 1110 -1/2024 ha introdotto la fase di merito, insistendo nell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 2023/885, notificatale il 3 novembre 2023 in qualità di “erede/coobbligato” di avente ad oggetto Imu, e Persona_1 deducendo l'avvenuta accettazione con beneficio di inventario il 18 settembre 2023.
1.2. Si sono costituite le parti opposte, eccependo il difetto di giurisdizione.
1 2. Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 602/1973, il quale non consente di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. fatta eccezione per le questioni sulla pignorabilità dei beni.
Al riguardo, si osserva che la contestazion e della carenza di legittimazione passiva, rectius di difetto di titolarità della posizione giuridica passiva, va ricondotta all'art. 615 c.p.c. e non già all'art. 617 c.p.c. per come pretenderebbe parte opponente.
Infatti, con la doglianza in esame l'opponente non contesta un vizio di procedura, bensì la non debenza del credito esattoriale in virtù dell'intervenuta accettazione con beneficio di inventario, vale a dire una questione di natura sostanziale.
Pertanto, considerato che il credito oggetto della p retesa ha natura tributaria e che l'accettazione beneficiata è precedente alla notifica dell'intimazione, l'opponente avrebbe dovuto sottoporre la propria doglianza al Giudice tributario mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento, non potendo prop orre un simile motivo di opposizione dinanzi al G.E.
Ad ogni modo, quand'anche volesse accedersi alla ricostruzione dell'opponente, secondo cui trattasi di motivo riconducibile all'art. 617 c.p.c., l'opposizione sarebbe tardiva, quindi ugualmente inammissibile, in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata il 3 novembre 2023 per come dichiarato dalla stessa opponente, mentre il ricorso in opposizione
è stato depositato il 4 giugno 2024, vale a dire ben oltre il termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione opposta.
3. Le spese di lite sostenute dalle parti opposte sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott .
AE VI, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da lle parti opposte, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.500,00 (di cui 1.000,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione,
1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spes e generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi, limitatamente alla posizione di CP_3 in favore dell'avv. Emanuele Cennamo ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE VI
2
L'avv. Moschetti NI e l'avv. MOSCHETTI FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COLLA BARBARA per il le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE VI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 26431 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a pignoramento esattoriale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1 prof. avv. Francesco Moschetti e dall'avv. NI Moschetti
Attrice-opponente
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Barbara Colla
Convenuta-opposta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Emanuele Cennamo
Convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente, a seguito dell'ordinanza del 13 ottobre 2024 emessa dal G.E. nella procedura esecutiva n. 1110 -1/2024 ha introdotto la fase di merito, insistendo nell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 2023/885, notificatale il 3 novembre 2023 in qualità di “erede/coobbligato” di avente ad oggetto Imu, e Persona_1 deducendo l'avvenuta accettazione con beneficio di inventario il 18 settembre 2023.
1.2. Si sono costituite le parti opposte, eccependo il difetto di giurisdizione.
1 2. Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 602/1973, il quale non consente di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. fatta eccezione per le questioni sulla pignorabilità dei beni.
Al riguardo, si osserva che la contestazion e della carenza di legittimazione passiva, rectius di difetto di titolarità della posizione giuridica passiva, va ricondotta all'art. 615 c.p.c. e non già all'art. 617 c.p.c. per come pretenderebbe parte opponente.
Infatti, con la doglianza in esame l'opponente non contesta un vizio di procedura, bensì la non debenza del credito esattoriale in virtù dell'intervenuta accettazione con beneficio di inventario, vale a dire una questione di natura sostanziale.
Pertanto, considerato che il credito oggetto della p retesa ha natura tributaria e che l'accettazione beneficiata è precedente alla notifica dell'intimazione, l'opponente avrebbe dovuto sottoporre la propria doglianza al Giudice tributario mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento, non potendo prop orre un simile motivo di opposizione dinanzi al G.E.
Ad ogni modo, quand'anche volesse accedersi alla ricostruzione dell'opponente, secondo cui trattasi di motivo riconducibile all'art. 617 c.p.c., l'opposizione sarebbe tardiva, quindi ugualmente inammissibile, in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata il 3 novembre 2023 per come dichiarato dalla stessa opponente, mentre il ricorso in opposizione
è stato depositato il 4 giugno 2024, vale a dire ben oltre il termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione opposta.
3. Le spese di lite sostenute dalle parti opposte sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott .
AE VI, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da lle parti opposte, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.500,00 (di cui 1.000,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione,
1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spes e generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi, limitatamente alla posizione di CP_3 in favore dell'avv. Emanuele Cennamo ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE VI
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