Art. 12. (Vettoriamento del gas naturale). 1. Le societa' proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle societa' produttrici, delle societa' controllate, delle societa' controllanti, o di societa' sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , che esercitano le attivita' di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 . Le societa' controllate sono quelle individuate ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile . 2. Il gas da vettoriare dovra' rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilita' e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sara' effettuato compatibilmente con le capacita' di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto. 3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonche' dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.
Versione
31 gennaio 1991
31 gennaio 1991
Giurisprudenza • 2
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