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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6293 dell'anno 2018 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ravenna alla via Canalazzo
n. 47 presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Righini che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– Attrice e convenuta in riconvenzionale –
E
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Lecce alla via Zanardelli presso lo studio legale dell'avv.
Antonio Sansonetti che la rappresenta e difende con gli avv.ti Alessandro Ripa e
Andrea Colombo, come da mandato in atti;
– Convenuta e attrice in riconvenzionale – All'udienza del 17.6.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , Parte_1
premesso in particolare:
- di aver svolto attività di agente di commercio per conto della società convenuta dal 30.10.2009 al 7.3.2017, finalizzata alla vendita di opere d'arte in forza di un mandato di agenzia del 30.10.2009;
- che il rapporto si interrompeva in data 7.3.2017 a seguito delle dimissioni rese in data 7.3.2017 per le ripetute violazioni degli obblighi contrattuali poste in essere dalla società mandante convenuta;
- che, a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, alla società attrice spettava innanzitutto la somma di euro 16.147,54 oltre IVA per conguaglio provvigioni maturate alla data del 31.1.2017;
- che la convenuta nel corso del rapporto contrattuale ometteva di inviare per conoscenza copia delle fatture trasmesse ai clienti, come invece previsto dall'art
7, comma terzo, degli Accordi Economici Collettivi del settore commercio del
16.2.2009;
- che la società convenuta violava in particolare l'art. 6 del contratto di agenzia, quantificando le provvigioni sulla base degli importi netti invece che sui valori lordi comprensivi di IVA delle fatture, con correlativo danno per la società attrice quantificato complessivamente in euro 226.686,50;
- che la società convenuta, in caso di permuta di opere d'arte di minore valore rispetto alle opere acquistate dai clienti con conseguente pagamento di un conguaglio in danaro, corrispondeva le provvigioni tenendo conto solo delle somme versate a titolo di conguaglio e non anche del valore riconosciuto alle opere date in permuta, con conseguente ulteriore danno per mancato guadagno quantificato in euro 99.852,00, come da perizia di parte allegata;
- che la società convenuta riconosceva molto spesso le provvigioni applicando una percentuale inferiore a quella minima prevista in contratto, con conseguente danno quantificato complessivamente in euro 105.707,00, come da perizia di parte allegata;
- che la società convenuta ometteva anche i versamenti contributivi e previdenziali (Enasarco e FIRR) alla stessa spettanti, in violazione della legge n.
12/1973;
- che, essendo il recesso dovuto all'inadempimento della controparte, la società attrice aveva diritto all'indennità di preavviso ex art. 11 e all'indennità suppletiva di clientela ex art. 13 dei richiamati Accordi Economici;
- che, avendo svolto attività di incasso per conto della mandante, la società attrice aveva diritto ad un compenso aggiuntivo sulle provvigioni;
chiedeva quindi di accertare il grave inadempimento della società convenuta rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di mandato di agenzia, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato complessivamente in euro
462.164,55 ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Milano e di Torino e chiedendo nel merito il rigetto della domanda proposta in giudizio nei suoi confronti;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale volta ad accertare l'insussistenza di giusta causa del recesso della controparte, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso pari a euro 38.024,23 ovvero pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con refusione in proprio favore delle spese di lite. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce con ordinanza depositata in data 16.9.2029 cui si rinvia ed istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del
17.6.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate al verbale, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
******
Innanzitutto alla società attrice sono dovute le provvigioni maturate nell'ultimo trimestre di attività del 2017 che la società mandante non ha pacificamente corrisposto in suo favore.
Tali provvigioni sono state correttamente calcolate dal ctu in euro 16.147,54; ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali a far data dalla prima richiesta stragiudiziale di pagamento del
24.3.2017, trattandosi di debito di valuta.
La società attrice ha inoltre contestato alla società mandante convenuta di aver errato nella contabilizzazione delle provvigioni trimestrali, in violazione dell'art. 6 del contratto di agenzia, quantificando le stesse sulla base degli importi netti invece che sui valori lordi comprensivi di IVA, come risultante dalle fatture di vendita.
Tale contestazione è priva di fondamento.
In mancanza di specifici riferimenti contrattuali in proposito, si deve ritenere che le provvigioni non possono che essere ragionevolmente parametrate sul prezzo netto di vendita dei beni oggetto del rapporto di agenzia, comportando altrimenti una ingiustificata locupletazione in favore dell'agente relativamente alla parte dell'importo dovuta dal cliente a titolo di imposta e destinata quindi all'Erario dello Stato.
A diverse conclusioni si deve giungere con riguardo alle vendite realizzate nel c.d. regime del margine ex art. 36 d.l. n. 41/95, le cui fatture sono esenti da IVA nella misura corrispondente al prezzo di acquisto;
in tal caso le provvigioni non possono che essere calcolate sul fatturato netto in quanto l'imponibile risultante dalle fatture ai clienti sono già esenti da IVA, con conseguente erroneo calcolo delle relative provvigioni corrisposte dalla società convenuta eseguendo il previo scorporo dell'imposta anche sulle relative fatture di vendita.
In base alle risultanze della ctu espletata in sede istruttoria, in parte qua del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, l'importo delle provvigioni non corrisposte per erronea detrazione dell'IVA da parte della società convenuta è pari complessivamente alla somma di euro 2.811,63 (allegato 12 della ctu).
Al riguardo occorre però tener conto del decorso del termine quinquennale della prescrizione eccepita dalla convenuta per i crediti precedenti al 24 marzo 2012, risalendo il primo atto interruttivo alla data del 24 marzo 2017 (nota a firma avv.
Fierro); in base agli esiti della ctu occorre quindi detrarre dalla somma complessiva l'importo di euro 316,80 corrispondente ai crediti prescritti inerenti ai contratti conclusi in data 9.3.2011, 24.3.2011, 31.3.2011 e 18.5.2011.
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro
2.494,83 (2.811,63 – 316,80), con la sola aggiunta degli interessi legali dal 24.3.2017 al saldo, trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico in relazione a crediti da provvigione maturati nell'ambito di un'attività di procacciamento di affari svolta con organizzazione societaria.
Ad analoghe conclusioni di deve giungere in ordine all'omesso riconoscimento provvigionale del valore delle permute accettate dalla società convenuta a parziale copertura dei prezzi di vendita dei beni d'arte ai clienti finali.
In merito a tale questione occorre osservare che, da una parte, i documenti contrattuali
(mandato di agenzia del 30.10.2009 e il regolamento provvigioni funzionari in vigore dall'1.12.2005, prodotti dalla società convenuta) nulla precisano in ordine a tale eventualità e che, dall'altra, nel corso del rapporto della durata di quasi otto anni la società attrice non aveva mai contestato gli importi mancanti nella quantificazione periodica delle provvigioni, corrispondenti al valore dei beni dati in permuta dai clienti e computati a parziale pagamento del prezzo;
tale comportamento concludente diviene significativo sul piano dell'interpretazione della volontà negoziale dei contraenti, dovendosi anche tener conto in sede esegetica, in mancanza di diverse indicazioni dotate di maggiore specificità, al comportamento assunto dalle parti nella fase di esecuzione del contratto stesso.
Ai sensi dell'art. 1362 del codice civile, infatti, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, dovendosi a tal fine valutare in particolare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
La mancata contestazione da parte della società attrice delle modalità di quantificazione delle provvigioni trimestrali nel corso di tutto il rapporto contrattuale di durata pluriennale e la conseguente accettazione implicita da parte della società attrice di tali modalità costituiscono sicuri indici ricostruttivi della effettiva intenzione negoziale dei contraenti volta ad escludere il valore della permuta dalla base di calcolo dei compensi provvigionali.
Quanto alla sollevata contestazione di provvigioni riconosciute in misura inferiore a quanto fissato contrattualmente, occorre evidenziare che le parti concordavano provvigioni in misura variabile con un minimo dell'8%, la cui variazione in aumento dipendeva dalle concrete modalità temporali di pagamento del prezzo da parte dei clienti finali.
In ordine a tanto, non risulta provata tale circostanza da parte della società attrice, alla quale incombeva in relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., anche a prescindere dal rilievo quinquennale di prescrizione ex art. 2948 del codice civile (Cass. n. 11024/2007
e n. 15069/2008).
La società attrice ha anche chiesto il riconoscimento del danno ex art. 2116 c.c. derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali (Enasarco e FIRR) da parte della società convenuta in violazione della legge n. 12/1973.
Anche tale richiesta attorea non può essere accolta nulla avendo allegato e provato in ordine ai contributi non versati, alla propria posizione previdenziale (iscrizione
Enasarco) ed all'eventuale danno pensionistico correlato alla omissione contributiva. Ugualmente sfornita di prova è la richiesta di riconoscimento di una indennità di cassa, non avendo la società attrice provato tale circostanza, oggetto peraltro di specifica contestazione processuale, con analitica indicazione delle somme, dei modi e dei tempi di tale ulteriore attività; prova che la società era certamente essere in grado di offrire trattandosi di attività dalla stessa direttamente svolta in favore della società convenuta.
Non avendo la società attrice provato i gravi inadempimenti contrattuali imputati nel libello introduttivo alla società convenuta, risulta priva di fondamento la domanda di accertamento della sussistenza di una giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia operato dall'attrice in data 7.3.2017 e la domanda di riconoscimento in suo favore dell'indennità di preavviso ex art. 11 e dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 13 dei richiamati vigenti Accordi Economici;
quanto a quest'ultima indennità infatti si evidenzia che in base all'art. 13 degli Accordi Economici del 2009 tale riconoscimento
è subordinato al recesso su iniziativa della mandante per fatto non imputabile all'agente.
La società convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'insussistenza di una giusta causa per il recesso della controparte, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso pari ad euro
38.024,23 ovvero pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tale domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
In base alle complessive emergenze processuali non può ritenersi sussistente una giusta causa di recesso del contratto di agenzia, essendosi accertato soltanto un credito residuo da provvigioni pari alla somma di euro 2.494,83; somma certamente non significativa, tenuto conto degli importi complessivamente riconosciuti e corrisposti dalla società convenuta alla società attrice nell'intero corso del rapporto contrattuale.
La società attrice dovrà quindi corrispondere alla società convenuta l'indennità sostitutiva del preavviso avendo interrotto in tronco il rapporto contrattuale in data
7.3.2017, senza osservare il termine di sei mesi di preavviso previsto dall'art. 11 dell'Accordo Economico del 2009 in caso di rapporti a tempo indeterminato di durata superiore a sei anni;
indennità correttamente calcolata dal ctu in euro 71.260,96 facendo riferimento alla media annuale delle provvigioni corrisposte alla società attrice nell'anno solare precedente alla cessazione del rapporto di agenzia.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. in ragione della complessità della lite, della controvertibilità delle questioni giuridiche involte e della parziale soccombenza reciproca delle parti processuali.
Analogamente le spese della ctu, già liquidate in via provvisoria con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti processuali in misura pari alla metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società nei confronti delle società nei Parte_1
confronti della società e sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
società nei confronti della società , così CP_1 Parte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società
al pagamento in favore della società CP_1 Parte_1
della somma pari a euro 18.642,37, oltre interessi legali dal 24.3.2017 al
[...]
saldo;
2) rigetta la domanda attorea per il resto;
3) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta la mancanza di giusta causa del recesso comunicato dalla società attrice in data 7.3.2017 e condanna la società al pagamento in favore della Parte_1
società dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro CP_1
71.260,96, oltre interessi legali dal 7.3.2017 al saldo;
4) compensa in modo integrale tra le parti processuali le spese di lite;
5) pone le spese della ctu definitamente a carico di entrambe le parti processuali in misura pari alla metà per ciascuna parte.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 18.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE