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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 30.04.2025 da (C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. OLINI MILENA, presso il cui studio sito in Milano, Via Monte Cristallo, n. 1, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2 in Neunkirchen (Germania), assistito e difeso dell'Avv. PEZZULLO ELISA MARIA, presso il cui studio sito in Milano, Via Lamarmora n. 3, è elettivamente domiciliato;
Genitori di: (nato il [...]) e (nata il [...]) Persona_1 Persona_2
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.05.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c., personalmente sottoscritto depositato in data 29.04.2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto a seguito di convezione di negoziazione assistita con autorizzazione del PM dell'08.11.2017. In particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_1 chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“
1.Revocarsi l'obbligo al mantenimento del figlio in ragione della sopravvenuta Per_1 indipendenza economica, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso congiunto;
Pagina 1 di 2
2.La casa familiare, in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Milano Via Fiuggi 33 resta assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia minore sino al raggiungimento Pt_1 Per_2 dell'indipendenza economica della stessa, come per legge;
3.il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 la somma di € 700 mensili entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dalla data del Per_2 deposito del presente ricorso congiunto, somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e pagherà integralmente la somma di € 35 per l'iscrizione annuale della palestra della figlia;
4.il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie della figlia CP_1 Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano;
5.spese di giudizio compensate tra le parti.”.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Controparte_1
, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto
[...]
a seguito di convezione di negoziazione assistita con autorizzazione del PM dell'08.11.2017:
1) Provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 30.04.2025 da (C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. OLINI MILENA, presso il cui studio sito in Milano, Via Monte Cristallo, n. 1, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2 in Neunkirchen (Germania), assistito e difeso dell'Avv. PEZZULLO ELISA MARIA, presso il cui studio sito in Milano, Via Lamarmora n. 3, è elettivamente domiciliato;
Genitori di: (nato il [...]) e (nata il [...]) Persona_1 Persona_2
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.05.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c., personalmente sottoscritto depositato in data 29.04.2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto a seguito di convezione di negoziazione assistita con autorizzazione del PM dell'08.11.2017. In particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_1 chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“
1.Revocarsi l'obbligo al mantenimento del figlio in ragione della sopravvenuta Per_1 indipendenza economica, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso congiunto;
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2.La casa familiare, in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Milano Via Fiuggi 33 resta assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia minore sino al raggiungimento Pt_1 Per_2 dell'indipendenza economica della stessa, come per legge;
3.il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 la somma di € 700 mensili entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dalla data del Per_2 deposito del presente ricorso congiunto, somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e pagherà integralmente la somma di € 35 per l'iscrizione annuale della palestra della figlia;
4.il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie della figlia CP_1 Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano;
5.spese di giudizio compensate tra le parti.”.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Controparte_1
, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo raggiunto
[...]
a seguito di convezione di negoziazione assistita con autorizzazione del PM dell'08.11.2017:
1) Provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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