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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
POLITI FABRIZIO, Relatore
SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - L'Aquila - Via Strinella 2/e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013476237000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. In atti:
"l'annullamento della Cartella impugnata con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per tutte le ragioni esposte nei suindicati motivi. … Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del difensore antistatario";
Resistente (AdE): Chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con compensazione dell spese.
Resistente (AdE-R): "dichiarare la cessata materia del contendere … disporre, ai sensi dell'art.269, comma
2, c.p.c. la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate -SS … relativamente al proprio operato ... Con vittoria di spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), con sede legale in L'Aquila, legalmente rappresentata dal sig. Rappresentante_1 (c.f. CF_Rappresentante_1), come rappresentata e difesa, impugna la Cartella di pagamento n. 054 2024 00134762 37 000 emessa dall'Agenzia Entrate-SS, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Afferma che in data 27.10.2023 riceveva una comunicazione d'irregolarità, conseguente ad un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, la quale invitava il ricorrente ad eseguire il versamento dell'importo di euro 77.373,78 a titolo di Ires anno 2020, sanzioni e interessi. Avverso tale esito d'irregolarità, il ricorrente comunicava, tramite canale Civis, che l'esito del controllo automatizzato faceva riferimento alla dichiarazione trasmessa in data 22.11.2021 successivamente corretta, nei termini, con trasmissione telematica del 30.11.2021. L'Ufficio replicava evidenziando la necessità di presentare apposita istanza di autotutela, con allegazione della documentazione comprovante la riduzione dell'utile indicata nel quadro RF. In data 22.11.2023 veniva trasmessa dalla Società istanza di annullamento in autotutela, con relativi allegati. Questa istanza non veniva accolta dall'Ufficio, perché il depositario delle scritture contabili risultava altro intermediario. In data 10.4.2024 veniva effettuata la variazione del depositario delle scritture contabili a far data dall'11.10.2022. In data 16.4.2024, veniva notificata l'impugnata cartella di pagamento di complessivi €. 98.170,89 (€. 69.254,00 a titolo di Ires;
€. 20.776,20 per sanzioni;
€.8.134,81 per interessi). Anche in relazione a tale atto impositivo la Società presentava istanza di annullamento in autotutela, richiamando la precedente richiesta di annullamento dell'avviso bonario. A fronte delle rassicurazioni dell'Ufficio, circa la disponibilità ad accogliere la richiesta di annullamento in autotutela della cartella, alcun provvedimento di annullamento era emesso e pertanto il ricorrente proponeva il presente ricorso.
Eccepisce: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa tributaria;
3) vizio di motivazione nel computo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate-SS (c.f. P.IVA_2), come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio chiedendo che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa giacché il ricorrente fa valere motivazioni inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo.
Chiede di poter chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, Ente impositore della cartella di pagamento, instando ex art. 23, comma 3, del decreto legisl. n. 546 del 1992.
Afferma che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, con comunicazione pervenuta all'Agente della SS in data 19.6.2024, ha disposto lo sgravio totale della impugnata cartella. Chiede dunque che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Afferma l'infondatezza del ricorso in ordine all'operato dell'Agente della SS, giacché la impugnata cartella di pagamento è stata redatta secondo i dettami previsti dall'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni richieste dall'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973. Aggiunge che l'Agente della SS era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento, in seguito alla consegna del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila, come rappresentata e difesa, citata in giudizio dall'Agenzia delle Entrate-SS, giusta Ordinanza n. 334/2025 (del 19.9.2025) dell'adita Corte di
Giustizia Tributaria, si è costituita in giudizio avanzando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Afferma che, a seguito dell'autotutela presentata dal ricorrente, ha provveduto allo sgravio totale della cartella, ed è quindi cessata la materia del contendere.
Richiede la compensazione delle spese del giudizio avendo provveduto, in seguito a ricezione dell'autotutela presentata dal ricorrente, allo sgravio totale delle somme contenute nell'atto impugnato, con provvedimento del 17 giugno 2024.
La Società ricorrente, con Memoria, rileva che il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo è successivo alla data di instaurazione del giudizio e pertanto contesta la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ricorda che l'art. 46, comma 3, del decreto legisl. n. 546 del 1992 dispone l'automatica compensazione delle spese del giudizio estinto nei soli casi di definizione delle liti fiscali previsti ex lege, pertanto in tutte le altre fattispecie di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a decidere sulle spese, applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale, oppure, nei casi previsti dalla legge, disponendo la compensazione tra le parti;
pertanto, il giudice tributario, una volta pronunciata la cessazione della materia del contendere, deve apprezzare, caso per caso, se ricorrano circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di giudizio ex art. 15, comma 2, del decreto legisl. n. 546 del 1992, oppure in caso contrario disporre, applicando il criterio della soccombenza virtuale, la condanna alle spese, attraverso una valutazione del complessivo atteggiamento delle parti, non solo durante il processo, ma anche nel periodo antecedente la sua instaurazione.
Afferma che nelle fasi precedenti l'instaurazione del giudizio, il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento leale, trasparente ed orientato a prevenire la lite e che ha proposto la presente impugnativa soltanto perché “costretto” dal comportamento omissivo dell'ente creditore, che ha emesso provvedimento di sgravio totale della pretesa esattiva soltanto a seguito della costituzione in giudizio del ricorrente. Chiede pertanto la condanna al pagamento delle spese di giudizio, comprensive delle spese per contributo unificato.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sentito il relatore e le parti, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente impugnava Cartella di pagamento (n. 054 2024 00134762 37 000) emessa dall'Agenzia Entrate-SS, per il pagamento di complessivi €.98.170,89, di cui €.69.254,00 a titolo di Ires;
€.20.776,20 per sanzioni ed €.8.134,81 per interessi. Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'infondatezza della pretesa tributaria;
il vizio di motivazione nel computo degli interessi.
2. - L'Agenzia delle Entrate-SS, regolarmente costituita in giudizio, chiedeva di poter chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, Ente impositore della cartella di pagamento.
Quest'ultima, citata in giudizio dall'agente per la riscossione, si è costituita in giudizio affermando di avere provveduto allo sgravio totale della impugnata cartella e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. – Va dunque rilevata la cessazione della materia del contendere e la permanenza del solo contrasto relativo al pagamento delle spese di lite.
A questo proposito, va rilevata la sussistenza della c.d. soccombenza virtuale dell'Agenzia delle entrate giacché il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo è successivo alla data di instaurazione del giudizio, mentre dalla documentazione prodotta in giudizio si riscontra un comportamento da parte del ricorrente orientato ad evitare la lite.
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale dell'Aquila va pertanto condannata alle spese di lite a favore della società ricorrente, mentre va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS che ha agito su incarico dell'ente impositore.
4. – Per le sopra esposte ragioni va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In ragione della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate è condannata a rifondere alla società ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo. Va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.4.600,00 (quattromilaseicento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS.
L'Aquila, 21 gennaio 2026
Il giudice estensore (Fabrizio Politi) Il Presidente (Luigi Santini)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
POLITI FABRIZIO, Relatore
SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - L'Aquila - Via Strinella 2/e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013476237000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. In atti:
"l'annullamento della Cartella impugnata con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per tutte le ragioni esposte nei suindicati motivi. … Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del difensore antistatario";
Resistente (AdE): Chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con compensazione dell spese.
Resistente (AdE-R): "dichiarare la cessata materia del contendere … disporre, ai sensi dell'art.269, comma
2, c.p.c. la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate -SS … relativamente al proprio operato ... Con vittoria di spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), con sede legale in L'Aquila, legalmente rappresentata dal sig. Rappresentante_1 (c.f. CF_Rappresentante_1), come rappresentata e difesa, impugna la Cartella di pagamento n. 054 2024 00134762 37 000 emessa dall'Agenzia Entrate-SS, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Afferma che in data 27.10.2023 riceveva una comunicazione d'irregolarità, conseguente ad un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, la quale invitava il ricorrente ad eseguire il versamento dell'importo di euro 77.373,78 a titolo di Ires anno 2020, sanzioni e interessi. Avverso tale esito d'irregolarità, il ricorrente comunicava, tramite canale Civis, che l'esito del controllo automatizzato faceva riferimento alla dichiarazione trasmessa in data 22.11.2021 successivamente corretta, nei termini, con trasmissione telematica del 30.11.2021. L'Ufficio replicava evidenziando la necessità di presentare apposita istanza di autotutela, con allegazione della documentazione comprovante la riduzione dell'utile indicata nel quadro RF. In data 22.11.2023 veniva trasmessa dalla Società istanza di annullamento in autotutela, con relativi allegati. Questa istanza non veniva accolta dall'Ufficio, perché il depositario delle scritture contabili risultava altro intermediario. In data 10.4.2024 veniva effettuata la variazione del depositario delle scritture contabili a far data dall'11.10.2022. In data 16.4.2024, veniva notificata l'impugnata cartella di pagamento di complessivi €. 98.170,89 (€. 69.254,00 a titolo di Ires;
€. 20.776,20 per sanzioni;
€.8.134,81 per interessi). Anche in relazione a tale atto impositivo la Società presentava istanza di annullamento in autotutela, richiamando la precedente richiesta di annullamento dell'avviso bonario. A fronte delle rassicurazioni dell'Ufficio, circa la disponibilità ad accogliere la richiesta di annullamento in autotutela della cartella, alcun provvedimento di annullamento era emesso e pertanto il ricorrente proponeva il presente ricorso.
Eccepisce: 1) difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa tributaria;
3) vizio di motivazione nel computo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate-SS (c.f. P.IVA_2), come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio chiedendo che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa giacché il ricorrente fa valere motivazioni inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo.
Chiede di poter chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, Ente impositore della cartella di pagamento, instando ex art. 23, comma 3, del decreto legisl. n. 546 del 1992.
Afferma che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, con comunicazione pervenuta all'Agente della SS in data 19.6.2024, ha disposto lo sgravio totale della impugnata cartella. Chiede dunque che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Afferma l'infondatezza del ricorso in ordine all'operato dell'Agente della SS, giacché la impugnata cartella di pagamento è stata redatta secondo i dettami previsti dall'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni richieste dall'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973. Aggiunge che l'Agente della SS era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento, in seguito alla consegna del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila, come rappresentata e difesa, citata in giudizio dall'Agenzia delle Entrate-SS, giusta Ordinanza n. 334/2025 (del 19.9.2025) dell'adita Corte di
Giustizia Tributaria, si è costituita in giudizio avanzando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Afferma che, a seguito dell'autotutela presentata dal ricorrente, ha provveduto allo sgravio totale della cartella, ed è quindi cessata la materia del contendere.
Richiede la compensazione delle spese del giudizio avendo provveduto, in seguito a ricezione dell'autotutela presentata dal ricorrente, allo sgravio totale delle somme contenute nell'atto impugnato, con provvedimento del 17 giugno 2024.
La Società ricorrente, con Memoria, rileva che il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo è successivo alla data di instaurazione del giudizio e pertanto contesta la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ricorda che l'art. 46, comma 3, del decreto legisl. n. 546 del 1992 dispone l'automatica compensazione delle spese del giudizio estinto nei soli casi di definizione delle liti fiscali previsti ex lege, pertanto in tutte le altre fattispecie di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a decidere sulle spese, applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale, oppure, nei casi previsti dalla legge, disponendo la compensazione tra le parti;
pertanto, il giudice tributario, una volta pronunciata la cessazione della materia del contendere, deve apprezzare, caso per caso, se ricorrano circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di giudizio ex art. 15, comma 2, del decreto legisl. n. 546 del 1992, oppure in caso contrario disporre, applicando il criterio della soccombenza virtuale, la condanna alle spese, attraverso una valutazione del complessivo atteggiamento delle parti, non solo durante il processo, ma anche nel periodo antecedente la sua instaurazione.
Afferma che nelle fasi precedenti l'instaurazione del giudizio, il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento leale, trasparente ed orientato a prevenire la lite e che ha proposto la presente impugnativa soltanto perché “costretto” dal comportamento omissivo dell'ente creditore, che ha emesso provvedimento di sgravio totale della pretesa esattiva soltanto a seguito della costituzione in giudizio del ricorrente. Chiede pertanto la condanna al pagamento delle spese di giudizio, comprensive delle spese per contributo unificato.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sentito il relatore e le parti, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente impugnava Cartella di pagamento (n. 054 2024 00134762 37 000) emessa dall'Agenzia Entrate-SS, per il pagamento di complessivi €.98.170,89, di cui €.69.254,00 a titolo di Ires;
€.20.776,20 per sanzioni ed €.8.134,81 per interessi. Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'infondatezza della pretesa tributaria;
il vizio di motivazione nel computo degli interessi.
2. - L'Agenzia delle Entrate-SS, regolarmente costituita in giudizio, chiedeva di poter chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, Ente impositore della cartella di pagamento.
Quest'ultima, citata in giudizio dall'agente per la riscossione, si è costituita in giudizio affermando di avere provveduto allo sgravio totale della impugnata cartella e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. – Va dunque rilevata la cessazione della materia del contendere e la permanenza del solo contrasto relativo al pagamento delle spese di lite.
A questo proposito, va rilevata la sussistenza della c.d. soccombenza virtuale dell'Agenzia delle entrate giacché il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo è successivo alla data di instaurazione del giudizio, mentre dalla documentazione prodotta in giudizio si riscontra un comportamento da parte del ricorrente orientato ad evitare la lite.
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale dell'Aquila va pertanto condannata alle spese di lite a favore della società ricorrente, mentre va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS che ha agito su incarico dell'ente impositore.
4. – Per le sopra esposte ragioni va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In ragione della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate è condannata a rifondere alla società ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo. Va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.4.600,00 (quattromilaseicento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS.
L'Aquila, 21 gennaio 2026
Il giudice estensore (Fabrizio Politi) Il Presidente (Luigi Santini)