Decreto cautelare 4 settembre 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S. Giovanni 10;
contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento del -OMISSIS- (notificato in pari data), emesso dal Responsabile del Servizio Settore Polizia Municipale di -OMISSIS-, con cui si “ordina la sospensione immediata degli effetti della SCIA acquisita al prot. n. -OMISSIS-” e per l'effetto si diffida la società -OMISSIS- a non svolgere le serate musicali con attività di intrattenimento mediante strumenti meccanici console DJ”;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS-(notificato in data-OMISSIS-), emesso dal Responsabile del Servizio Settore Polizia Municipale di -OMISSIS-, con cui si “ordina la sospensione immediata degli effetti della SCIA acquisita al prot. n. -OMISSIS- per le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto si diffida la società -OMISSIS- a non svolgere le serate musicali con attività di trattenimento mediante strumenti meccanici console DJ”;
- della nota prot.-OMISSIS- a firma del Responsabile della Polizia Municipale (e consegnata a mani), avente ad oggetto comunicazione divieto di emissioni sonore su pubblica via, con cui “si diffidano tutti i titolari di attività commerciali di qualsiasi genere a non apporre all'esterno dei locali strumentazioni per la propagazione di emissioni sonore, ed a mantenere il volume delle apparecchiature di filodiffusione all'interno dei locali ad un livello tale che non sia udibile dalla pubblica via”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. LL PO e udito per la società ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente svolge sotto l’insegna “-OMISSIS-” un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in -OMISSIS- Tale attività viene svolta sia all’interno del locale commerciale con ingresso da detta via, sia nell’area esterna demaniale posto lungo il marciapiede sul corso delle -OMISSIS-in virtù di concessione demaniale con finalità turistico – ricreativa n. 01/2015 per circa m.q. 48,34 per la posa di tavolini e sedie a servizio dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-”.
In data-OMISSIS- la ricorrente ha depositato s.c.i.a. ai fini della realizzazione di n. 5 serate musicali in data -OMISSIS-agosto.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-il responsabile del settore Polizia Municipale ha ordinato la sospensione immediata di tale s.c.i.a. e diffidato la società ricorrente a non svolgere serate musicali con attività di trattenimento mediante strumenti meccanici console DJ.
A fondamento di tale provvedimento il responsabile del settore ha evidenziato la necessità di sospendere immediatamente gli effetti della s.c.i.a. al fine di “ tutelare e garantire l'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute e sicurezza pubblica ” e tenuto conto che:
“ - l'area demaniale in concessione al pubblico esercizio denominato -OMISSIS-ha un'estensione di meno di 50 mq, e su di essa sono apposti tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;
- anche se venissero rimossi tutti i tavoli e le sedie, l'area oggetto di concessione demaniale sarebbe comunque assolutamente insufficiente a contenere il pubblico previsto per un massimo di 200 persone;
- l'area demaniale di cui trattasi, peraltro, costituisce porzione consistente del -OMISSIS- che è la passeggiata principale del centro cittadino, peraltro anche di dimensioni estremamente ridotte, che viene percorsa quotidianamente, ma soprattutto in orari serali, da centinaia di persone in quanto rappresenta il percorso più caratteristico fronte mare per raggiungere -OMISSIS- -OMISSIS-OMISSIS-; pertanto lo spazio che resterebbe libero per la pubblica fruizione sarebbe molto esiguo, ed insufficiente in relazione alla mole di utenza che vi si registra; ed ancora la medesima area è limitrofa al tratto più centrale della -OMISSIS- che attraversa il centro cittadino del -OMISSIS- e che è l'unica arteria viaria che collega tutti i comuni della -OMISSIS-
- inoltre, alla luce della circostanza che le date proposte coincidono con il fine settimana di ferragosto in cui si registra il maggior numero di presenze sul territorio, appare di tutta evidenza che una forma di trattenimento musicale con DJ-SET, quale quella di cui alla SCIA in oggetto, potrebbe determinare con ogni ragionevole certezza assembramenti di pubblico che potrebbero dare luogo non solo a seri inconvenienti alla viabilità cittadina lungo l'arteria principale della -OMISSIS-, ma anche gravi problemi di ordine pubblico attesa l'esiguità degli spazi che caratterizza la zona, e la promiscuità di pedoni e veicoli che si troverebbero ad attraversare il tratto di strada limitrofo al pubblico esercizio;
- il pubblico esercizio denominato -OMISSIS-ricade in ZONA ROSSA del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale allegato al PUC, ovvero in area individuata quale zona interessata da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, area in prossimità di strade di grande comunicazione e limitrofa ad area portuale;
- inoltre nelle immediate vicinanze sono presenti numerosi monumenti che costituiscono patrimonio culturale, artistico e architettonico di ineguagliabile valore storico, per cui è necessario ed imprescindibile procedere ad un preventivo equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti individuati principalmente nel diritto alla libera iniziativa economica da parte del privato da un lato, e dall'altro nella tutela degli interessi pubblici del diritto alla salute, diritto alla mobilità e della tutela dei luoghi considerati di altissimo pregio storico, artistico, ambientale e paesaggistico, e pertanto sottoposti a vincolo paesaggistico con D.M. del 22/11/1955 e dichiarati Patrimonio Universale tutelato dall'Unesco ;
…
- in allegato alla citata S.C.I.A. risulta prodotta esclusivamente una relazione fonometrica di valutazione di impatto acustico;
- l'area in concessione all'interno della quale l'evento andrebbe a svolgersi non rientra tra il suolo pubblico comunale, ma è un'area demaniale in concessione con finalità diversa dall'intrattenimento musicale;
- la S.C.I.A. risulta pertanto carente della seguente documentazione minima: autorizzazione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav.; Relazione tecnica descrittiva dell'evento ai fini della corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza di settore in materia di pubblici trattenimenti, con allegata planimetria delle aree interessate dall'evento; Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ”.
In data -OMISSIS- la ricorrente ha depositato nuova s.c.i.a. (acquisita al prot. n. -OMISSIS- e corredata da relazione fonometrica e relazione tecnica descrittiva della tipologia della musica e corrispondenza alle norme di sicurezza di settore in materia di musica d'ascolto, dichiarazione conformità gruppo di continuità a servizio degli utilizzatori) per l’organizzazione di serata musicale continuativa dal -OMISSIS- al-OMISSIS- specificando che avrebbe accompagnato l’attività di somministrazione di bevande e alimenti con musica di ascolto a mezzo di casse acustiche e che era esclusa l’effettuazione di qualsiasi genere di trattenimenti danzanti e spettacoli.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il responsabile del settore Polizia Municipale del -OMISSIS-ha ordinato la sospensione immediata di tale s.c.i.a. e diffidato la società ricorrente a non svolgere serate musicali con attività di trattenimento mediante strumenti meccanici console DJ.
A fondamento di tale provvedimento il responsabile del settore Polizia Municipale ha evidenziato la necessità di sospendere immediatamente gli effetti della s.c.i.a. al fine di “ tutelare e garantire l'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute e sicurezza pubblica ” alla luce delle stesse considerazioni già poste a fondamento del provvedimento del-OMISSIS-, nonché delle seguenti ulteriori ragioni:
“ Dato atto altresì:
della nota acquisita al protocollo generale di questo Ente in data-OMISSIS-con la quale la -OMISSIS-rappresentava di aver ricevuto sia lamentele dagli ospiti presenti oltre che numerose cancellazioni di prenotazioni all'arrivo degli ospiti a causa della musica proveniente dagli eventi svolti su -OMISSIS- dell'esercizio pubblico -OMISSIS-;
che effettivamente in più circostanze nelle serate precedenti gli agenti di Polizia Municipale in servizio sono dovuti intervenire per la presenza di immissioni sonore particolarmente alte provenienti dall'attività in indirizzo ”.
Infine, con nota prot.-OMISSIS- rivolta a tutti gli “ Esercenti Attività Commerciali e Pubblici Esercizi centro urbano di -OMISSIS- ” ed avente ad oggetto “ Comunicazione divieto di emissioni sonore su pubblica via ” ha diffidato “ tutti i titolari di attività commerciali di qualsiasi genere a non apporre all'esterno dei locali strumentazioni per la propagazione di emissioni sonore, ed a mantenere il volume delle apparecchiature di filodiffusione all'interno dei locali ad un livello tale che non sia udibile dalla pubblica via ”, evidenziando l’avvenuta rilevazione nelle precedenti settimane di musica ad alto volume proveniente da attività commerciali di varia natura ed affermando che tali emissioni sonore sarebbero state fonte di notevole disturbo.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N. 35/2012 - ARTT. 3 E 19 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”;
“ II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N. 35/2012 – L. 447/95 - ARTT. 3 E 19 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”;
“ III. - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 41 E 97 COST. - ART. 1, 3, 7 e 19 L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”;
“ IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N. 35/2012 – ARTT. 3 E 19 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”;
“ V. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N. 35/2012 – ARTT. 3 E 19 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”;
“ VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 41 E 97 COST - ART. 3 E 19 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ERRONEITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITÀ – SVIAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ) ”.
3. Con decreto n. -OMISSIS-il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ritenendo prevalenti le esigenze pubblicistiche evidenziate dall’amministrazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi.
4. Non si è costituito il Comune. Tuttavia, il responsabile del settore Polizia Municipale ha depositato una relazione in data-OMISSIS-per replicare al ricorso e difendere il proprio operato.
5. Con memoria notificata in data -OMISSIS- e depositata in pari data la ricorrente ha poi ulteriormente censurato gli atti impugnati per incompetenza del funzionario che ha emesso gli stessi.
La competenza in materia commerciale spetterebbe unicamente al SUAP, di cui sarebbe titolare altro funzionario, come desumibile dal sito internet del Comune con riferimento all’elencazione delle competenze dei due uffici, nonché dal modello predisposto dal Comune ai fini della s.c.i.a..
Con tale memoria la ricorrente ha poi sostenuto l’inammissibilità del deposito di documenti da parte del responsabile del settore Polizia Municipale del Comune intimato ai sensi dell’art. 46 c.p.a., la non condivisibilità di quanto indicato nella relazione depositata da quest’ultimo e ulteriormente insistito nella fondatezza del ricorso proposto.
6. Alla camera di consiglio del-OMISSIS- la causa è stata rinviata su richiesta della società ricorrente per mancanza dei termini a difesa per trattare i motivi aggiunti di cui alla memoria del -OMISSIS-.
Tenutasi la successiva udienza camerale -OMISSIS-, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha disposto l’acquisizione di chiarimenti “ sui fatti di causa da parte del -OMISSIS-in ordine agli eventuali ulteriori provvedimenti adottati dal Comune in seguito all’adozione degli atti impugnati, nonché del deposito da parte del Comune del regolamento comunale regolante il riparto di competenze tra i diversi servizi e, in particolare, tra il servizio SUAP ed il Settore Polizia Municipale ”.
In data -OMISSIS-il responsabile del settore Polizia Municipale ha depositato relazione per replicare alla censura di incompetenza svolta dalla ricorrente con la memoria del -OMISSIS-, nonché per depositare documentazione.
Infine, all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS- questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- ha respinto la domanda cautelare, evidenziando l’assenza del periculum e fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto sgombrato il campo dai dubbi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente (sollevati da questa Sezione in sede di ordinanza cautelare) in ragione dell’impossibilità di svolgimento nelle date che la ricorrente aveva programmato della prospettata attività di ascolto musicale da attuare contestualmente alla somministrazione di alimenti e bevande.
Sul punto sussiste il perdurante, concreto ed attuale interesse della ricorrente ad ottenere pronuncia in ordine alla sussistenza o meno dei vizi fatti valere con il ricorso ed i motivi aggiunti, al fine di orientare in futuro l’azione amministrativa del Comune sia con riferimento agli aspetti relativi all’organo competente all’adozione di atti del tipo di quelli impugnati, sia in relazione a quelli di merito, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata in data-OMISSIS-
8. Ciò posto, l’esame delle censure articolate dalla ricorrente deve necessariamente prendere avvio dal vizio di incompetenza relativa fatto valere in sede di motivi aggiunti, dovendo essere osservato il corretto ordine di esame delle questioni e trattandosi di una tipologia di vizio che non può essere graduata dalla parte ricorrente (v. sul punto la pronuncia n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).
In effetti, la memoria notificata e depositata in data -OMISSIS- per quanto non formalmente intitolata come motivi aggiunti ha la sostanza degli stessi, poiché per mezzo della stessa sono state veicolate nuove ragioni a sostegno dell’azione di annullamento già proposta con il ricorso introduttivo. Inoltre, tale memoria è stata tempestivamente notificata al Comune entro il termine di decadenza di sessanta giorni.
Orbene, nel senso della competenza del responsabile del settore SUAP depone prima di tutto quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del D.P.R. 160/2010, in base ai quali: “ 1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto ”.
Inoltre, nel caso di specie per quanto il Comune non abbia depositato il regolamento comunale regolante il riparto di competenze tra i diversi servizi e, in particolare, tra il servizio SUAP ed il Settore Polizia Municipale (richiesto con l’ordinanza istruttoria suddetta) comunque vi è stato il deposito dei decreti sindacali nn. 20 e 21 di rispettiva nomina del responsabile del settore Polizia Municipale e del settore Ambiente, SUAP e innovazione.
In tali decreti si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 6.10.2021, con cui è stata delineata la nuova macrostruttura dell'Ente, nonché è stato approvato il “funzionigramma”, contenente un elenco esemplificativo e non esaustivo delle funzioni di competenza di ciascun Settore oltre che delle funzioni strumentali comuni a tutti i Settori.
Dalla lettura del funzionigramma allegato a tale deliberazione risulta, per quanto di interesse nella presente sede, la competenza del settore Ambiente, SUAP e Innovazione con riferimento a “ Gestione, attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale, delle procedure amministrative di autorizzazione all’esercizio di attività relative a commercio pubblici esercizi … ”, nonché a “ Rilascio autorizzazioni, emanazione di ordinanze per gli eventi e le manifestazioni ”.
Quanto al settore Polizia Municipale questo risulta competente in relazione al servizio di Polizia Amministrativa per le seguenti funzioni:
“ - Rilascio delle c.d. “autorizzazioni di Pubblica Sicurezza” (spettacoli e manifestazioni pubbliche, spettacoli pirotecnici, agibilità e Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta delle persone invalide, autorizzazioni per i veicoli addetti alla operazioni di carico-scarico merce, autorizzazioni per il transito e l’accesso nelle zone a traffico limitato Z.T.L., per la segnaletica di passo carraio;
- Rilascio pareri su nuove concessioni permanenti e temporanee di suolo pubblico e autorizzazioni alla pubblicità
…
- Emanazione di ordinanze per gli eventi e le manifestazioni
- Rilascio autorizzazioni esibizioni artisti di strada ”.
Orbene, per quanto sia innegabile che la Polizia Municipale avrebbe avuto la competenza a verbalizzare quanto occorso in occasione delle serate programmate dalla ricorrente (laddove le stesse si fossero svolte) ed a segnalare ai soggetti competenti eventuali illeciti commessi in occasione delle stesse, nella presente vicenda va debitamente tenuto conto anche delle caratteristiche proprie delle serate che la ricorrente intendeva realizzare alla luce della documentazione in atti.
Tenuto conto di tali caratteristiche questo Collegio ritiene che non sussisteva la competenza del responsabile del settore Polizia Municipale ad adottare gli atti impugnati, spettando invece la competenza in materia al responsabile del settore Ambiente, SUAP e Innovazione.
In effetti, non si è in presenza di pubblici spettacoli e/o di manifestazioni pubbliche sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Sul punto va ricordato che:
- il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)”, stabilisce all’art. 69 che “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo ”;
- “ Anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con parere n.557/PAS/u /003524/13500.A del 21 febbraio 2013, ha escluso l'applicabilità della normativa di cui al TULPS, ove l’intrattenimento sia attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione di alimenti e bevande ” (v. Consiglio di Stato, parere n. 1451/2025 );
- dalla lettura di tale parere risulta che la stessa amministrazione dell’Interno “ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali — in definitiva – il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti ”.
Nel caso di specie alla luce di quanto desumibile dagli atti impugnati circa l’apprestamento di semplici casse acustiche limitate secondo i valori limite imposti dalla normativa (v. s.c.i.a. e documenti allegati) e la durata limitata dell’attività nel corso del tempo non si può dubitare che si sia in presenza di attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente, con la conseguenza che gli atti adottati non rientravano nell’ambito della competenza del responsabile del settore Polizia Municipale, non essendo l’attività programmata dalla ricorrente soggetta ad autorizzazioni di pubblica sicurezza.
A diverso esito non porta la circostanza che il provvedimento prot. n. -OMISSIS-sia stato adottato allorquando il responsabile del settore Ambiente, SUAP e Innovazione sarebbe stato assente dal servizio, avendo la ricorrente prodotto il decreto sindacale n. 14/2023 da cui risulta che in caso di assenza del responsabile di tale settore questo avrebbe dovuto essere sostituito da altri istruttori direttivi diversi dalla responsabile del settore Polizia Municipale.
La fondatezza della censura di incompetenza comporta la necessità di assorbire tutte le altre censure svolte dalla ricorrente, non potendo questo Tribunale “ dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus ” (v. sul punto la pronuncia n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).
In definitiva, i motivi aggiunti vanno accolti in ragione dell’incompetenza del responsabile del settore Polizia Municipale all’adozione degli atti impugnati, con conseguente annullamento degli stessi, e senza alcun vaglio dei motivi articolati nel ricorso introduttivo.
9. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal -OMISSIS-alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione, assorbendo tutte le altre censure svolte dalla ricorrente.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal -OMISSIS-alla società ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Carla Lauretano per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione sociale della parte ricorrente nonché dei dati, anche di luogo, idonei ad individuarla.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente
LL PO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PO | IG SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.