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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 31 luglio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416/2021 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al P.le Rizzo n.
11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. n. 689/81, dal dott.
, dal dott. dal dott. e dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dott.ssa ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio Controparte_5 dell'ente, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 41, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 08.04.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 289 del 13.01.2021 prot. n. 783, notificata il 19.01.2021, di pagamento della somma di € 13.809,50, scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-131659-PCON-1 del 25.06.2018 e notificato il 16.07.2018, con il quale veniva contestato l'impiego irregolare di quattro persone nell'attività di raccolta delle olive, deducendo la nullità per difetto di motivazione;
il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto per la notificazione del verbale unico, avvenuta il 16.07.2018 a fronte dell'attività ispettiva iniziata circa sette mesi prima, ossia in data 08.12.2017; la illegittimità del procedimento per mancato rilascio del verbale di primo accesso ispettivo;
la nullità dell'atto opposto per mancanza di certezza della somma ingiunta;
la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare, revocare o comunque di dichiarare priva di effetti l'ordinanza-ingiunzione n. 289 del 13.01.2021 prot. 783 notificata il
19.01.2021 per i motivi ampiamente esposti in narrativa, ovvero perché ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.lgs. 150/2011 non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; conseguentemente annullare in tutto o in parte l'ordinanza con riferimento alle violazioni ivi contestate;
in considerazione dell'eccepita mancanza certezza, liquidità ed esigibilità delle totale somma ingiunta, di modificare le quantificazione della sanzione amministrativa irrogata in relazione alle violazioni contestate, limitandola alla sola somma di € 3.009,50, unica somma specificata e quantificata;
in via del tutto subordinata, e solo per mero tuziorismo difensivo, di ridurre la sanzione nei limiti del giusto e soprattutto del provato in misura pari ad € 3.009,50; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , in persona Controparte_1 del dirigente p.t., e domandava il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della
2 controparte alle spese del presente giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs.149/2015.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e l'espletamento della prova testimoniale e, in data 31 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso meria accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la contestazione dell'illecito di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-131659-PCON-1 del 25.06.2018, notificato il 16.07.2018, appare avvenuta, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, nel rispetto del termine di giorni 90 di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, atteso che l'ultimo atto di accertamento deve farsi risalire al
16.05.2018, data in cui - ottenuto il riscontro del ricorrente alla richiesta dei funzionari ispettivi del 02.05.2018 di produzione dei documenti necessari all'espletamento delle indagini - può ritenersi concluso il procedimento di accertamento (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7951 del 01.04.2009 “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata”).
Né l'allegazione relativa alla violazione dell'art. 18 della legge 689/81 appare condivisibile, atteso che nell'ordinanza-ingiunzione impugnata il richiamo all'atto di contestazione dell'illecito, ritualmente notificato, integra la
3 motivazione per relationem la cui legittimità è ritenuta dal costante e condivisibile orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 911 del 02.02.1996: “Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per "relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”).
Vanno disattese, infine, le restanti eccezioni attinenti all'atto impugnato in quanto estranee all'oggetto della presente opposizione costituito, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, non dal provvedimento della P.A., ma dal rapporto sanzionatorio ad esso sotteso
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 2959 del 16.02.2016).
Passando all'esame del merito, parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 289 del 13.01.2021 prot. n. 783, notificata il 19.01.2021, con la quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 13.809,50, emessa a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-131659-PCON-1 del 25.06.2018, notificato il
16.07.2018, ove veniva contestato l'impiego irregolare di quattro lavoratori – tre dei quali extracomunitari privi di permesso di soggiorno – e, in particolare, i sig.ri , e per la Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 raccolta delle olive presso un fondo agricolo sito in C/da Gorizza di Barile di proprietà dei fratelli nella giornata dell'08.12.2017. Parte_2
Nell'azione di accertamento negativo, esperita dalla parte ricorrente/intimata ed avente ad oggetto l'impugnazione nel merito del verbale unico di accertamento e
4 notificazione n. 2018-131659-PCON-1 del 25.06.2018, costituente il presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, assume rilievo dirimente la individuazione della parte sulla quale grave l'onere probatorio.
Al riguardo si osserva che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_6 comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il Pt_3 verbale non riveste efficacia probatoria” anche relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate nello stesso (ex multis Cass. civ. sez. lav. del
10.11.2010 n. 22862, nonché, sotto tale ultimo profilo, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3525 del 22.02.2005: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni)”).
Orbene nel, nel caso di specie, l' resistente non ha ottemperato CP_1 all'onere probatorio sullo stesso gravante relativamente alla sussistenza dei fatti come contestati e relativi all'impiego irregolare dei sig.ri Persona_1
, e nella giornata dell'08.12.2017 Persona_2 Persona_3 Persona_4
5 presso il fondo agricolo sito in C/da Gorizza di Barile di proprietà dei fratelli per la raccolta delle olive. Parte_2
Peraltro, si osserva che gli accertamenti, dai quali trae origine il verbale unico di accertamento e notificazione, quale presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudizio, risultano smentiti dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata, da cui non è possibile ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro, non essendo emersi gli indici della dedotta subordinazione in relazione alla giornata dell'08.12.2017 (si vedano al riguardo le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell'udienza del 23 novembre 2022 e del 05 novembre 2024).
Dalla carenza probatoria del contestato impiego irregolare e dall'esame della documentazione prodotta, non potendo assumere rilievo esclusivo le mere dichiarazioni rese da e ai Persona_3 Persona_1 Persona_2
Carabinieri della Stazione di Barile, poi trasmesse al Nucleo Carabinieri
Ispettorato , atteso il principio secondo cui, esclusa la fede privilegiata CP_1 del verbale ispettivo, tali dichiarazioni possono essere valutate soltanto come indizi in concorso con altri elementi di prova, ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 289 del 13.01.2021 prot. n.
783, notificata il 19.01.2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 08.04.2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. ingiunzione n. 289 del 13.01.2021 prot. n. 783, notificata il 19.01.2021;
2. condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che
6 liquida complessivamente in € 2.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 31 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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