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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 909 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: inabilitazione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di inabilitazione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento. Risulta, infatti, pacifico in atti che l'odierna inabilitanda, di anni 71, abbia effettuato nel corso degli ultimi 5 anni importanti versamenti di denaro (almeno pari a circa euro 100.000,00), effettuati mediante bonifici bancari e ricariche, in favore di un uomo – o sedicente tale – di origini francesi qualificatosi come conosciuto online, che, peraltro, la on ha mai personalmente Persona_1 CP_1
incontrato, limitandosi ad intrattenere con lo stesso unicamente rapporti telefonici.
Tali circostanze trovano riscontro non solo nella documentazione in atti (cfr. docc. nn. 3 e 4), ma anche nelle stesse dichiarazioni rese dalla convenuta nel corso del presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 20.06.2025, ove la ha affermato “Sono qui in Tribunale perché mia figlia ritiene CP_1
che io sia stata truffata da un uomo, che avevo conosciuto su Instagram (…) Persona_1
quest'uomo francese io non l'ho mai incontrato ma l'ho visto in videochiamata e mi ha chiesto dei
soldi perché era stato ferito in Mali in una guerriglia;
gli ho inviato circa euro 100.000,00 tramite
PostePay, Western Union e Ria;
ho inviato l'ultima somma di euro 500,00 a febbraio 2025; con
una mail, il Direttore Generale LCL, inviata al cellulare di una mia amica, , mi ha Persona_2
comunicato che questo francese è morto chiedendomi di inviare euro 1.000,00 per avere la somma
di euro 367.000,00 che mi avrebbe lasciato”. Le circostanze dedotte trovano ulteriore Persona_1
riscontro nella documentazione medica versata in atti ed in particolare nella relazione redatta in data
12.06.2025 dal dott. e dalla dott.ssa , rispettivamente psicologo e Persona_3 Persona_4
psichiatra presso il SERD, nella quale si legge: “La signora ha accettato di parlare di quanto CP_1
occorsole negli ultimi anni;
si è mostrata collaborativa ma poco conscia della natura della
relazione instaurata e ha mantenuto la convinzione della buona fede da parte di chi negli anni ne
ha favorito movimenti di denaro ingenti e operazioni finanziarie destinate con tutta probabilità al
dirottamento illecito di capitale versato. Nel corso dei numerosi colloqui non è stato possibile
scalfire questi contenuti di pensiero;
per un certo periodo, anzi, la paziente ha negato contatti e
versamenti ulteriori di denaro a favore del fantomatico amico in difficoltà, in realtà avvenuti sino a
quando i famigliari ne hanno limitato i movimenti finanziari e l'accesso incontrollato al web,
inducendo in quella occasione una reazione dissociativa importante nella paziente, trattata in ambiente ospedaliero e rapidamente risolta. (…) La fragilità di base, in assenza di misure di
protezione o strumenti di tutela, può a nostro parere esporla ancora, per il momento, al rischio di
errori di giudizio sulle intenzioni altrui o nella gestione del denaro”.
Ciò posto, in termini generali si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: “La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da
larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni
socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa
di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da
specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi,
espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza,
vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di
solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione
d'inabilitazione del suo autore quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore”
(Cass. Civ., n. 786/2017; conforme anche Cass. Civ., n. 6549/1988: “La prodigalità, contemplata
dall'art. 415 secondo comma cod. civ. quale causa d'inabilitazione (ove concorra un'esposizione
dello inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), esprime una tendenza allo
sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza, vanità od ostentazione,
e, pertanto, non è ravvisabile in relazione ad inettitudine negli affari, la quale indica spirito
lucrativo e ricerca di guadagno, ancorché senza le doti necessarie a conseguirlo”).
Ebbene, nel caso specifico, non pare potersi dubitare circa la sussistenza di tutti i requisiti per addivenire ad una pronuncia di inabilitazione nei confronti dell'odierna convenuta. Non vi è dubbio,
infatti, che la – effettuando versamenti di denaro del valore quantomeno di euro 100.000,00 CP_1
ad una persona conosciuta online e neppure mai vista – abbia dimostrato prodigalità nell'accezione sopra indicata, esponendo sé stessa ed i suoi famigliari a gravi difficoltà economiche per motivi futili. In tale prospettiva, pertanto, tenuto conto delle ammissioni rese dall'inabilitanda e considerata altresì la documentazione versata in atti, la domanda di inabilitazione può trovare accoglimento,
mentre deve respingersi, allo stato, la richiesta di interdizione nei confronti della convenuta, non essendo emersa una condizione di assoluta incapacità di intendere e volere in capo alla convenuta.
Quanto alla nomina del Curatore, ritiene il Collegio di nominare la figlia della convenuta,
[...]
, dichiaratasi disponibile a ricoprire l'incarico. Pt_1
Stante la natura e l'esito del presente giudizio sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara l'inabilitazione di nata a [...] il [...]; Controparte_1
- nomina Curatore della stessa la figlia;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott. Alberto Princiotta)