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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE IN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2810/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004148036000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.07.2023 la Ricorrente_1 s.a.s. di Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante p.t. Ricorrente_1, conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendo la cartella esattoriale n. 13920220004148036000 avente ad oggetto IRAP 2018-ruolo n. 2022/250131 emessa dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vibo Valentia.
Si opinava: a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) decadenza dal diritto alla riscossione;
c) difetto di motivazione. Si costituiva ADER.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si fonda sulle medesime ragioni del ricorso introduttivo:
la omessa notifica degli atti presupposti;
la decadenza dal diritto alla riscossione;
il difetto di motivazione.
Non occorreva notificare alcunchè all'appellante trattandosi di un c.d. controllo a tavolino e come tale esente dalla necessità di una notifica di un avviso di accertamento prima della cartella
La cartella è stata notificata tempestivamente ove si consideri la sopensione della notificazione delle cartelle per la legislazione emergenziale COVID. La cartella è stata motivata secondo lo schema motivazionale ministeriale e comunque consente di comprendere le ragioni della pretesa
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE IN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2810/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004148036000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.07.2023 la Ricorrente_1 s.a.s. di Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante p.t. Ricorrente_1, conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendo la cartella esattoriale n. 13920220004148036000 avente ad oggetto IRAP 2018-ruolo n. 2022/250131 emessa dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vibo Valentia.
Si opinava: a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) decadenza dal diritto alla riscossione;
c) difetto di motivazione. Si costituiva ADER.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si fonda sulle medesime ragioni del ricorso introduttivo:
la omessa notifica degli atti presupposti;
la decadenza dal diritto alla riscossione;
il difetto di motivazione.
Non occorreva notificare alcunchè all'appellante trattandosi di un c.d. controllo a tavolino e come tale esente dalla necessità di una notifica di un avviso di accertamento prima della cartella
La cartella è stata notificata tempestivamente ove si consideri la sopensione della notificazione delle cartelle per la legislazione emergenziale COVID. La cartella è stata motivata secondo lo schema motivazionale ministeriale e comunque consente di comprendere le ragioni della pretesa
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta