Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4474 del 2025, proposto da
CO LU CO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 22 del c.p.a. e dell’art. 86 del c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'esatta ottemperanza
della sentenza n. 4856/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. OV HI e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 4856 del 2024 limitatamente al capo della sentenza recante la condanna alle spese del giudizio a favore dell’avv. CO;
- in vista dell’udienza camerale del 14.4.2026 il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria dalla quale risulta l’avvenuto pagamento delle somme richieste;
- la pretesa del ricorrente risulta quindi soddisfatta, per cui il Collegio può pronunciare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del difensore ricorrente;
- nella determinazione delle spese si è tenuto conto che il ricorrente agisce per l’esecuzione soltanto di una parte del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. CO LU CO dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente
OV HI, Consigliere, Estensore
LU Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | IE IA |
IL SEGRETARIO