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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
ERIKA BRUNORI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2025, ha chiesto la pronuncia Controparte_1 della separazione personale dal coniuge, , Controparte_2 esponendo di aver contratto matrimonio il 19.02.2017 in AMELIA (TR) e che dall'unione il 04.03.2021 in Terni è nata la figlia e deducendo, a fondamento Persona_1 della domanda che, dopo un primo periodo di convivenza felice, la relazione affettiva è terminata a causa di incomprensioni che hanno compromesso la prosecuzione della convivenza, sino alla comune decisione di cessare la relazione;
la ricorrente ha esposto di risiedere con la figlia minore in immobile per il quale corrisponde canone di locazione mensile di euro 380,00 e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso un negozio di generi alimentari percependo un reddito mensile netto di circa euro 800,00; inoltre, la ricorrente ha rappresentato che, in seguito alla cessazione della convivenza coniugale, la coppia ha mantenuto buoni rapporti tali per cui il padre vede e tiene regolarmente con sé la figlia Tanto premesso, la ricorrente Persona_1 ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso l'abitazione Persona_1 materna, e disciplina di frequentazione padre figlia, determinando il contributo al mantenimento a carico del resistente per la minore in 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore, con espressa previsione di autorizzare la ricorrente, alla riscossione dell'intero assegno unico corrisposto per la figlia (nella misura di euro 180,00 mensili) e di ogni altra forma eventuale e futura di contribuzione o sostegno economico erogata in relazione alla minore;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 09.06.2025, è comparsa la ricorrente assistita dal difensore, il resistente è comparso personalmente privo dell'assistenza del difensore dichiarando di non volersi avvalere della difesa di un avvocato, pur se reso edotto dalla Presidente delegata della necessità della difesa tecnica e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
La ricorrente ha dichiarato di vivere in immobile in locazione con canone mensile di euro 380,00, di percepire, come lavoratrice dipendente, reddito mensile netto di euro 1.000 e di non essere proprietaria di beni immobili.
Il resistente ha dichiarato di risiedere in immobile Ater assegnato alla madre con cui convive, di svolgere l'attività lavorativa di elettricista con reddito mensile netto di euro 1.400 nei momenti di svolgimento dell'attività lavorativa (essendo attualmente privo di lavoro) e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito della udienza il difensore della parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, e il resistente comparso (pur senza l'assistenza del difensore) ha dichiarato di aderire alle condizioni proposte. Le parti hanno quindi chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni indicate nel ricorso introduttivo:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- disporre l'affido condiviso della minore con collocazione della Persona_1 stessa presso l'abitazione della madre sita in Terni, Via Lazio n. 8;
- disporre il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a. durante l'anno scolastico: il lunedì dall'uscita dall'asilo e sino al mattino successivo quando il Sig. riaccompagnerà la figlia all'Istituto scolastico per l'infanzia Per_1 frequentato;
durante il periodo estivo e, comunque, durante i periodi delle festività di non frequentazione della scuola: il lunedì dalle ore 17.00 del pomeriggio sino al mattino successivo quando il Sig. accompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
Per_1
b. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il riaccompagnerà la minore dalla madre, con pernotto presso Per_1 la casa paterna;
c. durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di una settimana eventualmente in una località di vacanza che sarà preventivamente comunicata dal Sig. alla Sig.ra e previo consenso della stessa;
Per_1 CP_1
d. la minore trascorrerà le vacanze natalizie, di fine anno e le festività pasquali ad anni alterni con il padre e con la madre. Pertanto, se trascorrerà con il padre il Persona_1 giorno della Vigilia di Natale trascorrerà con la madre il giorno di Natale ed egualmente per il 31 dicembre ed il primo gennaio nonché per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento di Persona_1 nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse della minore, da concordare preventivamente tra i coniugi e, comunque, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- disporre, in favore della Sig.ra l'attribuzione dell'assegno familiare CP_1 attualmente percepito dal Sig. nella misura di € 180,00 mensili e/o di ogni altra Per_1 forma eventuale e futura di contribuzione e/o sostegno economico erogata da enti pubblici in relazione alla minore.”
Il difensore di parte ricorrente, preso atto delle dichiarazioni del resistente di voler accettare le condizioni presenti nel ricorso introduttivo, ha quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento del ricorso e con rinuncia dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA (TR) in data 19.02.2017
[...] alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA - TR (atto 5, parte I, dell'anno 2017); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
ERIKA BRUNORI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2025, ha chiesto la pronuncia Controparte_1 della separazione personale dal coniuge, , Controparte_2 esponendo di aver contratto matrimonio il 19.02.2017 in AMELIA (TR) e che dall'unione il 04.03.2021 in Terni è nata la figlia e deducendo, a fondamento Persona_1 della domanda che, dopo un primo periodo di convivenza felice, la relazione affettiva è terminata a causa di incomprensioni che hanno compromesso la prosecuzione della convivenza, sino alla comune decisione di cessare la relazione;
la ricorrente ha esposto di risiedere con la figlia minore in immobile per il quale corrisponde canone di locazione mensile di euro 380,00 e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso un negozio di generi alimentari percependo un reddito mensile netto di circa euro 800,00; inoltre, la ricorrente ha rappresentato che, in seguito alla cessazione della convivenza coniugale, la coppia ha mantenuto buoni rapporti tali per cui il padre vede e tiene regolarmente con sé la figlia Tanto premesso, la ricorrente Persona_1 ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso l'abitazione Persona_1 materna, e disciplina di frequentazione padre figlia, determinando il contributo al mantenimento a carico del resistente per la minore in 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore, con espressa previsione di autorizzare la ricorrente, alla riscossione dell'intero assegno unico corrisposto per la figlia (nella misura di euro 180,00 mensili) e di ogni altra forma eventuale e futura di contribuzione o sostegno economico erogata in relazione alla minore;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 09.06.2025, è comparsa la ricorrente assistita dal difensore, il resistente è comparso personalmente privo dell'assistenza del difensore dichiarando di non volersi avvalere della difesa di un avvocato, pur se reso edotto dalla Presidente delegata della necessità della difesa tecnica e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
La ricorrente ha dichiarato di vivere in immobile in locazione con canone mensile di euro 380,00, di percepire, come lavoratrice dipendente, reddito mensile netto di euro 1.000 e di non essere proprietaria di beni immobili.
Il resistente ha dichiarato di risiedere in immobile Ater assegnato alla madre con cui convive, di svolgere l'attività lavorativa di elettricista con reddito mensile netto di euro 1.400 nei momenti di svolgimento dell'attività lavorativa (essendo attualmente privo di lavoro) e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito della udienza il difensore della parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, e il resistente comparso (pur senza l'assistenza del difensore) ha dichiarato di aderire alle condizioni proposte. Le parti hanno quindi chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni indicate nel ricorso introduttivo:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- disporre l'affido condiviso della minore con collocazione della Persona_1 stessa presso l'abitazione della madre sita in Terni, Via Lazio n. 8;
- disporre il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a. durante l'anno scolastico: il lunedì dall'uscita dall'asilo e sino al mattino successivo quando il Sig. riaccompagnerà la figlia all'Istituto scolastico per l'infanzia Per_1 frequentato;
durante il periodo estivo e, comunque, durante i periodi delle festività di non frequentazione della scuola: il lunedì dalle ore 17.00 del pomeriggio sino al mattino successivo quando il Sig. accompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
Per_1
b. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il riaccompagnerà la minore dalla madre, con pernotto presso Per_1 la casa paterna;
c. durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di una settimana eventualmente in una località di vacanza che sarà preventivamente comunicata dal Sig. alla Sig.ra e previo consenso della stessa;
Per_1 CP_1
d. la minore trascorrerà le vacanze natalizie, di fine anno e le festività pasquali ad anni alterni con il padre e con la madre. Pertanto, se trascorrerà con il padre il Persona_1 giorno della Vigilia di Natale trascorrerà con la madre il giorno di Natale ed egualmente per il 31 dicembre ed il primo gennaio nonché per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento di Persona_1 nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse della minore, da concordare preventivamente tra i coniugi e, comunque, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- disporre, in favore della Sig.ra l'attribuzione dell'assegno familiare CP_1 attualmente percepito dal Sig. nella misura di € 180,00 mensili e/o di ogni altra Per_1 forma eventuale e futura di contribuzione e/o sostegno economico erogata da enti pubblici in relazione alla minore.”
Il difensore di parte ricorrente, preso atto delle dichiarazioni del resistente di voler accettare le condizioni presenti nel ricorso introduttivo, ha quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento del ricorso e con rinuncia dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA (TR) in data 19.02.2017
[...] alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA - TR (atto 5, parte I, dell'anno 2017); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti