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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 39454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39454 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU AM -Presidente - Sent.n.1345/2025sez NU AI RE IO BU GI OV MA BI TT - Relatore - CC – 29/10/2025 R.G.N. 23672/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da IB NI nata a [...] il [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 5.5.2025 della Corte di appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI OV;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Sabrina Passafiume che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di L’aquila, adita nell’interesse di IB NI con istanza di revisione della sentenza del tribunale di Urbino n. 54/2019, riformata con sentenza del 7.12.2021 della Corte di appello di Ancona, con cui NI IB è stata condannata per il reato di cui all’art. 189 nn. 1 e 7 Dlgs. 30.4.1992 n. 285, dichiarava inammissibile la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza NI IB ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione, per vizio di motivazione nella parte in cui la corte ha sottolineato che con la stessa consulenza tecnica della difesa si potrebbe notare che vi “sono dei margini a lato della carreggiata ove la stessa avrebbe potuto arrestare il Penale Sent. Sez. 3 Num. 39454 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/10/2025 veicolo” ed ha altresì sostenuto che la circostanza per cui la persona offesa e i Vigili intervenuti si erano fermati, “verosimilmente bloccando il traffico, almeno in parte”, induce a ritenere che la ricorrente avrebbe potuto comunque arrestare il veicolo almeno provvisoriamente e sino a quando i Vigili non avessero disposto diversamente. Si osserva che la tesi della ricorrente, per cui non poteva immediatamente fermarsi siccome si trovava dietro una semicurva e in presenza di un dosso, così da essersi fermata nel primo posto utile ovvero presso un’officina meccanica “Gorbi” posta alcune decine di metri dopo il luogo dell’incidente stradale intervenuto, sarebbe avvalorata dalle nuove prove prodotte: in particolare, i due dichiaranti indicati dalla difesa avrebbero riferito che l’auto della ricorrente, per i danni subiti non poteva effettuare inversione di marcia e che la ricorrente, giunta presso l’officina, aveva chiesto un'altra auto per ritornare sul luogo dell’incidente. Tanto che il dichiarante Francesco ZA avrebbe egli stesso accompagnato la donna a bordo nella propria autovettura. E infatti, si osserva, i due soggetti, come sarebbe stato appurato, sarebbero stati visti transitare presso la piazzola ove era l’altra persona coinvolta nell’incidente, nel frattempo raggiunta dai Vigili Urbani. Secondo poi il ZA, non sarebbe stato possibile fermarsi, per la presenza in loco di altre due auto ferme. Anzi, la ricorrente avrebbe contattato telefonicamente, secondo il ZA, un vigile, e lo stesso le avrebbe intimato di andare verso la sua macchina ove l’avrebbe raggiunta. Da qui il ritorno della ricorrente presso la predetta officina, ove sopraggiunse un vigile che raccolse sue sommarie informazioni. Si aggiunge che con la consulenza tecnica di parte si attesterebbe che la ricorrente percorse quel minimo di strada dopo il luogo dell’incidente, necessario per poi potersi arrestare in sicurezza, senza creare pericolo o intralcio, presso l’officina citata. Così contestandosi la tesi della corte per cui vi sarebbero stati margini della careggiata ove la ricorrente avrebbe potuto immediatamente fermarsi. Le dichiarazioni del ZA e la consulenza smentirebbero anche la tesi per cui la ricorrente avrebbe comunque potuto poi fermarsi presso la piazzola ove era ferma la persona offesa e i Vigili intervenuti. Dunque, emergerebbe la scriminante dello stato di necessità. Da qui la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 1. 1. In via preliminare, il ricorso appare inammissibile atteso che le censure proposte pur fondate su atti dichiarativi quali la consulenza e le dichiarazioni di due persone raccolte dalla difesa, non allegano i documenti di riferimento, sebbene sia noto che In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01). 2. Il ricorso, in ogni caso, propone una diversa lettura di atti disponibili, meramente alternativa alla ricostruzione della corte, come tale inammissibile in questa sede. In particolare, non appare suscettibile di essere tacciata di illogicità, essendo al più non condivisibile per la difesa, la tesi della Corte che, esaminando la consulenza di parte, ha individuato margini a lato della careggiata ove la donna avrebbe potuto arrestare immediatamente il veicolo. Egualmente ragionevole appare il rilievo logico per cui, essendosi la persona offesa fermata lungo la strada, assieme ai vigili, verosimilmente bloccando anche il traffico, almeno in parte, deve ritenersi che in quel contesto storico-fattuale la donna avrebbe comunque potuto arrestare, almeno provvisoriamente, il proprio veicolo, per i primi eventuali soccorsi. Il ragionamento della corte, ancora una volta privo di “manifeste” sbavature logiche, si completa con il rilievo per cui anche ove il IG RI fosse stato contattato dalla donna e le avesse ingiunto di andare verso la sua macchina ove l’avrebbe raggiunta ( circostanza peraltro messa in dubbio circa la sua certa dimostrazione), risulterebbe che tale indicazione non sarebbe stata seguita dalla donna, che non avrebbe ottemperato all’ordine del vigile. Dunque, con una argomentazione che non appare "manifestamente" illogica, come richiesto ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. affinché sul punto si possa proporre un fondato ricorso, la corte ha dichiarato la inammissibilità della domanda di revisione secondo il principio per cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 - 01) 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende 29.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI OV LU AM
avverso la ordinanza del 5.5.2025 della Corte di appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI OV;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Sabrina Passafiume che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di L’aquila, adita nell’interesse di IB NI con istanza di revisione della sentenza del tribunale di Urbino n. 54/2019, riformata con sentenza del 7.12.2021 della Corte di appello di Ancona, con cui NI IB è stata condannata per il reato di cui all’art. 189 nn. 1 e 7 Dlgs. 30.4.1992 n. 285, dichiarava inammissibile la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza NI IB ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione, per vizio di motivazione nella parte in cui la corte ha sottolineato che con la stessa consulenza tecnica della difesa si potrebbe notare che vi “sono dei margini a lato della carreggiata ove la stessa avrebbe potuto arrestare il Penale Sent. Sez. 3 Num. 39454 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/10/2025 veicolo” ed ha altresì sostenuto che la circostanza per cui la persona offesa e i Vigili intervenuti si erano fermati, “verosimilmente bloccando il traffico, almeno in parte”, induce a ritenere che la ricorrente avrebbe potuto comunque arrestare il veicolo almeno provvisoriamente e sino a quando i Vigili non avessero disposto diversamente. Si osserva che la tesi della ricorrente, per cui non poteva immediatamente fermarsi siccome si trovava dietro una semicurva e in presenza di un dosso, così da essersi fermata nel primo posto utile ovvero presso un’officina meccanica “Gorbi” posta alcune decine di metri dopo il luogo dell’incidente stradale intervenuto, sarebbe avvalorata dalle nuove prove prodotte: in particolare, i due dichiaranti indicati dalla difesa avrebbero riferito che l’auto della ricorrente, per i danni subiti non poteva effettuare inversione di marcia e che la ricorrente, giunta presso l’officina, aveva chiesto un'altra auto per ritornare sul luogo dell’incidente. Tanto che il dichiarante Francesco ZA avrebbe egli stesso accompagnato la donna a bordo nella propria autovettura. E infatti, si osserva, i due soggetti, come sarebbe stato appurato, sarebbero stati visti transitare presso la piazzola ove era l’altra persona coinvolta nell’incidente, nel frattempo raggiunta dai Vigili Urbani. Secondo poi il ZA, non sarebbe stato possibile fermarsi, per la presenza in loco di altre due auto ferme. Anzi, la ricorrente avrebbe contattato telefonicamente, secondo il ZA, un vigile, e lo stesso le avrebbe intimato di andare verso la sua macchina ove l’avrebbe raggiunta. Da qui il ritorno della ricorrente presso la predetta officina, ove sopraggiunse un vigile che raccolse sue sommarie informazioni. Si aggiunge che con la consulenza tecnica di parte si attesterebbe che la ricorrente percorse quel minimo di strada dopo il luogo dell’incidente, necessario per poi potersi arrestare in sicurezza, senza creare pericolo o intralcio, presso l’officina citata. Così contestandosi la tesi della corte per cui vi sarebbero stati margini della careggiata ove la ricorrente avrebbe potuto immediatamente fermarsi. Le dichiarazioni del ZA e la consulenza smentirebbero anche la tesi per cui la ricorrente avrebbe comunque potuto poi fermarsi presso la piazzola ove era ferma la persona offesa e i Vigili intervenuti. Dunque, emergerebbe la scriminante dello stato di necessità. Da qui la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 1. 1. In via preliminare, il ricorso appare inammissibile atteso che le censure proposte pur fondate su atti dichiarativi quali la consulenza e le dichiarazioni di due persone raccolte dalla difesa, non allegano i documenti di riferimento, sebbene sia noto che In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01). 2. Il ricorso, in ogni caso, propone una diversa lettura di atti disponibili, meramente alternativa alla ricostruzione della corte, come tale inammissibile in questa sede. In particolare, non appare suscettibile di essere tacciata di illogicità, essendo al più non condivisibile per la difesa, la tesi della Corte che, esaminando la consulenza di parte, ha individuato margini a lato della careggiata ove la donna avrebbe potuto arrestare immediatamente il veicolo. Egualmente ragionevole appare il rilievo logico per cui, essendosi la persona offesa fermata lungo la strada, assieme ai vigili, verosimilmente bloccando anche il traffico, almeno in parte, deve ritenersi che in quel contesto storico-fattuale la donna avrebbe comunque potuto arrestare, almeno provvisoriamente, il proprio veicolo, per i primi eventuali soccorsi. Il ragionamento della corte, ancora una volta privo di “manifeste” sbavature logiche, si completa con il rilievo per cui anche ove il IG RI fosse stato contattato dalla donna e le avesse ingiunto di andare verso la sua macchina ove l’avrebbe raggiunta ( circostanza peraltro messa in dubbio circa la sua certa dimostrazione), risulterebbe che tale indicazione non sarebbe stata seguita dalla donna, che non avrebbe ottemperato all’ordine del vigile. Dunque, con una argomentazione che non appare "manifestamente" illogica, come richiesto ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. affinché sul punto si possa proporre un fondato ricorso, la corte ha dichiarato la inammissibilità della domanda di revisione secondo il principio per cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 - 01) 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende 29.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI OV LU AM