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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5885/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
5452/2023)
TRA
n. a FRATTAMINORE (NA) il 24/01/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5452/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Esiti di brachiterapia occhio sinistro per melanoma della coroide. Ipertensone arteriosa non complicata”. In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Aia cardiaca plessimetricamente mal definibile. Itto puntale non visibile e non palpabile. Toni puri e pause libere da soffi. L'arteria radiale si presenta normopulsante ad ambedue i lati. L'arteria pedidia e la tibiale posteriore di ambedue i lati sono normopulsanti. Non edemi pretibiali. Assenza di varici e segni di insufficienza venosa arti inferiori”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio- economico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la signora si trova in stato di Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 80% (OTTANTA per cento). Per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali, tale stato di riduzione della capacità lavorativa generica è da ritenersi presente
a decorrere dal LUGLIO 2022, data di inoltro della domanda amministrativa”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Parte ricorrente, inoltre, non indica specificamente quali documenti il
C.T.U. ha omesso di valutare al fine di determinare il suo quadro patologico.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la
3 valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] della pensione di inabilità civile;
4 2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.864,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 22/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5885/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
5452/2023)
TRA
n. a FRATTAMINORE (NA) il 24/01/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5452/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Esiti di brachiterapia occhio sinistro per melanoma della coroide. Ipertensone arteriosa non complicata”. In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Aia cardiaca plessimetricamente mal definibile. Itto puntale non visibile e non palpabile. Toni puri e pause libere da soffi. L'arteria radiale si presenta normopulsante ad ambedue i lati. L'arteria pedidia e la tibiale posteriore di ambedue i lati sono normopulsanti. Non edemi pretibiali. Assenza di varici e segni di insufficienza venosa arti inferiori”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio- economico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la signora si trova in stato di Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 80% (OTTANTA per cento). Per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali, tale stato di riduzione della capacità lavorativa generica è da ritenersi presente
a decorrere dal LUGLIO 2022, data di inoltro della domanda amministrativa”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Parte ricorrente, inoltre, non indica specificamente quali documenti il
C.T.U. ha omesso di valutare al fine di determinare il suo quadro patologico.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la
3 valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] della pensione di inabilità civile;
4 2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.864,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 22/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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