Art. 14. (Forma della trattazione)
Il testo dell' art. 180 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.
"Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".
Il testo dell' art. 180 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.
"Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".