Articolo 711 del Codice della navigazione
Articolo 710Articolo 712
Versione
21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
Art. 711.
(( (Pericoli per la navigazione).)) ((Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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